Per molte famiglie luglio è l'ultimo mese di fruizione dell'assegni di inclusione. Chi ha fatto domanda di rinnovo a luglio dello scorso anno può chiedere il pagamento del sussidio per altri 12 mesi. Le domande vanno inviate da agosto
Lo scorso luglio è partita la corsa ai rinnovi dell’assegno di inclusione per le famiglie che hanno terminato i primi 18 mesi di fruizione previsti dalla normativa.
Come noto, il rinnovo consente di ottenere l’assegno mensile ancora per un anno. A luglio del 2026, quindi, l’INPS erogherà la dodicesima e ultima mensilità per molte famiglie, cioè tutte quelle che hanno fatto domanda di rinnovo a luglio dello scorso anno.
Anche se i pagamenti sono al termine non si perde il diritto a ricevere la prestazione. Le famiglie interessate, infatti, possono inviare una nuova domanda di rinnovo e ottenere la prestazione per un ulteriore anno, fino quindi al 2027.
Nel messaggio n. 2437 pubblicato il 22 luglio, l’INPS riepiloga le istruzioni per presentare correttamente la richiesta di rinnovo e le regole da rispettare per non perdere l’accesso all’assegno di inclusione.
Assegno di inclusione in scadenza: al via le domande di rinnovo, le istruzioni INPS
Le famiglie che terminano i 12 mesi di fruizione dell’ADI possono inviare la domanda di rinnovo all’INPS a partire dal mese successivo all’ultimo pagamento ricevuto, il che significa che se l’ultimo pagamento è quello di luglio la domanda si deve trasmettere a partire dal 1° agosto.
Aspettare il mese successivo è fondamentale. Come precisato dall’INPS, le domande di rinnovo che dovessero essere presentate nell’ultimo mese di fruizione della domanda “terminata” non potranno essere elaborate con esito positivo.
Lo stesso criterio vale anche per tutte le domande di rinnovo presentate anche nei mesi successivi ad agosto 2025 con pagamento della dodicesima mensilità nei prossimi mesi e per chi termina i primi 18 mesi di fruizione. Se ad esempio i pagamenti in programma finiscono il prossimo settembre, la domanda di rinnovo va inviata da ottobre.
La domanda di rinnovo può essere inviata all’INPS sia da chi ha inviato quella precedente sia da un altro componente maggiorenne del nucleo familiare.
Per i passaggi successivi è necessario distinguere tra i nuclei familiari che non hanno subito variazioni rispetto alla precedente domanda , al netto di nascite o di decessi, e quelli che invece sono variati.
Partiamo dal primo caso. In assenza di variazioni nel nucleo l’ADI viene riconosciuto a partire dal mese di presentazione della domanda di rinnovo. Chi fa domanda ad agosto quindi lo riceverà entro il mese. Non è richiesta una nuova iscrizione al SIISL né la sottoscrizione di un nuovo Patto di attivazione digitale (PAD).
Nel caso di variazioni nel nucleo, al contrario, è necessario effettuare nuovamente l’iscrizione al SIISL e sottoscrivere un nuovo PAD, anche se è presente un componente che ha già fruito della misura. Il pagamento parte dal mese in cui viene firmato il PAD.
Resta in ogni caso l’obbligo di presentazione presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla presentazione della domanda o dalla sottoscrizione del PAD nucleo, pena la sospensione dei pagamenti successivi.
Quando arrivano i nuovi pagamenti? L’importo è dimezzato per la prima mensilità
In ogni caso, come noto, la prima mensilità di rinnovo viene pagata con importo dimezzato. Così facendo si evita il mese di sospensione previsto fino allo scorso anno e si riceve l’assegno senza interruzioni sebbene di importo ridotto. Dal mese successivo, poi, l’assegno torna ad essere erogato in misura piena.
Come previsto dal calendario dei pagamenti INPS, i primi pagamenti, come appunto la prima mensilità dopo il rinnovo, sono erogati intorno al giorno 15 del mese di riferimento. I pagamenti successivi, invece, sono disposti intorno al 27 del mese.
Per le famiglie senza variazioni, i nuovi importi saranno accreditati sulla carta utilizzata finora. Una nuova carta ADI viene emessa solo per i richiedenti che non risultano già titolari.
Al contrario, è prevista l’emissione di una nuova Carta ADI in tutti i casi in cui in cui ci sono state variazioni nel nucleo.
Come fare domanda di rinnovo
La domanda di rinnovo dell’assegno di inclusione si può inviare sul sito INPS accedendo alla sezione dedicata alla prestazione.
L’INPS ricorda che se nella precedente domanda era stata indicata una condizione di svantaggio o l’inserimento in un programma di cura e assistenza, gli estremi della certificazione che attesta tale condizione devono essere indicati nuovamente, anche se non sono cambiati.
Se la certificazione è scaduta prima della presentazione della domanda di rinnovo, invece, è necessario possedere già quella nuova per procedere ed indicarne gli estremi.
“anche in corso di fruizione della misura, le certificazioni soggette a scadenza, se non formalmente prorogate dalle Amministrazioni competenti e non comunicate tramite modello “ADI-Com Esteso” dall’utente entro la data della scadenza, determinano l’esclusione del soggetto come beneficiario ed eventualmente la decadenza della domanda dell’ADI. Per tale motivo, si consiglia la comunicazione almeno con due mesi di anticipo.”
Una domanda di rinnovo che riporta gli estremi di una certificazione scaduta, dunque, non può proseguire.
Le famiglie che hanno chiesto la suddivisione dell’importo spettante tra i diversi componenti maggiorenni del nucleo familiare devono ripetere tale richiesta anche nella domanda di rinnovo.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Assegno di inclusione in scadenza: domande di rinnovo da agosto, le istruzioni INPS