Scontrino elettronico 2020, proroga per i distributori di benzina e gasolio

Scontrino elettronico 2020, obbligo con avvio graduale per i benzinai: le novità relative alla proroga per i distributori di benzina e gasolio sono contenute nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate pubblicato il 30 dicembre 2019.

Scontrino elettronico 2020, proroga per i distributori di benzina e gasolio

Scontrino elettronico, proroga ed avvio graduale per i distributori di carburanti: le novità sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate il 30 dicembre, a due giorni dal 1° gennaio 2020, data di avvio dell’obbligo dei corrispettivi telematici.

Il provvedimento del 30 dicembre 2019 fissa un calendario specifico per i benzinai, e prevede per gli stessi la possibilità di trasmissione dei corrispettivi telematici a cadenza trimestrale.

Lo scontrino elettronico per i distributori di benzina e gasolio è obbligatorio già dal 1° gennaio 2020 esclusivamente nel caso di erogazione, nel 2018, di carburanti per più di 3 milioni di litri.

Per gli esercenti con cessioni inferiori, l’avvio sarà differenziato: l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il MISE, dispone la proroga al 1° luglio 2020 nel caso di erogazione di più di 1,5 milioni di litri e al 1° gennaio 2021 per tutti gli altri soggetti.

Scontrino elettronico 2020, proroga per i distributori di benzina e gasolio

Lo scontrino elettronico è obbligatorio per tutti dal 1° gennaio 2020, fatta eccezione che per i distributori di benzina e gasolio. Il passaggio dal cartaceo al digitale per le cessioni di carburante è infatti condizionato dalla proroga a sorpresa disposta dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e delle Dogane del 30 dicembre 2019.

A due giorni dall’avvio dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, per i distributori di benzina e gasolio viene fissato un calendario separato:

  • l’avvio dello scontrino elettronico è obbligatorio dal 1° gennaio 2020 esclusivamente per gli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 3 milioni di litri;
  • l’obbligo è oggetto di proroga al 1° luglio 2020 per gli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri;
  • lo scontrino elettronico sarà obbligatorio dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri soggetti.
Scontrino elettronico carburantiData avvio obbligo
Distributori che nel 2018 hanno venduto più di 3 milioni di litri di carburanti per motori (benzina e gasolio) 1° gennaio 2020
Distributori che nel 2018 hanno venduto più di 1,5 milioni di litri di carburanti per motori (benzina e gasolio) 1° luglio 2020
Distributori che nel 2018 hanno venduto meno di 1,5 milioni di litri di carburanti per motori (benzina e gasolio) 1° gennaio 2021
Agenzia delle Entrate - provvedimento 30 dicembre 2019
Modifiche al provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018 riguardante le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127.

Scontrino elettronico 2020, invio trimestrale per i benzinai

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate fissa una seconda novità per gli esercenti impianti di distribuzione di benzina e gasolio.

Per i soggetti passivi IVA che gestiscono impianti che hanno realizzato cessioni superiori al volume di 3 milioni di litri, la trasmissione dei dati relativi agli scontrini elettronici del mese di gennaio, febbraio e marzo 2020 potrà essere effettuata entro il 30 aprile 2020.

Per i corrispettivi relativi ai mesi da aprile 2020 in poi, ai soggetti con liquidazione IVA trimestrale sarà consentita la trasmissione entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Il provvedimento, predisposto per venire incontro alle esigenze degli esercenti del settore, riduce la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi, fissano la possibilità di invio trimestrale in luogo che mensile, fino a giugno (termine moratoria sanzioni), ed entro il termine di 12 giorni dal 1° luglio 2020.

Proroga e semplificazioni, che tuttavia riguardano una ristretta cerchia di imprese. Per la generalità di soggetti che esercitano attività di commercio al minuto ed assimilati, lo scontrino elettronico è obbligatorio dal 1° gennaio 2020.

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