Fondi pensione: tassazione agevolata per chi destina il TFR

Il trattamento fiscale è uno degli aspetti da considerare per scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione. Dalla tassazione dei rendimenti a quella sui riscatti, la previdenza complementare prevede un regime fiscale dedicato

Fondi pensione: tassazione agevolata per chi destina il TFR

Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta una quota della retribuzione del lavoratore dipendente che viene accantonata nel corso degli anni e corrisposta al termine del rapporto di lavoro.

Per i lavoratori assunti a partire dal 1° luglio 2026 entra in vigore il meccanismo del silenzio-assenso sulla destinazione del TFR: si hanno 60 giorni di tempo per scegliere se destinarlo a una forma di previdenza complementare oppure mantenerlo in azienda.

Entrambe le scelte hanno pro e contro, da valutare in base alle esigenze della singola persona.

La scelta tra le due alternative comporta differenze sotto diversi aspetti, tra cui il rendimento potenziale e il trattamento fiscale applicato: se si destina il TFR a un fondo pensione si può infatti beneficiare di una tassazione agevolata.

Conoscere queste caratteristiche permette di valutare quale soluzione sia più adatta alle proprie esigenze personali.

TFR, i lavoratori possono scegliere tra fondo pensione e azienda

L’articolo 2120 del Codice Civile stabilisce il diritto del lavoratore dipendente a ricevere il TFR maturato durante il rapporto di lavoro.

Il lavoratore può decidere di:

  • lasciare il TFR in azienda, dove rimane accantonato e viene liquidato al termine del rapporto di lavoro;
  • destinare il TFR alla previdenza complementare, trasferendolo a un fondo pensione con l’obiettivo di costruire una prestazione pensionistica aggiuntiva rispetto alla pensione obbligatoria.

Con il nuovo meccanismo del silenzio-assenso per i neoassunti, in caso di mancata scelta entro il termine previsto, il TFR viene destinato alla previdenza complementare. Se invece il lavoratore preferisce mantenerlo in azienda, deve comunicarlo espressamente.

TFR, la destinazione orienta il trattamento fiscale

La destinazione determina un diverso trattamento fiscale.

Quando il TFR rimane in azienda, la somma accantonata viene rivalutata ogni anno secondo il meccanismo previsto dalla normativa (un tasso fisso dell’1,5 per cento + 75 per cento dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo).

Sulla rivalutazione annuale si applica un’imposta sostitutiva del 17 per cento.

Al momento della liquidazione, il TFR viene generalmente assoggettato a tassazione separata, un particolare regime fiscale che si applica ai redditi che si formano in periodi di tempo lunghi ma vengono percepiti in un unico momento, e che si calcola su un’aliquota media che dipende dal reddito del lavoratore.

Fondi pensione: il TFR versato gode di una tassazione agevolata

La previdenza complementare prevede una tassazione agevolata su diversi aspetti, dai rendimenti al pagamento effettivo della pensione.

I rendimenti maturati all’interno del fondo pensione hanno un trattamento fiscale specifico.

La tassazione varia sulla base degli investimenti che vengono effettuati nella forma pensionistica:

  • i rendimenti derivanti da investimenti in titoli di Stato e titoli equiparati sono tassati con un’aliquota agevolata del 12,5 per cento;
  • i rendimenti derivanti dagli altri investimenti sono tassati con un’aliquota del 20 per cento, inferiore rispetto all’aliquota ordinaria del 26 per cento prevista per la maggior parte delle forme di risparmio finanziario.

Fondo pensione: tassazione favorevole sul pensionamento

Al momento del pensionamento, la tassazione sul pagamento della prestazione è piuttosto favorevole.

Alla parte della prestazione derivante dal TFR conferito al fondo si applica una ritenuta agevolata del 15 per cento.

L’aliquota può diminuire in base agli anni di partecipazione alla previdenza complementare: dopo i primi 15 anni si riduce dello 0,30 per cento per ogni anno successivo, fino a una riduzione massima di 6 punti percentuali.

Con almeno 35 anni di partecipazione, la tassazione può quindi arrivare al 9 per cento.

Fondo pensione: come si applica la tassazione su anticipazioni e riscatti

Durante la partecipazione a una forma pensionistica complementare, l’aderente può richiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata, cioè una parte delle somme accumulate nel fondo prima del pensionamento, nei casi previsti dalla normativa.

Le possibilità cambiano in base alla motivazione della richiesta:

  • spese sanitarie: l’anticipazione può essere richiesta in qualsiasi momento per sé, per il coniuge o per i figli, in presenza di gravissime situazioni sanitarie e per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche competenti. La somma erogata è soggetta a una tassazione agevolata: l’aliquota iniziale è del 15 per cento, ridotta dello 0,30 per cento per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino a una riduzione massima di 6 punti percentuali;
  • acquisto della prima casa o interventi di ristrutturazione o manutenzione: dopo 8 anni di partecipazione alla previdenza complementare, è possibile richiedere un’anticipazione a cui sarà applicata una tassazione al 23 per cento;
  • ulteriori esigenze personali: dopo 8 anni di partecipazione, l’aderente può richiedere un’anticipazione fino al 30 per cento della posizione maturata anche per altre esigenze non indicate dalla normativa. Anche in questo caso si applica una tassazione del 23 per cento.

Sono previste aliquote agevolate, comprese tra il 15 per cento e il 9 per cento, per il riscatto, nei casi di:

  • inoccupazione per un periodo compreso tra 12 e 48 mesi;
  • mobilità;
  • cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
  • invalidità.

Anche in questi casi la riduzione dell’aliquota dipende dagli anni di partecipazione alla previdenza complementare.