Scadenze fiscali febbraio 2021: esonero canone Rai, Lipe e dichiarazione IVA in focus

Anna Maria D’Andrea - Scadenze fiscali

Scadenze fiscali febbraio 2021, tanti gli adempimenti in calendario: si parte con la domanda di esonero canone Rai, con l'invio delle spese al sistema TS e l'esercizio dell'opposizione da parte dei contribuenti. È il mese di avvio della fase di presentazione della dichiarazione IVA e delle Lipe del quarto trimestre. La scadenza slitta di un giorno, e farà parte dello scadenzario del mese successivo.

Scadenze fiscali febbraio 2021: esonero canone Rai, Lipe e dichiarazione IVA in focus

Scadenze fiscali febbraio 2021, si apre con il recupero degli adempimenti in scadenza domenica 31 gennaio il calendario del mese.

È la presentazione della domanda di esonero dal pagamento del canone Rai 2021 una delle scadenze fiscali fissate al 1° febbraio 2021. Si aggiungono i versamenti delle imposte e la trasmissione dell’esterometro.

Il mese di febbraio vede come protagonista la dichiarazione IVA 2021, che potrà essere trasmessa dal primo giorno del mese. Con il modello IVA sarà inoltre possibile trasmettere le Lipe del quarto trimestre 2020, a patto di rispettare la scadenza del 28 febbraio, termine che cadendo di domenica slitta a lunedì 1° marzo.

“Mini-proroga” anche per il consueto termine per la richiesta di riduzione dei contributi INPS per i titolari di partita IVA in regime forfettario.

Passiamo quindi in rassegna l’elenco delle scadenze fiscali del mese di febbraio 2021.

Scadenze fiscali 1° febbraio 2021: domanda esonero canone Rai, dichiarazione non detenzione TV

Il 1° febbraio 2021 è la scadenza per l’invio della domanda di esonero dal canone Rai. L’appuntamento riguarda i contribuenti che non possiedono una TV in casa.

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La dichiarazione di non detenzione dovrà essere inviata compilando il quadro A del modulo di domanda messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Modulo esenzione canone Rai
Scarica il modulo di dichiarazione di non detenzione TV da inviare all’Agenzia delle Entrate

Si ricorda che possono richiedere l’esonero dal pagamento del canone Rai 2021 i contribuenti che, seppur titolari di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, non hanno in casa nessun apparecchio televisivo. La domanda deve essere presentata ogni anno, se continua a sussistere la condizione di non detenzione.

La scadenza del 31 gennaio, che per il 2021 slitta al 1° febbraio cadendo di domenica, consente di evitare l’addebito della tassa per l’abbonamento TV per l’intera annualità.

L’invio è ammesso, ai fini dell’esonero per il secondo semestre, entro il 30 giugno.

Scadenze fiscali 1° febbraio 2021: esterometro quarto trimestre 2020

Entro il 1° febbraio 2021 bisognerà trasmettere l’esterometro del quarto trimestre 2020.

Si tratta della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Come di consueto, l’invio dovrà essere effettuato esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 prot.89757.

Scadenze fiscali 1° febbraio 2021: si parte con la dichiarazione IVA

Parte dal 1° febbraio 2021 la possibilità di inviare la dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2020. La scadenza per la trasmissione telematica è fissata al 30 aprile.

Il modulo IVA ed IVA base e le relative istruzioni sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 15 gennaio 2021.

Come vedremo in maniera più dettagliata nelle righe che seguono, con la dichiarazione IVA trasmessa entro la fine del mese di febbraio (1° marzo, cadendo di domenica), sarà possibile effettuare anche la trasmissione delle Lipe relative al quarto trimestre 2020, compilando il rigo VP.

Scadenze fiscali 8 febbraio 2021: invio spese sanitarie sistema TS ed opposizione inserimento nel 730

La scadenza per la trasmissione delle spese sanitarie al sistema TS, al pari di quella per la comunicazione di opposizione da parte del contribuente, ai fini della messa a punto del 730 precompilato, è fissata all’8 febbraio 2021.

A fronte degli intoppi tecnici del portale Tessera Sanitaria, l’Agenzia delle Entrate d’intesa con il MEF, ha disposto la proroga per la trasmissione dei dati, rinviando la scadenza dal 31 gennaio all’8 febbraio 2021.

Nel dettaglio, le date che ruotano attorno all’invio dei dati al sistema TS cambiano come segue.

AdempimentoScadenza ordinariaScadenza con proroga
Invio dei dati delle spese sanitarie 2020 al sistema TS 31 gennaio 2021 8 febbraio 2021
Opposizione all’utilizzo di dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa con apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate 31 gennaio 2021 8 febbraio 2021
Opposizione all’utilizzo su ogni singola voce di spesa tramite il sistema TS dal 9 febbraio 2021 all’8 marzo 2021 dal 15 febbraio 2021 al 15 marzo 2021
Messa a disposizione dei dati dal Sistema TS all’Agenzia delle Entrate 9 marzo 2021 16 marzo 2021

Come evidenziato in tabella, è fissata all’8 febbraio 2021 anche la scadenza per i contribuenti che intendono opporsi all’inserimento delle spese mediche nel modello 730 precompilato.

