Cos’è la base fissa per i liberi professionisti? Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Nella risposta a interpello numero 53/2023, l'Agenzia delle Entrate chiarisce la nozione di base fissa necessaria per stabilire la potestà dell'imponibilità per i redditi prodotti da liberi professionisti con residenza fiscale all'estero

Cos'è la base fissa per i liberi professionisti? Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

In quale paese devono presentare la dichiarazione dei redditi i professionisti che svolgono attività di lavoro autonomo in uno Stato diverso da quello in cui risiedono?

Dipende dalle convenzioni stipulate tra gli Stati, ma, spesso in assenza di una “base fissa” di lavoro, i redditi da libera professione sono soggetti a tassazione nel paese di residenza fiscale del professionista e non nel paese in cui sono effettivamente stati prodotti.

È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, che nella trattazione di un interpello relativo all’assoggettamento dei redditi tra Italia e Spagna, presentato da un professionista residente in Spagna, ma domiciliato in Italia per un certo periodo di tempo, apre un focus sulla nozione di base fissa, precisandone i contorni.

Il concetto di base fissa è un concetto centrale nella determinazione della potestà per l’imponibilità dei redditi da lavoro autonomo nelle convenzioni stipulate tra Stati per evitare le doppie imposizioni.

Chiarimenti sulla nozione di “base fissa” ai fini dell’imponibilità dei redditi per i liberi professionisti

Il concetto di base fissa ritorna di frequente nelle convenzioni stipulate dall’Italia con gli Stati esteri in relazione alle professioni indipendenti, pur senza che ne vengano precisati con esattezza i contorni.

Nella risposta a interpello numero 53/2023, l’Agenzia delle Entrate cerca di ovviare a tale mancanza fornendo dei chiarimenti in materia.

Nello specifico, l’Agenzia chiarisce che la base fissa può essere equiparata alla nozione di “stabile organizzazione” (Commentario al Modello OCSE all’articolo 5, paragrafo 2), ovvero una sede fissa di affari in cui il professionista esercita in tutto o in parte sua attività indipendente.

Per poter essere considerata una base fissa, quindi, è necessario che siano presenti l’elemento materiale e oggettivo della sede fissa, e quello dinamico dell’esercizio in tutto, o, in parte della sua attività.

In relazione al concetto di “fissità”, infatti, le Entrate chiariscono che la sede debba essere in luogo determinato e debba essere utilizzata per un determinato periodo di tempo, che non deve necessariamente coincidere con la maggior parte del periodo di imposta.

Ecco cosa scrive l’Agenzia:

“Può essere costituita anche da un locale o da una stanza di proprietà di altri soggetti che, tuttavia, deve essere a disposizione del lavoratore autonomo e nel quale questo esercita la sua attività o parte della stessa. Un tipico esempio è quello di un pittore che, per due anni, trascorre tre giorni a settimana nel grande edificio del suo principale cliente. In tal caso, la presenza del pittore in quell’edificio dove svolge le funzioni più importanti della sua attività (cioè la pittura) costituisce una stabile organizzazione del pittore”.

Se non c’è “base fissa” i redditi sono tassati nel paese di domicilio fiscale del libero professionista

L’istanza di interpello già citata è stata presentata da un professionista, con residenza fiscale in Spagna, che ha risieduto in Italia per un periodo di 124 giorni nel corso dell’anno di imposta preso in considerazione nell’istanza.

Non avendo base fissa in Italia, l’interpellante chiede all’Agenzia se, ai fini dell’IRPEF e delle varie imposte dirette ed indirette, i redditi prodotti durante la permanenza nel nostro paese debbano essere inseriti nella dichiarazione dei redditi da presentare in Spagna, o se invece, debba presentare una dichiarazione dei redditi anche in Italia.

Nella sua risposta l’Agenzia parte dalla premessa che - secondo l’articolo 23, comma 1, lettera d), del TUIR - si considerano prodotti nel territorio dello Stato e di conseguenza soggetti alla potestà impositiva dello Stato “i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato”.

Nel caso di lavoratori autonomi non residenti, sono imponibili in Italia solo i redditi frutto dell’attività lavorativa svolta sul territorio nazionale.

Tale principio va, poi, declinato - precisa l’Agenzia - alla luce delle disposizioni internazionali contenute negli accordi tra Italia e gli altri Stati esteri, in virtù della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno come stabilito dall’articolo 169 del TUIR e dall’articolo 75 del D.P.R. n. 600 del 1973.

L’Agenzia - facendo riferimento alla Convenzione tra Italia e Spagna, e nello specifico all’articolo 14 comma 1 - chiarisce che i redditi da libera professione, prodotti dal residente di uno dei due stati, sono imponibili solo nello stato di residenza, a meno che, il professionista non disponga di una base fissa di lavoro nell’altro stato. In tal caso i redditi sono imponibili nell’altro stato, ma solo nella misura in cui possono essere riferiti all’attività svolta presso la base fissa.

Per libera professione si intendono, come indicato nel comma 2 “le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili”.

L’Agenzia, quindi, passa all’analisi del caso oggetto dell’interpello e sottolinea come, per l’individuazione della potestà impositiva, sia necessario stabilire se il professionista, nel corso della sua attività in Italia, abbia disposto o meno di una base fissa.

Una valutazione che - dice l’agenzia - esula dall’attività interpretativa svolta in sede di interpello, ma chiarisce anche che in assenza di una base fissa a cui far riferimento in Italia, i redditi di lavoro autonomo prodotti dal professionista fiscalmente residente in Spagna dovranno essere assoggettati ad imposizione esclusiva in Spagna e dovranno esseri dichiarati in Spagna ai sensi della normativa iberica.

Qualora, infine, non abbia altri redditi prodotti in Italia, non è tenuto a presentare alcuna dichiarazione dei redditi nel nostro paese.

Di seguito il testo completo della Risposta numero 53/2023 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta 53/20023
Attività e redditi di lavoro autonomo prestati da una persona fisica non residente e nozione di ’’base fissa’’ ai sensi delle disposizioni convenzionali

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