Ravvedimento speciale anche per l’indebito utilizzo di crediti d’imposta: ultima chance il 20 dicembre 2023

Ravvedimento speciale anche per l'indebito utilizzo in compensazione di crediti d'imposta non spettanti o inesistenti. Nuovi chiarimenti arrivano dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 67 del 6 dicembre 2023, in vista della rimessione in termini in scadenza il 20 dicembre

Ravvedimento speciale anche per l'indebito utilizzo di crediti d'imposta: ultima chance il 20 dicembre 2023

Maglie larghe per il ravvedimento speciale, che potrà essere applicato anche per sanare le irregolarità relative all’utilizzo di crediti d’imposta in compensazione.

La possibilità di accedere all’agevolazione è riconosciuta anche in caso di indebito utilizzo di crediti d’imposta non spettanti o inesistenti, a patto che la compensazione sia avvenuta entro il 31 dicembre 2021 e che risulti validamente presentata la relativa dichiarazione.

Questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 67 del 6 dicembre 2023, pubblicata quando è ormai vicina la doppia scadenza del 20 dicembre, termine non solo per il versamento della quarta rata ma anche per la rimessione in termini.

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Ravvedimento speciale anche per l’indebito utilizzo di crediti d’imposta: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 6 dicembre scioglie gli ultimi dubbi emersi sull’applicazione del ravvedimento speciale, che consente di pagare le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto.

Le maglie della sanatoria delle sanzioni sono larghe: è possibile versare in misura ridotta anche le sanzioni relative a violazioni commesse in materia di compensazione dei crediti.

Questo l’effetto della norma di interpretazione autentica introdotta con l’articolo 21 del decreto legge n. 34/2023, che consente quindi l’accesso al ravvedimento operoso speciale anche in caso di indebito utilizzo in compensazione di crediti d’imposta non spettanti o inesistenti.

Nell’ambito del ravvedimento speciale vi rientrano:

“tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, commesse relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata”.

Così come indicato nella risoluzione n. 67 dell’Agenzia delle Entrate, il ravvedimento speciale è escluso per le violazioni rilevabili attraverso controlli automatizzati, le violazioni formali e per quelle relative agli obblighi di monitoraggio.

Porte aperte invece in caso di indebito utilizzo in compensazione di crediti d’imposta non spettanti o inesistenti, a patto che sia stata regolarmente presentata la dichiarazione del periodo d’imposta di riferimento.

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 67 del 6 dicembre 2023
Ravvedimento speciale anche per l’indebito utilizzo di crediti d’imposta non spettanti o inesistenti

Ravvedimento speciale per le indebite compensazioni: quando si applica

Per individuare in quali casi è ammesso il ravvedimento speciale bisogna far riferimento alla data in cui è stata commessa la violazione, che dovrà essere circoscritta al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti.

Sul fronte dell’indebito utilizzo di un credito d’imposta bisognerà quindi far riferimento al momento in cui è stata commessa la violazione e non a quello in cui il credito non spettante o inesistente è stato esposto in dichiarazione.

“L’indicazione del credito in una dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 o ai periodi d’imposta precedenti -adempimento che, peraltro, spesso non risulta condizione costitutiva del diritto di credito (si pensi, per tutti, ai crediti ricerca e sviluppo) - non legittima, dunque, il ricorso all’istituto del ravvedimento speciale per definire le sanzioni relative all’indebita compensazione eseguita successivamente al 31 dicembre 2021.”

Si dovrà quindi guardare alla data della compensazione, che non dovrà sforare il termine del 31 dicembre 2021.

Ravvedimento operoso speciale in un’unica soluzione entro il 20 dicembre 2023

Le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate sono particolarmente utili per chi vorrà sfruttare la possibilità di accesso al ravvedimento speciale secondo i nuovi termini fissati dalla legge di conversione del decreto Proroghe n. 132/2023.

Il termine per il versamento della prima rata dovuta, e per la contestuale rimozione delle violazioni dichiarative, era fissato allo scorso 2 ottobre. Serrato il calendario delle scadenze da rispettare, con i successivi termini del 31 ottobre e del 30 novembre.

Il 20 dicembre è la scadenza della quarta rata prevista in caso di versamenti effettuati entro i termini ordinari, ma anche la data ultima per “salire sul treno” dei beneficiari del ravvedimento speciale, sfruttando la chance della rimessione in termini.

Una possibilità che è tuttavia subordinata alla necessità di pagare la totalità delle somme dovute in un’unica soluzione e senza possibilità di rateizzazione.

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