App Developer: adempimenti fiscali, partita iva e codice ateco

Carla Mele - Dichiarazioni e adempimenti

Inquadramento fiscale con partita IVA, codice Ateco, adempimenti fiscali e amministrativi della figura professionale dell'App developer.

App Developer: adempimenti fiscali, partita iva e codice ateco

Chi è l’app developer e come inquadrare fiscalmente questa particolare figura professionale?

Lo sviluppo tecnologico ha imposto prepotentemente sul mercato nuove esigenze e nuove figure professionali di successo. Tutti noi utilizziamo applicazioni mobili per i nostri cellulari o tablet definite App. Le App sono realizzate generalmente da un ingegnere, o più in generale da uno sviluppatore anche definito “App Developer”, che crea applicazioni da scaricare sui nostri supporti tecnologici per rispondere alle necessità più disparate: meteo, social media, aggiornamenti professionali etc.

Di seguito cerchiamo di definire l’inquadramento normativo e gli adempimenti amministrativi e fiscali per svolgere l’attività di App Developer, soffermandoci sulle differenze tra chi svolge questa attività in veste di libero professionista o come attività commerciale.

È opportuno considerare inoltre, la corretta classificazione di questa attività, che nel silenzio della normativa, è da considerarsi prestazione di servizi a tutti gli effetti e non una cessione di diritti d’autore.

App Developer: quadro normativo di riferimento

Gli sviluppatori di App possono svolgere la propria attività sia in veste di liberi professionisti, realizzando App per conto di terzi, oppure svolgere un’attività commerciale vendendo i loro prodotti sui dei negozio on line secondo le regole del commercio elettronico diretto.

Da un punto di vista normativo, l’attività dell’App Developer si può considerare a tutti gli effetti un’ attività di servizi, seguendo la definizione dell’art. 3 D.p.R. del 633/1972:

“Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, d’appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”

L’amministrazione finanziaria non è si ancora espressa a riguardo, ma è ragionevole considerare che la vendita sul mercato di un’applicazione o la sua realizzazione su commissione, si possa considerare una prestazione di servizi e non una cessione a terzi del diritto di uso dell’opera di ingegno.

Questa considerazione nasce dal fatto che, nella generalità dei casi, il committente acquista la proprietà e la titolarità di tutti i diritti patrimoniali sull’applicazione, mentre all’autore restano i diritti morali sull’opera.

App Developer: attività svolta su commissione

Gli adempimenti amministrativi e fiscali per chi svolge la professione di App Developer su commissione, sono differenti a seconda che l’interessato sviluppi applicazioni in modo abituale ed esclusivo oppure in via occasionale.

Nel primo caso l’App Developer si può considerare un libero professionista, secondo l’art. 5 D.r.p. 633/72, e dovrà d’obbligo:

  • aprire partita iva;
  • iscriversi alla Gestione Separata Inps o alla cassa previdenziale di appartenenza (ad esempio Inarcassa per gli ingegneri).

Quando l’App Developer realizza le sue applicazioni in maniera occasionale, cioè senza rispettare i requisiti di abitualità ed esclusività nel suo lavoro, operando in piena autonomia e in assenza di inserimento in alcun contesto organizzativo, non avrà obbligo di aprire la partita iva.

Ai fini contributivi, l’iscrizione alla Gestione separata Inps è obbligatoria per il lavoro occasionale, solo se vengono superati i limiti previsti dall’ art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003:

  • attivita svolta in un tempo non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare
  • limite reddito annuale percepito di 5000 euro

App Developer: vendita su store on line

La vendita di App attraverso degli store on line rientra nella definizione di commercio elettronico diretto in quanto tutte le fasi della transazione avvengono on line.

Essa é considerata un’ attività commerciale secondo l’art. 2195 c.c. e pertanto sarà necessario per lo sviluppatore presentare ComUnica con contestuale apertura della Partita IVA, Iscrizione al Registro delle Imprese, all’ INPS , presentazione SCIA, eventuale iscrizione all’INAIL .

Il codice Ateco più adatto da utilizzare in questi casi è il 47.91.10 ovvero “Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

La vendita di App su store on line si articola in due fasi:

  • lo sviluppatore di App vende il suo prodotto ad uno store on line;
  • lo store on line rivende l’applicazione ai consumatori finali, trattenendo una commissione.

Il rapporto contrattuale che si instaura tra sviluppatore e negozio on line è generalmente un mandato senza rappresentanza (articolo 1705 codice civile): il mandatario (store on line) agisce in nome proprio ma per conto altrui (sviluppatore) acquisendo i diritti ed assumendo gli obblighi nella propria sfera giuridica per poi ritrasmetterli al mandante con un atto distinto.

App Developer: adempimenti fiscali IVA

L’attività dell’app developer è da considerarsi imponibile ai fini Iva e delle Imposte sui redditi, sia che venga svolta da un libero professionista che attraverso la commercializzazione su store on line.

L’unica eccezione riguarda colui svolge questa attività in via occasionale e non risulta iscritto ad alcun Albo professionale: egli non avrà obbligo di aprire partita iva e potrà considerare il proventi percepiti da questa attività come redditi diversi.

L’App Develper avrà l’obbligo quindi di emettere fattura verso lo store on line non appena riceve l’accredito su conto corrente per le applicazioni da esso vendute.

Diversi saranno gli adempimenti di fatturazione a seconda della territorialità dello negozio on line:

  • Store on line stabilito in un Paese extra UE: l’ emissione della fattura da parte dello sviluppatore sarà fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-ter del DPR n. 633/1972 con l’annotazione ‘‘operazione non soggetta";
  • Store on line stabilito in altro Paese della UE diverso dall’Italia: emissione della fattura da parte dello sviluppatore sarà fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 con l’annotazione ‘‘inversione contabile’’. Entrambi i soggetti devono essere iscritti al Vies;
  • Store on line stabilito in Italia: emissione di regolare fattura con IVA ordinaria del 22%.

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