Omessa dichiarazione ICI: sanzione fissa se c’è stato il versamento dell’imposta

Omessa dichiarazione ICI con sanzione fissa se il soggetto passivo ha regolarmente versato le imposte dovute. In tal caso, non si applica la sanzione proporzionale da omessa dichiarazione. Questo è quanto stabilito con l'Ordinanza della Corte di Cassazione numero 16056/2021.

Omessa dichiarazione ICI: sanzione fissa se c'è stato il versamento dell'imposta

Nell’ipotesi in cui il soggetto passivo non presenti la dichiarazione ICI ma versi regolarmente le imposte dovute, non è comminabile la sanzione proporzionale da omessa dichiarazione bensì la sanzione fissa, in quanto si tratta di condotta omissiva che non ha inciso sulla determinazione del tributo ma ne ha solo potenzialmente pregiudicato il controllo.

Queste le conclusioni contenute nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16056 del 9 giugno 2021.

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 16056 del 9 giugno 2021
Testo integrale della sentenza numero 16056 della Corte di Cassazione del 9 giugno 2021

La sentenza - La controversia riguarda il ricorso proposto da una società avverso un avviso di accertamento ai fini ICI emesso dal comune per l’omessa presentazione della dichiarazione ICI per l’anno 2010, a cui era seguito il regolare versamento dell’imposta per l’annualità.

Con l’atto de qua il comune aveva irrogato alla società una sanzione proporzionale, in misura ridotta del 50 per cento rispetto alla previsione di cui all’art. 14, comma 1, del DLgs. n. 504 del 1992. La CTP ha parzialmente accolto il ricorso e rideterminato la sanzione nella misura ridotta di 51,00 euro, di cui al comma 3 del cit. art. 14.

La CTR aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo applicabile la sanzione in misura fissa anche in caso di omissione dell’intera dichiarazione non incidente sull’ammontare dell’imposta, e che la natura formale della violazione dovesse comunque valutarsi in concreto e non in astratto.

Avverso tale decisione il comune ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 14, commi 1 e 3, del DLgs. n. 504 del 1992 per aver ritenuto applicabile la sanzione di cui al comma 3 anche all’ipotesi di omessa presentazione dell’intera dichiarazione, e non di un solo elemento di essa, incidendo il regolare pagamento del tributo sulla determinazione della sanzione e non sulla condotta sanzionata.

La Corte di cassazione ha dichiarato il motivo infondato e ha rigettato il ricorso dell’ente comunale. In tema di ICI, l’inosservanza dell’obbligo dichiarativo nei termini fissati dalla norma, evidenzia una condotta omissiva del soggetto passivo, sanzionata dall’art. 14 del D.Lgs. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 473 del 1997.

La disposizione, ponendo una evidente graduazione delle sanzioni sulla base della gravità delle violazioni, testualmente recita che:

“1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.”

Il Collegio di legittimità ha chiarito che la ratio di tale graduazione è quella di prevedere la massima sanzione, in misura uguale o pari al doppio dell’imposta evasa, in presenza di una omessa dichiarazione cui si colleghi l’omesso versamento integrale del dovuto; la sanzione intermedia, in misura pari alla metà o uguale all’importo evaso, in caso di dichiarazione infedele che abbia inciso sulla determinazione e quindi sul versamento in difetto dell’imposta; la sanzione minima, in misura forfettaria tra un minimo e un massimo, nel caso in cui l’omissione o l’errore non abbiano inciso sulla determinazione dell’imposta, che si presuppone dunque versata nella misura dovuta.

Nel caso in esame è incontestabile la violazione per l’omessa presentazione della dichiarazione, mentre è in discussione il principio per cui, nell’ipotesi in cui l’omessa dichiarazione sia seguita da un pagamento corretto e tempestivo dell’imposta, debba comunque trovare applicazione la sanzione nella misura più grave prevista dal comma 1 dell’art. 14 cit., o piuttosto quella di cui al comma 3.

Al fine di dare una risposta, i giudici di legittimità hanno ribadito che, in tema di sanzioni tributarie, gli illeciti tributari possono assumere una delle seguenti tipologie:

  • violazioni “sostanziali”, che incidono sulla base imponibile o sull’imposta o sul versamento;
  • violazioni “formali”, che arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo, pur non incidendo sulla base imponibile o sull’imposta o sul versamento;
  • violazioni “meramente formali”, che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo (quindi non sostanziali) e non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo (quindi non formali).

Solo tali ultime violazioni:

“vanno ritenute meritevoli della non punibilità per assenza di offensivista delle condotte, proprio in quanto non tali da arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidenti sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.”

Tornando al caso che ci occupa, l’omessa dichiarazione ICI seguita da regolare versamento dell’imposta è stata qualificata come una condotta omissiva che non ha inciso sulla determinazione del tributo ma ne ha solo potenzialmente pregiudicato il controllo.

Di conseguenza,

“tale violazione formale, seppur punibile, trova la sua specifica sanzione nel comma 3 dell’art. 14 del DLgs. n. 504 del 1992 che punisce l’omissione che abbia ad oggetto elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta.”

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