Nota di variazione IVA e infruttuosità delle procedure esecutive

Variazione IVA: è possibile emettere la nota anche in caso di esclusione dalle procedure esecutive fallimentari dei creditori?

Nota di variazione IVA e infruttuosità delle procedure esecutive

Variazione IVA: quali sono i requisiti che danno diritto all’emissione della nota?

Nello specifico, vediamo insieme se sia possibile emetterla anche se si è esclusi dalle procedure esecutive fallimentari dei creditori.

I presupposti per l’emissione della nota, nel caso concreto, sono l’insolvenza dell’importo fatturato, l’assoggettamento del debitore alla procedura concorsuale e la partecipazione del creditore al concorso.

Nota di variazione IVA
Procedure esecutive e note di variazione IVA: la posizione dell’Agenzia delle Entrate

In un datato ma sempre attuale documento di prassi l’Agenzia delle Entrate nega l’efficacia del riferimento normativo della soluzione proposta dal contribuente, ovvero la le modifiche all’articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 apportate dall’articolo 1, comma 126, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ossia la legge di bilancio 2016.

Tali modifiche, come spiega il documento di prassi:

non hanno mai esplicato i propri effetti perché soppresse dall’articolo 1, comma 567, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prima della loro applicabilità”.

L’Agenzia delle Entrate richiama inizialmente l’articolo 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero il Decreto IVA, che indica in quali situazioni si può emettere la nota di variazione.

L’amministrazione finanziaria cita poi un precedente documento di prassi, la circolare numero 77/E/2000, che puntualizza in quali condizioni si realizza il mancato pagamento a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose, ossia nel momento in cui:

“il soddisfacimento del creditore attraverso l’esecuzione collettiva sul patrimonio dell’imprenditore viene meno, in tutto o in parte, per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell’attivo...”

Le conseguenze di tali assunti, come sottolinea lo stesso documento di prassi, sono che:

“Il verificarsi di tale evento postula, quindi, in via preventiva, da un lato l’acclarata insolvenza dell’importo fatturato e l’assoggettamento del debitore a procedura concorsuale, dall’altro la necessaria partecipazione del creditore al concorso.”

La partecipazione alla procedura concorsuale è quindi premessa necessaria per poter emettere la nota di variazione IVA.

Variazione IVA, quando si concretizza il requisito dell’infruttuosità delle procedure concorsuali?

La risposta dell’Agenzia delle Entrate sulla nota di variazione IVA spiega quali sono le premesse necessarie per il sorgere del diritto all’emissione.

Due requisiti irrinunciabili sono:

L’ulteriore requisito che giustifica l’emissione della nota di variazione IVA è quello dell’infruttuosità delle procedure esecutive individuali o concorsuali.

In conclusione l’Agenzia delle Entrate rimanda ai precedenti documenti di prassi, tra i quali la stessa circolare numero 77/E del 2000 e la circolare numero 8/E del 7 aprile 2017.

Tali documenti richiamano le condizioni nelle quali si concretizza alternativamente l’infruttuosità:

  • la scadenza del termine per le osservazioni al piani di riparto finale;
  • in assenza, il termine per proporre reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento.

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