Spesometro senza favor rei sulle sanzioni relative al secondo semestre

Anna Maria D’Andrea - Comunicazioni IVA e spesometro

Spesometro non ancora archiviato dall'Agenzia delle Entrate. Nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 viene chiarito che non si applica il principio del favor rei sulle sanzioni relative all'omesso o irregolare invio del secondo semestre, la cui scadenza era fissata al 30 aprile 2019.

Spesometro senza favor rei sulle sanzioni relative al secondo semestre

Spesometro senza favor rei sulle sanzioni relative alla comunicazione dei dati delle fatture da inviare entro la scadenza dello scorso 30 aprile 2019. La posizione dell’Agenzia delle Entrate è chiara.

È la circolare n. 14/ del 17 giugno 2019 a ribadire il concetto e sottolineare che nonostante l’abolizione dello spesometro, sostituito dall’esterometro a partire dal 1° gennaio 2019, continuano ad applicarsi le relative sanzioni in caso di omesso o irregolare invio della comunicazione prima trimestrale e poi semestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Se da un lato il documento chiarisce e semplifica alcune regole operative relative all’emissione della fatturazione elettronica, così come mette un punto definitivo ai dubbi sull’obbligo o meno di invio dell’esterometro per minimi e forfettari, ribadisce che lo spesometro, seppur abrogato, conserva la propria disciplina sanzionatoria.

Spesometro senza favor rei sulle sanzioni relative al secondo semestre

È al paragrafo 4.2 della circolare n. 14/E che l’Agenzia delle Entrate si sofferma sull’applicazione delle sanzioni relative all’omesso o irregolare invio dello spesometro.

Sebbene il chiarimento principe riguardi l’esterometro, ovvero la comunicazione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, è sullo spesometro che l’Agenzia delle Entrate si sofferma in maniera specifica.

L’abrogazione dell’articolo 21 del DPR IVA a partire dal 1° gennaio 2019, per effetto dell’articolo 1, comma 916 della legge n. 205 del 2017, non riguarda le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate in precedenza per le quali la comunicazione risultava da effettuare entro il 30 aprile 2019.

Le sanzioni sullo spesometro restano in vita e, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, in caso di omissione o irregolarità troverà applicazione la sanzione prevista dall’articolo 11, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Si era discusso a lungo sull’applicabilità delle sanzioni relative allo spesometro, soprattutto quello del secondo semestre 2018 per il quale la scadenza della trasmissione della comunicazione dei dati era fissata al 30 aprile 2019, data nella quale l’adempimento era già abrogato.

La circolare n, 14/E chiude il cerchio delle varie ipotesi avanzate, tra cui quella relativa all’applicazione del favor rei, i cui principi cardine sono disciplinati dal Decreto Legislativo n. 472/1997.

Sanzioni spesometro secondo semestre ancora in vita

Per chiarire ulteriormente le regole relative alle sanzioni che si applicano in caso di omesso, irregolare o tardivo invio dello spesometro, la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 riepiloga le regole di calcolo.

La sanzione applicata è pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. L’importo è ridotto alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

La sanzione massima prevista, pari a 1.000 euro, è riferita a ciascun trimestre e nel caso di invio semestrale sarà quindi necessario raddoppiare l’importo previsto.

Così, ad esempio, ipotizzando l’omesso/errato invio dei dati di 1.100 fatture, di
cui 600 relative al I trimestre e 500 relative al II trimestre, si determinerà:

.Invio trimestraleInvio semestrale
Sanzione applicabile I trim. € 2 x 600 = € 1.200 ridotti a € 1.000 € 2 x 1.100 = € 2.200 ridotti a € 2.000 (€ 1.000 I trim. + € 1.000 II trim.)
Sanzione applicabile II trim. € 2 x 500 = € 1.000 € 2 x 1.100 = € 2.200 ridotti a € 2.000 (€ 1.000 I trim. + € 1.000 II trim.)

Nello stesso senso, ipotizzando l’omesso/errato l’invio dei dati di 1.100 fatture,
di cui 800 relative al I trimestre e 300 relative al II trimestre, si determinerà:

.Invio trimestraleInvio semestrale
Sanzione applicabile I trim. € 2 x 800 = € 1.600 ridotti a € 1.000 € 2 x 1.100 = € 2.200 ridotti a € 1.600 (€ 1.000 I trim. + € 600 II trim.)
Sanzione applicabile II trim. € 2 x 300 = € 600 € 2 x 1.100 = € 2.200 ridotti a € 1.600 (€ 1.000 I trim. + € 600 II trim.)

L’esempio riportato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate si applica anche per lo spesometro del terzo e quarto trimestre, ovvero del secondo semestre 2018, fermo restando che, per tale periodo, il termine ultimo di invio era previsto per il 30 aprile 2019 indipendentemente dalla cadenza di riferimento prescelta (effetto della proroga di cui al d.P.C.M. 27 febbraio 2019).

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