Il contribuente che intende esercitare l’opposizione dovrà comunicare direttamente all’Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza

L’opposizione può essere effettuata attraverso tre modalità:

  • inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata [email protected];
  • telefonando ad una sezione di assistenza multicanale (800 90 96 96 da fisso, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall’estero);
  • consegnando a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia il modello di richiesta di opposizione.

Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è pubblicato il modello «Opposizione all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata» anche in versione editabile.

L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta la cancellazione degli stessi e l’automatica esclusione anche dei relativi rimborsi.

Scadenze fiscali 16 febbraio 2021, adempimenti periodici INPS, Irpef e versamento IVA mensili e trimestrali

Entro martedì 16 febbraio 2021 partite IVA e sostituti d’imposta dovranno adempiere ai versamenti periodici IVA, Irpef ed INPS.

In particolare, bisognerà effettuare:

  • versamento Irpef, relativo alle ritenute alla fonte a titolo d’acconto effettuate dai sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente comprensivo di addizionali comunali e regionali e sui redditi da lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente;
  • versamento IVA, relativo al mese di gennaio 2021 per i contribuenti con liquidazione mensile;
  • versamento contributi INPS, dovuti dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte nel mese di gennaio 2021.

Di seguito in tabella le istruzioni da utilizzare per gli adempimenti.

AdempimentoPeriodo di riferimentoModalitàCodici di riferimento
Versamento Irpef gennaio 2021 Modello F24 Codice tributo 1040 con competenza 01/2021
Contributi Inps gennaio 2021 Modello F24 (è possibile utilizzare lo stesso del versamento Irpef) -
Versamento IVA per i contribuenti con liquidazione mensile gennaio 2021 Modello F24 Codice tributo 6001 da indicare nella sezione Erario

Scadenze fiscali 25 febbraio 2021, elenchi Intrastat

Il 25 febbraio 2021 è il termine ultimo per la trasmissione degli elenchi Intrastat che riguarda esclusivamente gli operatori intracomunitari che hanno l’obbligo mensile di comunicazione dei dati.

Entro il termine previsto è necessario comunicare all’Agenzia delle Dogane o all’Agenzia delle Entrate i dati relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE, ovvero:

  • l’elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:
    • cessioni intracomunitarie di beni comunitari;
    • prestazioni di servizi diverse da quelle oggetto di specifiche deroghe in tema di territorialità;
  • l’elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:
    • acquisti intracomunitari di beni comunitari;
    • prestazioni di servizi.

La scadenza del 25 febbraio 2021 riguarda esclusivamente i soggetti che hanno effettuato operazioni di cessioni o prestazioni di servizi di importo superiore a 50.000 euro a trimestre, ovvero i contribuenti con obbligo mensile.

Scadenze fiscali 28 febbraio 2021, mini-proroga al 1° marzo per l’invio delle Lipe del quarto trimestre

Slitta di un giorno, cadendo di domenica, la scadenza per l’invio telematico delle Lipe del quarto trimestre 2020. Il termine ultimo del 28 febbraio è differito al giorno successivo, il 1° marzo 2021.

L’appuntamento con le Lipe di chiusura d’anno si caratterizza per la possibilità di accorpare la trasmissione della comunicazione delle liquidazioni IVA nella dichiarazione IVA. Il tutto, sempre nel rispetto della scadenza del 1° marzo 2021.

La semplificazione è stata introdotta dal Decreto Crescita, che all’articolo 21 bis dispone quanto segue:

“La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate”.

È il titolare di partita IVA a scegliere se effettuare l’invio separato delle Lipe del quarto trimestre 2020, o se optare per la trasmissione con la dichiarazione IVA 2021, compilando il quadro VP.

Mini proroga anche per i forfettari: scadenza domanda riduzione contributi INPS il 1° marzo 2021

Rientra tra gli adempimenti automaticamente differiti a lunedì 1° marzo 2021 anche la scadenza per la domanda di riduzione dei contributi INPS da parte dei forfettari.

La possibilità di aderire al regime previdenziale INPS ad aliquota agevolata al 35%, ovvero la possibilità di richiedere la riduzione contributi Inps 2021 spetta ai soggetti individuati con la Legge di Stabilità 2015, comma 76, ovvero i titolari di partita IVA nel regime forfettario che rispettino i seguenti requisiti:

  • svolgono attività d’impresa;
  • hanno l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS artigiani e commercianti.

Non possono accedere al regime agevolato invece i titolari di partita IVA in regime forfettario che svolgono professionali (non soggette ad iscrizione CCIAA) per le quali non vi è l’obbligo di iscrizione ad una cassa professionale e che hanno l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS professionisti senza cassa.

La comunicazione ai fini della riduzione dei contributi previdenziali al 35% dovrà essere effettuata in modalità telematica, accedendo al “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti” dal portale INPS e compilando l’apposito modulo già predisposto nella propria pagina personale.

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