Nel modello 730 precompilato 2021 entrano le erogazioni liberali al Terzo Settore

Anna Maria D’Andrea - Modello 730

Comunicazione per il modello 730 precompilato 2021 estesa ai dati delle erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore. La novità, facoltativa per i dati del 2020, è disciplinata dal decreto MEF del 3 febbraio 2021. L'obiettivo è rendere la dichiarazione precompilata sempre più accurata.

Nel modello 730 precompilato 2021 entrano le erogazioni liberali al Terzo Settore

Nel modello 730 precompilato 2021 trovano spazio anche le erogazioni liberali per gli enti del Terzo Settore. La novità è frutto dell’estensione della comunicazione dei dati, prevista dal decreto MEF del 3 febbraio 2021.

Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2021, dispone che l’invio della comunicazione delle erogazioni liberali sarà facoltativa per il 2021 (anno d’imposta 2020), per diventare obbligatoria nel prossimo biennio, con decorrenza in base all’ammontare di ricavi, rendite e proventi risultanti dal bilancio d’esercizio.

Dopo l’estensione della comunicazione dei dati per la precompilata agli istituti scolastici, con gli enti del Terzo Settore si compie un ulteriore passo per il miglioramento del modello 730 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

Nel modello 730 precompilato 2021 entrano le erogazioni liberali al Terzo Settore: si parte con la comunicazione facoltativa

La trasmissione dei dati delle erogazioni liberali, ai fini della messa a punto del modello 730 precompilato, interesserà a partire dall’anno d’imposta 2020 (dichiarazione dei redditi 2021) i seguenti soggetti:

La scadenza per la trasmissione della comunicazione è fissata al 16 marzo 2021, termine unico per i soggetti tenuti ad inviare i dati necessari per il modello 730 precompilato.

Alla luce dell’invio facoltativo previsto per i dati relativi al 2020, il decreto MEF del 3 febbraio 2021 dispone che non si applicheranno sanzioni in caso di omessa o errata trasmissione. Sarà invece sanzionato l’errore nella comunicazione che comporti un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

La comunicazione delle erogazioni liberali, facoltativa per i dati relativi all’anno d’imposta 2020, dovrà contenere:

  • i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche;
  • l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.

Si passerà dalla facoltà all’obbligo di invio a partire dalle spese sostenute nel 2021, con tempistiche così strutturate:

  • per le erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi a partire dall’anno d’imposta 2021 che hanno fornito i propri dati anagrafici, e da altri donatori se dal pagamento risulti il codice fiscale, per gli enti del Terzo Settore se dal bilancio d’esercizio risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro;
  • per i dati relativi all’anno d’imposta 2020, se dal bilancio d’esercizio risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.

Tra i dati da comunicare, il decreto del MEF include inoltre l’ammontare delle erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsate.

Decreto MEF 3 febbraio 2021 - Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2021
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Comunicazione erogazioni liberali solo per i pagamenti tracciabili

In linea con l’obbligo di tracciabilità per l’accesso alle detrazioni fiscali, il decreto del 3 febbraio 2021 dispone che la comunicazione delle erogazioni liberali per gli enti del Terzo Settore dovrà contenere esclusivamente i dati relativi a oneri sostenuti tramite banca, ufficio postale o altri strumenti di pagamento tracciabili.

Nelle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 non vanno indicati i dati delle erogazioni effettuate da chi si è limitato a raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti.

A partire dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ovvero dal periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, se successivo all’autorizzazione, le disposizioni contenute nel decreto del 3 febbraio si applicano agli Enti del Terzo settore destinatari delle erogazioni liberali di cui all’art. 83 dello stesso decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Per quel che riguarda le istruzioni operative per la trasmissione delle comunicazioni, si attende un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

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