Socio accomandatario Sas e obbligo contributi INPS commercianti

Francesco Oliva - Società di persone

Pagamento dei contributi INPS gestione commercianti: il socio accomandatario della Sas (società in accomandita semplice) è sempre obbligato?

Socio accomandatario Sas e obbligo contributi INPS commercianti

L’obbligo del versamento contributi INPS gestione commercianti grava obbligatoriamente sul socio accomandatario della Sas (società in accomandita semplice) in quanto tale?

Prima di rispondere a questo annoso quesito è obbligatorio fare una premessa.

Come abbiamo già avuto modo di chiarire in questa sede, le società di persone si caratterizzano per l’autonomia patrimoniale imperfetta: essa è prevista dall’articolo 2291 del codice civile per effetto del quale i soci sono responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.

In altre parole, i soci di una società di persone devono:

  • rispondere delle obbligazioni sociali anche con il proprio patrimonio personale, ovviamente solo nel caso in cui il patrimonio aziendale non fosse sufficiente al soddisfacimento delle legittime esigenze degli stakeholders (banche, fornitori, Fisco);
  • partecipazione solidale con diritto di rivalsa rispetto alle obbligazioni sociali.

L’unica parziale eccezione è rappresentata dalla società in accomandita semplice (Sas) caratterizzata dalla presenza di due diverse tipologie di soci:

  • il socio accomandante, ovvero colui che all’interno della Sas si limita ad apportare il capitale necessario allo svolgimento dell’attività. Il socio accomandante non può essere amministratore della Sas, dovendosi limitare al mero finanziamento della stessa. Al contempo è prevista la limitazione della responsabilità: per il socio accomandante, infatti, è prevista l’autonomia patrimoniale perfetta ovvero il rischio è limitato al solo capitale versato nella società;
  • il socio accomandatario, invece, è il socio che - oltre ad apportare parte del capitale sociale - si occupa anche di gestire e amministrare la società. La sua responsabilità è quella tipica delle società di persone ovvero quella caratterizzata dall’autonomia patrimoniale imperfetta. Egli dunque rischia, oltre che con il capitale versato, anche con il proprio patrimonio personale.

Proprio questo particolare status giuridico ha fatto ritenere in passato che il socio accomandatario della Sas sia, in quanto tale, obbligato al versamento dei contributi INPS gestione commercianti. Non è così: lo spieghiamo attraverso la recente sentenza della Corte di Cassazione numero 23439 del 17 novembre 2016.

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Il socio accomandatario della Sas è obbligato al versamento dei contributi INPS gestione artigiani e commercianti?

Nella Sas (società in accomandita semplice) il socio accomandatario è sempre obbligato al versamento dei contributi INPS gestione commercianti?

La risposta è negativa, almento stando alla recente pronuncia della Corte di Cassazione numero 23439 del 17 novembre 2016.

Con la sentenza numero 23439/2016 la Sezione Lavoro della Cassazione ha infatti enunciato un principio innovativo in materia di obbligo contributivo del socio accomandatario della Sas:

lo status giuridico di socio accomandatario non è di per se sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione INPS commercianti, essendo necessaria anche l’effettiva partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell’INPS

Il socio accomandatario della Sas non è obbligato - in quanto tale - al versamento dei contributi INPS gestione commercianti

I soci accomandatari della Sas non sono obbligati - in quanto tali - ad iscriversi alla gestione INPS commercianti.

Questa iscrizione presuppone l’esercizio dell’attività commerciale in modo abituale e prevalente, fattore che non sempre è possibile attribuire in capo al socio accomandatario della Sas. Nella fattispecie analizzata nella sentenza numero 23439/2016 il soggetto è un imprenditore che svolge attività d’intermediazione immobiliare. Secondo la Cassazione egli non è iscrivibile alla gestione INPS commercianti per il solo fatto di essere l’unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della società.

L’onere di provare la partecipazione diretta al lavoro spetta all’INPS
La Corte di Cassazione, inoltre, ha ricordato che sussiste in capo alla stessa INPS l’onere di provare la partecipazione personale dell’accomandatario al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.

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