Le sanzioni per la compensazione di crediti fiscali inesistenti

Giuseppe Guarasci - Dichiarazioni e adempimenti

Compensazione crediti fiscali inesistenti: ecco tutte le regole sulle sanzioni e gli importi previsti dalla normativa vigente

Le sanzioni per la compensazione di crediti fiscali inesistenti

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta più volte in materia di sanzioni dovute dai contribuenti in caso di compensazione indebita di crediti fiscali inesistenti.

Ed allo stesso tempo, il legislatore fiscale appare sempre più severo nello scoraggiare questo tipo di violazioni.

Attraverso diversi documenti di prassi, infatti, l’amministrazione finanziaria ha chiarito quali siano le sanzioni dovute in caso di utilizzo in compensazione di un credito inesistente, già recuperato in ambito accertativo e sanzionato quale infedele dichiarazione ed illegittima detrazione.

La norma di riferimento è l’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 471/1997.

Sanzioni compensazioni nel modello F24 di crediti fiscali inesistenti: ecco cosa si rischia in caso di indebito utilizzo del credito

Le sanzioni amministrative in caso di indebito utilizzo di crediti fiscali sono definiti dal comma 5 dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 471/1997:

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi.

Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del d.p.r. 600/1973, e all’articolo 54-bis del d.p.r. 633/1972

Sanzioni compensazione credito fiscale inesistente: la posizione dell’Agenzia delle Entrate

Con la risoluzione numero 36/E/2018, l’Agenzia delle Entrate, per esempio, è intervenuta in materia di sanzioni dovute in caso di indebita compensazione F24 per crediti fiscali inesistenti.

La questione prende il via da un quesito formulato dall’ufficio accertamento di una direzione regionale della stessa Agenzia delle Entrate.

In particolare, l’ufficio accertamento ha formulato all’Ufficio Consulenza un quesito in merito al trattamento sanzionatorio da adottare a seguito dell’utilizzo in compensazione di crediti IVA inesistenti, già recuperati in ambito accertativo e sanzionati per illegittima detrazione e infedele dichiarazione, ai sensi degli articoli 6, comma 6, e 5, comma 4, del decreto legislativo 471/1997.

In particolare, l’Ufficio Accertamento ha chiesto di chiarire se, nell’ipotesi in oggetto, debba essere irrogata anche l’ulteriore sanzione di cui all’articolo, 13 comma 5, del decreto legislativo 471/1997.

In caso di operazioni inesistenti, qualora sia stata recuperata e sanzionata l’illegittima detrazione dell’IVA addebitata in fattura, l’Ufficio Accertamento manifesta dubbi circa la possibilità di punire, oltre all’infedeltà dichiarativa, anche il successivo utilizzo del credito inesistente in compensazione.

Sanzioni compensazione fiscale indebita per credito inesistente: l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate

Secondo l’Agenzia delle Entrate, nell’ipotesi in cui il credito sia stato già oggetto di recupero in sede di accertamento e oggetto di sanzione, non può essere irrogata anche la sanzione per utilizzo in compensazione del credito inesistente.

In caso contrario, di fatto il contribuente verrebbe sottoposto a due tipologie di sanzioni.

La prima per la contabilizzazione di fatture inesistenti; la seconda per l’indebita compensazione del credito inesistente.

Risoluzione Agenzia delle Entrate numero 36/E dell’8 maggio 2018
Utilizzo in compensazione di un credito inesistente, già recuperato in ambito accertativo e sanzionato quale infedele dichiarazione ed illegittima detrazione – Sanzione – Articolo 13, comma 5, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471

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