ISA 2026 consulenti ed intermediari finanziari: due attività per uno stesso modello

Sandra Pennacini - Studi di settore

L'impatto dell'errato inquadramento tra reddito d'impresa (Quadro F) e lavoro autonomo (Quadro H) per i codici ATECO 66.19.21 e 66.19.22 ai fini degli ISA per il periodo d'imposta 2025

ISA 2026 consulenti ed intermediari finanziari: due attività per uno stesso modello

La corretta compilazione dei modelli ISA rappresenta il presupposto indispensabile non solo per misurare l’effettiva affidabilità fiscale del contribuente, ma anche la base per la corretta formulazione della proposta di concordato preventivo biennale (CPB).

Spesso le problematiche ISA discendono da errori o omissioni di dati in sede di compilazione; nel caso qui in esame, relativo a consulenti e intermediari finanziari, a poter essere sbagliata è invece l’impostazione stessa della tipologia di attività (impresa vs. lavoro autonomo).

Tale errore di fondo, peraltro, potrebbe passare inosservato visto che il modello ISA di riferimento ricomprende entrambe le tipologie, rendendo quindi meno evidente la problematica.

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Stesso modello ISA 2026 per consulenti e intermediari finanziari

Il modello ISA interessato è il DG91U (denominato “Attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi”) che, come spesso accade, accoglie una vasta gamma di contribuenti.

Nello specifico, fanno riferimento al citato modello i contribuenti che esercitano come attività prevalente:

  • 64.92.91 – Altre attività di concessione del credito fornite dai consorzi di garanzia collettiva fidi;
  • 66.19.21 – Attività di consulenza finanziaria fornite da consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede;
  • 66.19.22 – Altre attività di consulenza finanziaria (consulenti finanziari indipendenti);
  • 66.19.90 – Altre attività ausiliarie dei servizi finanziari n.c.a., escluse assicurazioni e fondi pensione;
  • 66.21.00 – Valutazione dei rischi e dei danni (periti assicurativi);
  • 66.22.00 – Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni;
  • 66.29.09 – Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione n.c.a.

La problematica qui in esame interessa due attività, di fatto profondamente diverse tra di loro, che pure risultano essere apparentemente molto vicine: l’attività di consulenza finanziaria fornita da consulenti abilitati all’offerta fuori sede, e la diversa attività di consulenza finanziaria svolta da consulenti indipendenti.

Il modello DG91U prevede, a livello di indicazione dei dati contabili, sia il Quadro F (Dati contabili relativi all’attività d’impresa) che il Quadro H (Dati contabili relativi all’attività di lavoro autonomo); ecco perché, come si è detto, un errato inquadramento dell’attività svolta può passare inosservato.

In altri termini, se l’attività che deve essere obbligatoriamente qualificata come impresa viene erroneamente gestita come lavoro autonomo, l’errore non appare evidente, come invece potrebbe apparire se il quadro H non fosse previsto.

Reddito d’impresa o lavoro autonomo? Il “bivio” negli ISA per consulenti e intermediari finanziari

Prima di tutto occorre ricordare che nel Frontespizio dell’ISA DG91U, occorre indicare la categoria reddituale di appartenenza:

  • Codice 1: Reddito d’impresa (compilazione del Quadro F);
  • Codice 2: Reddito di lavoro autonomo (compilazione del Quadro H).

A dover essere chiara, al fine di non incorrere in errori gravi, è l’effettiva tipologia dell’attività svolta e, nel caso del codice ATECO 66.19.21, non vi è margine possibile di discussione, tanto che anche per le annualità passate (cfr. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 luglio 2026, prot. n. 208057/2026, afferente alle anomalie ISA rilevate per l’anno di imposta 2024) la casistica è stata espressamente codificata.

Veniamo al punto: l’indicazione del codice attività prevalente 66.19.21 (“Attività di consulenza finanziaria fornite da consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”) è incompatibile con la compilazione del Quadro H (elementi contabili del lavoro autonomo).

Al codice ATECO 66.19.21, infatti, può corrispondere solo l’attività d’impresa (e quindi il codice 1 nel frontespizio e, soprattutto, il regime contabile d’impresa con conseguente compilazione del Quadro F nel modello ISA).

Quanto sopra in ragione di una serie di chiarimenti già forniti in passato dalla prassi con riferimento all’attività di consulenza finanziaria fornita da consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (ovverosia coloro i quali, comunemente, vengono denominati promotori finanziari).

Tale attività (cfr. Risoluzione n. 267/E del 1995, Risoluzione n. 254/E del 2007 e Circolare n. 28/E del 2010 dell’Agenzia delle Entrate), caratterizzata dalla sussistenza di un contratto di agenzia o mandato con intermediari bancari o società di intermediazione mobiliare, costituisce a tutti gli effetti un’attività ausiliaria del commercio ai sensi dell’articolo 2195 del codice civile, produttiva di reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 55 del TUIR. Di conseguenza, essa non può essere qualificata come lavoro autonomo.

Completamente diverso è invece il caso del codice ATECO 66.19.22 (“Altre attività di consulenza finanziaria”), riferibile all’attività dei consulenti finanziari indipendenti.

Questi ultimi operano come veri e propri professionisti, in totale assenza di mandati o convenzioni con intermediari.

Essendo remunerati esclusivamente a parcella pagata direttamente dal cliente (fee-only), la loro attività può rientrare pienamente nell’alveo del lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR, legittimando la compilazione del Quadro H dell’ISA (collegato al Quadro RE del modello REDDITI).

ISA 2026 con errori, rischio lettere del Fisco e impatto sul concordato

La distinzione è fondamentale: in presenza di ISA DG91U e codice ATECO 66.19.21, la compilazione del Quadro H (lavoro autonomo) genera un’incongruenza che il controllo telematico segnala come anomalia, la quale tuttavia può essere “confermata” forzando l’invio della dichiarazione.

Se si sceglie di ignorare l’alert, la posizione viene inserita automaticamente nelle liste selettive dell’Agenzia delle Entrate per l’invio delle comunicazioni di compliance relative a incongruenze strutturali gravi.

In altri termini, se si prosegue su questa strada, si sarà inevitabilmente costretti a presentare una successiva dichiarazione integrativa per rettificare l’inquadramento contabile.

Questo passaggio, oltre a inficiare il punteggio ISA originario (con il rischio di perdere i benefici del regime premiale), può avere pesanti ripercussioni anche sul concordato preventivo biennale.