Rimborsi spese analitici: l’Agenzia conferma l’irrilevanza anche per il professionista in regime forfettario

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 907-239/2026 della DRE Veneto, conferma la non concorrenza al reddito e l'esclusione dal calcolo delle soglie dei rimborsi riaddebitati analiticamente, alla luce della riforma dei redditi di lavoro autonomo

Rimborsi spese analitici: l'Agenzia conferma l'irrilevanza anche per il professionista in regime forfettario

La riforma del reddito di lavoro autonomo, avviata con il Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e successivamente armonizzata dal D.L. 17 giugno 2025, n. 84 (cd. Decreto Fiscale), ha riscritto l’articolo 54 del TUIR, rimodulando la disciplina dei rimborsi spese.

In particolare, la nuova lettera b) del comma 2 stabilisce che non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dal professionista per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente.

A seguito dell’entrata in vigore della novità normativa, si era sollevato un dibattito interpretativo circa la reale portata applicativa della disposizione nei confronti dei contribuenti che aderiscono al regime forfettario di cui alla Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Taluni avevano, infatti, avanzato il dubbio che l’esclusione dal reddito operasse esclusivamente nell’ambito del regime ordinario di determinazione del reddito di lavoro autonomo (Quadro RE del Modello REDDITI PF), trattandosi di una modifica apportata all’articolo 54 del TUIR e non espressamente recepita nel testo della Legge n. 190/2014.

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Le ragioni della diretta applicabilità della norma al regime forfettario

Tale impostazione restrittiva, come già illustrato in precedenza, non era, a parere di chi scrive, condivisibile, sia alla luce della finalità della norma che del coordinamento con precedenti pronunce della stessa Agenzia delle Entrate

L’articolo 1, comma 54, lettera a), della Legge n. 190/2014 individua il presupposto per l’accesso e la permanenza nel regime forfettario nel conseguimento di ricavi o nella percezione di "compensi".

Tuttavia, la disciplina speciale del regime forfettario non contiene una nozione autonoma di “compenso professionale”, rinviando implicitamente ed inevitabilmente alla definizione generale dettata dall’articolo 54 del TUIR.

Ne consegue che, laddove il legislatore interviene sull’articolo 54 del TUIR ridefinendo il perimetro dei compensi ed escludendo espressamente da tale nozione le somme percepite a titolo di rimborso analitico delle spese, ciò vale nei confronti di tutti i lavoratori autonomi, a prescindere dal regime adottato.

Inoltre, negare l’applicabilità dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del TUIR al regime forfettario avrebbe determinato il perpetrarsi di una distorsione che già da tempo era stata evidenziata. Infatti, secondo la vecchia formulazione del TUIR, mentre nel regime ordinario la precedente inclusione dei rimborsi tra i componenti positivi veniva neutralizzata dalla deduzione del corrispondente costo, nel regime forfettario l’impossibilità di dedurre le spese analitiche trasformava il mero rimborso di una spesa in materia imponibile, assoggettandola ad imposta sostitutiva, seppure abbattuta in ragione del coefficiente di redditività applicabile.

Utile era anche effettuare un coordinamento logico tra le disposizioni del TUIR post-riforma dei redditi di lavoro autonomo, in particolare la lettera c) del comma 2 dell’articolo 54, che sancisce l’irrilevanza reddituale del riaddebito delle spese per la condivisione di locali ed utenze tra professionisti. Già la risposta a interpello della Direzione Regionale Lombardia n. 904-287/2024 aveva qualificato tali riaddebiti come mere "partite di giro" prive di rilevanza sotto il profilo impositivo, sia per i professionisti in regime ordinario che per i forfettari. Il ragionamento applicabile al rimborso analitico delle spese è, evidentemente, il medesimo.

L’interpello n. 907-239/2026 della DRE Veneto: il caso e la soluzione

A sciogliere ogni residuo dubbio e a confermare la correttezza della tesi interpretativa esposta è intervenuta la Direzione Regionale del Veneto dell’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 907-239/2026.

Il caso sottoposto all’esame dell’amministrazione finanziaria riguarda un lavoratore autonomo in regime forfettario che sostiene spese di trasferta (trasporto, vitto e alloggio) strettamente connesse all’esecuzione degli incarichi professionali ricevuti.

L’istante ha precisato che tali spese:

  • sono sostenute nell’esclusivo interesse del committente;
  • sono saldate tramite strumenti di pagamento tracciabili ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 84/2025;
  • sono comprovate da idonea documentazione fiscale intestata al professionista;
  • vengono addebitate in fattura in modo analitico e distinto rispetto all’onorario, con indicazione espressa della natura e dell’importo delle singole voci.

L’interpellante ha quindi chiesto se i rimborsi così percepiti debbano concorrere alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sostitutiva e se debbano essere computati nel limite di 85.000 euro di ricavi/compensi previsto per la permanenza nel regime forfettario.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che le somme percepite a titolo di rimborso analitico delle spese per l’esecuzione dell’incarico non concorrono a formare l’ammontare dei "compensi percepiti" di cui all’articolo 1, comma 64, della Legge n. 190/2014, ai quali si applica il coefficiente di redditività per la determinazione del reddito imponibile.

Sono quindi fiscalmente irrilevanti anche in regime forfettario.

Soglia dei 100.000 euro e decorrenza

Oltre ad avallare l’esclusione dalla base imponibile e dal limite degli 85.000 euro, la risposta a interpello della DRE Veneto n. 907-239/2026 fornisce ulteriori conferme.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato d’ufficio che i rimborsi spese analitici non assumono (ovviamente) alcuna rilevanza neppure ai fini della verifica della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi di cui all’articolo 1, comma 71, della Legge n. 190/2014, il cui superamento determina la cessazione immediata dal regime forfettario in corso d’anno con il passaggio al regime ordinario.

In merito all’efficacia temporale della norma, l’interpello richiama espressamente la disciplina di cui all’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 192/2024, in ragione del quale l’irrilevanza dei rimborsi spese analitici trova applicazione esclusivamente per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2025. Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, il relativo rimborso analitico percepito dal professionista continua ad essere integrato nella base imponibile e assoggettato ad imposta sostitutiva, anche qualora l’incasso o il riaddebito sia avvenuto nel corso del 2025 o in anni successivi.

Le condizioni per l’esclusione dal reddito

L’esclusione dei rimborsi analitici dalla formazione del reddito del forfettario resta subordinata al rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali:

  • le spese devono essere sostenute nell’esclusivo interesse del committente e per l’espletamento dell’incarico professionale;
  • tracciabilità dei pagamenti: ai sensi dell’articolo 54, comma 2-bis, del TUIR, le spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute nel territorio dello Stato devono essere saldate dal professionista tramite strumenti di pagamento tracciabili (carte di debito/credito, bonifici bancari/postali). Qualora sostenute all’estero, la tracciabilità non costituisce condizione tassativa per l’esclusione;
  • intestazione della documentazione: il professionista deve acquisire e conservare regolare documentazione fiscale a lui intestata;
  • riaddebito analitico in fattura: la fattura emessa verso il cliente deve evidenziare in modo dettagliato e distinto rispetto al compenso le singole voci di spesa oggetto di riaddebito. L’eventuale addebito di somme a titolo forfettario o indeterminato (es. "rimborso spese generico euro 200") comporta la qualificazione dell’importo quale compenso imponibile.