IMU: sì alla compensazione con credito IVA per debiti oltre 1.500 euro

Tommaso Gavi - IMU

IMU, per la compensazione dei debiti superiori a 1.500 euro si possono utilizzare i crediti IVA. Lo conferma la risposta all'interpello numero 385 del 22 settembre 2020. L'imposta municipale non è un tributo erariale ma comunale. La parte riservata allo stato è considerata una riserva di gettito.

IMU: sì alla compensazione con credito IVA per debiti oltre 1.500 euro

IMU, non può essere applicato il divieto di compensazione dei debiti superiori a 1.500, relativo ai tributi erariali.

Lo conferma la risposta all’interpello numero 385 del 22 settembre 2020: l’imposta è considerata un tributo comunale e la parte dedicata allo Stato è una riserva di gettito.

Si possono dunque utilizzare i crediti IVA per compensare i debiti, attraverso il modello F24, così come prospettato nella soluzione proposta dall’istante.

IMU: sì alla compensazione con credito IVA per debiti oltre 1.500 euro

All’IMU, imposta municipale unica, non si può applicare il divieto di compensazione previsto per i debiti erariali.

Questo perché, come spiega la risposta all’interpello numero 385 del 22 settembre 2020 tale imposta deve essere considerata un tributo comunale.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 385 del 22 settembre 2020
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 -Inapplicabilità del divieto di compensazione di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in presenza di debiti a ruolo scaduti relativi all’IMU.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, in linea con la soluzione proposta dall’istante.

Nel caso concreto il soggetto chiedeva delucidazioni sulla possibilità di compensare debiti IMU scaduti iscritti a ruolo, a titolo provvisorio, di importo superiore a 1.500 euro.

La compensazione avverrebbe con i crediti IVA che emergono dalla dichiarazione del 2020, relativa all’anno di imposta 2019.

L’Agenzia delle Entrate accorda tale possibilità e riepiloga il quadro normativo di riferimento.

Il divieto di compensazione è stabilito nell’articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010. Tale richiamo normativo prevede che:

“A decorrere dal l°gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro,iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.”

A fornire i chiarimenti sulle imposte erariali sono i seguenti documenti di prassi:

L’imposta municipale, IMU, è invece stata introdotta dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

La metà del gettito dell’imposta è destinata allo Stato, come previsto dal comma 11 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Lo stesso comma prescriveva che:

“Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni”

L’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ovvero la legge di bilancio 2015, ne ha previsto l’abrogazione a partire dall’anno 2013.

IMU e compensazione con credito IVA: il tributo è un imposta comunale

I mutamenti della normativa sull’IMU, come spiega il documento di prassi, non incidono sulla natura dell’imposta.

L’IMU è un imposta municipale, come era già stato precedentemente affermato nella risoluzione n. 2/DF del 2012.

La natura del tributo è chiarita dal dal fatto che sono affidati al comune l’accertamento, il contenzioso e la riscossione dei rimborsi IMU.

Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze precisa inoltre che:

“anche nell’ipotesi di errato versamento nei confronti dello Stato, l’ente locale è l’unico soggetto legittimato alla verifica dell’esatto assolvimento dell’obbligo tributario da parte dei soggetti passivi.”

Inoltre lo stesso dipartimento aggiunge che:

“le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di tributo, interessi e sanzioni.”

Dal momento, quindi che è esclusa la natura erariale dell’IMU, di conseguenza non si applica il divieto di compensazione dell’articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010.

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