Nota di variazione IVA, fondamentale l’infruttuosità delle procedure esecutive

Tommaso Gavi - IVA

Variazione IVA, un contribuente chiede se è possibile emettere la nota anche in caso di esclusione dalle procedure esecutive fallimentari dei creditori. Con la risposta all'interpello numero 33 del 7 febbraio 2020 l'Agenzia delle Entrate dà parere negativo: il diritto sorge quando si verifica l'infruttuosità della procedura concorsuale.

Nota di variazione IVA, fondamentale l'infruttuosità delle procedure esecutive

Variazione IVA, un contribuente interroga l’amministrazione finanziaria sui requisiti che danno diritto all’emissione della nota.

Nello specifico si chiede se sia possibile emetterla anche se si è esclusi dalle procedure esecutive fallimentari dei creditori.

L’Agenzia delle Entrate si esprime negando l’ipotesi prospettata con la risposta all’interpello numero 33 del 7 febbraio 2020: il diritto è subordinato all’infruttuosità della procedura concorsuale.

I presupposti per l’emissione della nota, nel caso concreto, sono l’insolvenza dell’importo fatturato, l’assoggettamento del debitore alla procedura concorsuale e la partecipazione del creditore al concorso.

Variazione IVA, un requisito del diritto è l’infruttuosità delle procedure esecutive: l’Agenzia delle Entrate

Il quesito sulla variazione IVA è posto da un contribuente per le fatture emesse nei confronti di una azienda fallita.

La richiesta all’amministrazione riguarda la possibilità di emettere note di variazione in diminuzione in relazione alle fatture non incassate, nonostante l’esclusione dal passivo fallimentare.

L’Agenzia delle Entrate si pronuncia negando la soluzione proposta del contribuente, con la risposta all’interpello numero 33 del 7 febbraio 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 33 del 7 febbraio 2020
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 -chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 26 del d.P.R. 26 ottobre1972, n. 633.

In prima battuta l’Agenzia delle Entrate nega l’efficacia del riferimento normativo della soluzione proposta dal contribuente, ovvero la le modifiche all’articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 apportate dall’articolo 1, comma 126, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ossia la legge di bilancio 2016.

Tali modifiche, come spiega il documento di prassi:

non hanno mai esplicato i propri effetti perché soppresse dall’articolo 1, comma 567, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prima della loro applicabilità”.

L’Agenzia delle Entrate richiama inizialmente l’articolo 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero il Decreto IVA, che indica in quali situazioni si può emettere la nota di variazione.

L’amministrazione finanziaria cita poi un precedente documento di prassi, la circolare numero 77/E del 17 aprile 2000, che puntualizza in quali condizioni si realizza il mancato pagamento a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose, ossia nel momento in cui:

“il soddisfacimento del creditore attraverso l’esecuzione collettiva sul patrimonio dell’imprenditore viene meno, in tutto o in parte, per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell’attivo...”

Le conseguenze di tali assunti, come sottolinea lo stesso documento di prassi, sono che:

“Il verificarsi di tale evento postula, quindi, in via preventiva, da un lato l’acclarata insolvenza dell’importo fatturato e l’assoggettamento del debitore a procedura concorsuale, dall’altro la necessaria partecipazione del creditore al concorso.”

La partecipazione alla procedura concorsuale è quindi premessa necessaria per poter emettere la nota di variazione IVA.

Variazione IVA, quando si concretizza il requisito dell’infruttuosità delle procedure concorsuali?

La risposta dell’Agenzia delle Entrate sulla nota di variazione IVA spiega quali sono le premesse necessarie per il sorgere del diritto all’emissione.

Due requisiti irrinunciabili sono:

L’ulteriore requisito che giustifica l’emissione della nota di variazione IVA è quello dell’infruttuosità delle procedure esecutive individuali o concorsuali.

In conclusione l’Agenzia delle Entrate rimanda ai precedenti documenti di prassi, tra i quali la stessa circolare numero 77/E del 2000 e la circolare numero 8/E del 7 aprile 2017.

Tali documenti richiamano le condizioni nelle quali si concretizza alternativamente l’infruttuosità:

  • la scadenza del termine per le osservazioni al piani di riparto finale;
  • in assenza, il termine per proporre reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento.

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