La riforma dei redditi di lavoro autonomo cambia, a partire dal 2025, il trattamento dei rimborsi spese. Una panoramica degli effetti per chi applica il regime forfettario

A seguito della riforma dei redditi di lavoro autonomo, a partire dall’anno 2025 il trattamento fiscale dei rimborsi spese analitici dei professionisti è stato profondamente innovato, con effetti di particolare rilievo per i contribuenti in regime forfettario.
Il quadro normativo che disciplina i redditi di lavoro autonomo è stato oggetto di una significativa evoluzione, innescata dalla legge delega per la riforma fiscale.
In tale contesto, il D.Lgs. n. 192/2024 ha interamente riscritto l’articolo 54 del TUIR. Un’iniziale mancanza di coordinamento tra questo decreto e le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in materia di tracciabilità aveva generato notevoli criticità interpretative.
A ripristinare la coerenza del sistema è infine intervenuto il Decreto-Legge 17 giugno 2025, n. 84 (cd. "Decreto Fiscale"), che ha armonizzato le disposizioni, definendo in modo chiaro e organico il nuovo trattamento dei rimborsi spese per i professionisti.
Forfettari: irrilevanza reddituale dei rimborsi spese oggetto di riaddebito analitico
La principale innovazione, con decorrenza dal periodo d’imposta 2025, è sancita dalla nuova lettera b) del comma 2 dell’articolo 54 del TUIR. La norma stabilisce che non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dal professionista per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.
Questa disposizione supera il regime precedente (valido fino a tutto il 2024), secondo cui tali rimborsi confluivano tra i compensi imponibili, per poi essere neutralizzati (ma solo nel regime ordinario) da una corrispondente e integrale deduzione del costo. Per i contribuenti in regime forfettario, invece, l’impossibilità di dedurre i costi si traduceva in un ingiusto ampliamento della base imponibile, poiché anche il mero rimborso di una spesa sostenuta in esecuzione del mandato veniva assoggettato a tassazione. La riforma, pertanto, ha eliminato questa palese distorsione.
Le conseguenze pratiche per il regime forfettario
L’esclusione dei rimborsi analitici dal novero dei compensi produce effetti pratici di notevole importanza per i professionisti forfettari: poiché i rimborsi spese analitici non sono più considerati compensi, non vengono inclusi nella base di calcolo su cui si applica il coefficiente di redditività.
Esempio:
Si consideri un libero professionista con coefficiente di redditività del 78% che nel 2025 ha emesso una parcella per 1.500 euro di onorario e 300 euro di rimborso analitico per spese di trasferta.
- Trattamento fino al 2024: il reddito imponibile era calcolato su 1.800 euro (1.500 + 300), risultando pari a 1.404 euro (1.800 x 78%).
- Trattamento dal 2025: il reddito imponibile è calcolato sui soli 1.500 euro di onorario, risultando pari a 1.170 euro (1.500 x 78%), con un evidente risparmio d’imposta.
La verifica delle soglie di permanenza nel regime
Alla luce delle novità introdotte all’articolo 54 TUIR, si ritiene che i rimborsi spese oggetto di riaddebito analitico, non essendo più qualificabili come compensi, non rilevino ai fini della verifica delle soglie di 85.000 euro (per la permanenza nel regime nell’anno successivo) e di 100.000 euro (per l’esclusione immediata dal regime in corso d’anno).
Un principio già noto, rafforzato dalla coerenza normativa
Potrebbe sorgere il dubbio se, essendo il regime forfettario disciplinato da una norma specifica (la Legge n. 190/2014), le modifiche apportate all’articolo 54 del TUIR non siano ad esso applicabili. Tale interpretazione, tuttavia, non convince.
Infatti, la stessa Legge n. 190/2014 (articolo 1, comma 54 lettera a) fonda i suoi presupposti sul concetto di “compenso”, la cui definizione e perimetro, per i professionisti, sono normati proprio dall’articolo 54 del TUIR. Ne consegue che una modifica a tale articolo, che esclude esplicitamente determinate somme dal novero dei compensi, si riflette inevitabilmente anche sui contribuenti forfettari.
Inoltre, questa logica aveva già trovato conferma in passato da parte dell’amministrazione finanziaria. Occorre infatti rilevare, per analogia, che la nuova formulazione dell’articolo 54 (alla lettera c) del comma 2) ha anche “codificato” che anche il riaddebito ad altri soggetti delle spese per l’uso comune di immobili (spese di condivisione locali) non concorre a formare il reddito del professionista, in aderenza a quanto già precedentemente chiarito dalla prassi (es. interpello DRE Lombardia n. 904–287/2024), che aveva confermato che tali somme, anche per un forfettario, non rappresentavano un compenso.
In sintesi, in entrambi i casi, ovvero il rimborso di spese per condivisione dei locali e il rimborso analitico di spese di trasferta, si tratta non di compensi bensì di mere partite di giro e ciò in coerenza con la sostanza economica dell’operazione.
Il vincolo della tracciabilità
Il Decreto Fiscale ha introdotto una condizione imprescindibile per poter beneficiare dell’esclusione dal reddito. Con il nuovo comma 2-bis dell’articolo 54, è stato stabilito che, per le spese sostenute nel territorio dello Stato relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto (mediante autoservizi pubblici non di linea), i relativi rimborsi non concorrono al reddito solo se i pagamenti originari sono stati eseguiti con strumenti tracciabili (versamento bancario/postale, carte di credito/debito, etc.).
Schema di sintesi
I rimborsi spese analitici delle spese di: Vitto, Alloggio, Viaggio e trasporto non di linea | Sostenute in Italia | Sostenute all’estero |
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Concorrenza al reddito | Non concorrono al reddito solo se sostenute con strumenti tracciabili. | Non concorrono al reddito, indipendentemente dal metodo di pagamento. |
Per una corretta applicazione della norma, è fondamentale che le spese siano addebitate in modo analitico e dettagliato in fattura, tenendole ben distinte dall’onorario. Un addebito generico e forfettario (es. “rimborso spese 200 euro”) continuerebbe ad essere assimilato a tutti gli effetti a un compenso, con le relative conseguenze fiscali.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Professionisti forfettari: la nuova gestione dei rimborsi spese e i suoi effetti