Scontrino elettronico, come funziona il documento commerciale per i clienti

Scontrino elettronico, cosa si rilascia ai clienti? Chi acquista riceve il documento commerciale emesso dal registratore telematico. I dati continueranno a viaggiare su carta e per beneficiare di eventuali detrazioni si dovrà richiedere il documento commerciale fiscale.

Scontrino elettronico, come funziona il documento commerciale per i clienti

Scontrino elettronico, cosa si rilascia ai clienti? Chi acquista riceve il documento commerciale emesso dal registratore telematico, di cui gli esercenti devono dotarsi obbligatoriamente a partire dal 1° luglio 2019 per attività con un volume d’affari superiore a 400.000 euro e da gennaio 2020 in tutti gli altri casi.

La novità che riguarda i commercianti prevede una memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo numero 127 del 2015.

Dopo l’introduzione della fattura elettronica a partire da gennaio, la rivoluzione digitale del Fisco vive una nuova fase con lo scontrino elettronico: i canali tra contribuenti e amministrazione finanziaria diventano sempre più diretti e immediati, a prova di evasione.

In quest’ottica, anche i clienti sono incentivati a seguire vie sempre più tracciabili: nasce la lotteria degli scontrini, che prevede il 20% in più di valore sui premi per chi paga con modalità elettroniche.

Scontrino elettronico, per i clienti arriva il documento commerciale: come funziona

Con le novità a partire da luglio 2019 e gennaio 2020, il termine “scontrino” resterà nel nostro linguaggio ma diventerà formalmente obsoleto, a prendere il suo posto sarà il documento commerciale. Si distinguono due versioni:

  • quello ordinario, utile ai fini civilistici. Ad esempio, per alcuni prodotti funge da garanzia;
  • quello fiscale, per beneficiare di detrazioni o deduzioni.

A stabilirne le caratteristiche è il Decreto del 7 dicembre 2016, firmato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.

Ai consumatori che effettuano un acquisto bisogna rilasciare un documento commerciale, emesso tramite registratore telematico e in linea con il layout standard, su un idoneo supporto cartaceo dalle dimensioni tali da assicurarne la leggibilità, gestione e conservazione nel tempo.

In accordo con il cliente, si può anche fare a meno del supporto fisico e avvalersi solo del formato elettronico, a patto che si garantisca l’autenticità e integrità.

Scontrino elettronico: documento commerciale per la garanzia, fiscale per le detrazioni

Il documento commerciale certifica l’acquisto e costituisce lo strumento per esercitare i diritti di garanzia o di clausole contrattuali stabilite dalle parti e deve obbligatoriamente contenere almeno i seguenti dati:

  • data e ora d’emissione;
  • numero progressivo;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;
  • numero di partita IVA dell’emittente;
  • ubicazione dell’esercizio;
  • descrizione dei beni ceduti e dei servizi prestati (per i medicinali, è possibile indicare il numero dell’AIC;
  • l’ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Dall’analogico al digitale, resta la possibilità per il consumatore di chiedere un documento di annullo o di reso merce.

Ma attenzione: con l’avvento dello scontrino elettronico, si distinguono due formati di certificazione dei pagamenti, a seconda dello scopo.

Per beneficiare di detrazioni o deduzioni, il cliente deve richiedere al momento dell’operazione l’emissione del documento commerciale fiscale, che deve riportare anche il codice fiscale o la partita IVA di chi acquista, oltre alle altre informazioni necessarie.

Il documento commerciale fiscale si può utilizzare per i seguenti scopi:

  • la deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi;
  • la deduzione e la detrazione degli oneri rilevanti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • l’applicazione dell’art. 21, comma 4 lettera a, del d.p.r. 633/1972.

Il commerciante è obbligato ad emetterlo, ma il cliente può richiederlo solo quando effettua l’acquisto, e non in un secondo momento.

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