Disamina delle possibili violazioni in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, regime sanzionatorio e ravvedimento operoso con eventuale applicazione del cumulo giuridico
L’obbligo di collegamento logico tra POS e registratore telematico è stato introdotto dall’articolo 1, comma 74, della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), che ha modificato l’articolo 2, comma 3, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127.
Tale adempimento è entrato ufficialmente in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026.
La norma impone agli esercenti di garantire la piena integrazione e interazione tra il processo di registrazione dei corrispettivi e il processo di pagamento elettronico; concretamente, ciò comporta che lo strumento (hardware o software) utilizzato per accettare i pagamenti elettronici (POS) debba essere sempre associato e collegato per via logica — tramite l’apposita procedura sul portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle entrate — al dispositivo di certificazione fiscale (come il registratore telematico o il servizio web “Documento commerciale on line”) impiegato per memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri.
L’effetto concreto dell’obbligo di collegamento è stato quello di “accendere un faro” sulla correttezza dei corrispettivi certificati. In altri termini, la base dati a disposizione dei soggetti verificatori in ordine al controllo del rispetto dell’obbligo di emissione dello “scontrino fiscale” (leggasi documento commerciale) da parte degli esercenti risulta essere ancora più potente rispetto al passato, seppure i controlli incrociati tra incassi elettronici e corrispettivi non sia certo una novità.
Sul punto giova infatti ricordare che l’articolo 22 del D.L. 26/140/2019 nr. 124 aveva disposto, molto prima che l’obbligo di interconnessione logica POS-RT diventasse operativo (il 1° gennaio 2026), l’obbligo in capo ai prestatori di servizi di pagamento (gli Acquirer/PSP), a partire dal 2022, di trasmettere mensilmente all’Agenzia delle entrate i flussi informativi relativi all’intero transato quotidiano registrato dai terminali POS di cui gli esercenti risultano titolari.
L’Agenzia delle entrate già da tempo utilizza questo patrimonio informativo per finalità di vigilanza; con il Provvedimento del 3 ottobre 2023, l’amministrazione ha formalizzato un sistema mensile di analisi del rischio che prevede l’elaborazione e la messa a disposizione del contribuente (nel proprio Cassetto Fiscale) dei dati di verifica tra l’ammontare mensile dei pagamenti elettronici ricevuti (comunicati dagli acquirer) e l’importo di imponibile e IVA desunto dalle fatture elettroniche e dai corrispettivi telematici inviati dall’esercente. Eventuali scostamenti e anomalie emersi da questo incrocio preventivo di dati vengono utilizzati per l’invio delle comunicazioni per la promozione della compliance.
Alla ricezione di una comunicazione di compliance che evidenzia uno scostamento tra incassi POS e corrispettivi è dunque necessario avere chiaro i passaggi da effettuare e quale sia il regime sanzionatorio applicabile, al fine di valutare l’opportunità di mettersi in regola con riduzione delle sanzioni grazie al ravvedimento operoso (eventualmente abbinato ai benefici del cumulo giuridico, laddove applicabile).
Lo scopo della presente guida è quindi quello di valutare quali siano i comportamenti corretti da adottare alla ricezione di una comunicazione di compliance per scostamento POS-Corrispettivi.
Si precisa che l’analisi viene limitata, in questa sede, alla sola casistica “corrispettivi”, senza ricomprendere il caso in cui a non essere state emesse siano fatture elettroniche.
Si evidenzia inoltre che ad essere oggetto di analisi è il caso di scostamenti (o presunti tali) avvenuti nell’anno di imposta in corso, dando per scontato che vengano regolarizzati di conseguenza gli aspetti IVA e che i componenti positivi vengano correttamente dichiarati ai fini reddituali.
Il caso del ravvedimento afferente ad annualità precedenti
Ai soli fini di completezza brevemente si ricorda che, laddove la compliance abbia ad oggetto anni di imposta già “chiusi”, sarà ovviamente necessario anche andare ad integrare le dichiarazioni/comunicazioni fiscali coinvolte, ovvero, per un soggetto IVA, dichiarazione IVA e comunicazioni periodiche LIPE, nonché dichiarazione dei redditi e IRAP - se soggetto - e per un contribuente in regime forfettario, dichiarazione dei redditi, con applicazione anche in questo caso delle specifiche sanzioni per dichiarazione infedele.
In materia di dichiarazioni integrative si ricorda che l’articolo 5, comma 4.1 del D.Lgs. 471/1997 (per l’IVA) e, specularmente, l’articolo 1, comma 2-bis del D.Lgs. 471/1997 (per le imposte sui redditi e l’IRAP) stabiliscono che se l’infedeltà dichiarativa emerge dalla presentazione spontanea di una dichiarazione integrativa, la sanzione base applicabile non è quella ordinaria del 70%, bensì una sanzione dimezzata pari al 50% della maggiore imposta dovuta (con un minimo edittale di 150 euro).
Se dalla dichiarazione integrativa non emerge alcuna imposta dovuta, si applica esclusivamente la sanzione fissa minima di 150 euro.
La sanzione di favore del 50% (cui poi si applicano le riduzioni del ravvedimento operoso) si applica a condizione che la dichiarazione integrativa sia presentata...
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Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Collegamento POS-RT: come ravvedere eventuali discrepanze tra incassi e corrispettivi