RUNTS, che cos’è? Le risposte nel decreto che lo rende operativo

Cristina Cherubini - Associazioni

RUNTS, che cos'è e come funziona il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore? Il 15 settembre scorso il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato in attuazione dell'art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, il decreto n. 106 con le norme attuative alla base del funzionamento.

RUNTS, che cos'è? Le risposte nel decreto che lo rende operativo

Che cos’è il RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e come funziona? Le risposte su uno dei punti cardine per l’attuazione della riforma del terzo settore lanciata con il D. Lgs 117/2017, necessario al fine di contenere gli enti rispondenti alla nuova normativa e a regolamentarne l’attività, sono contenute nel decreto n. 106 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

Le procedure di iscrizione degli Enti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli atti nel Registro, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro stesso sono state illustrate nel provvedimento ad hoc.

L’ art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, esponeva difatti le procedure atte all’iscrizione degli enti al RUNTS, riportando la seguente indicazione operativa:

“Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce, con proprio decreto, la procedura per l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione e le modalità di deposito degli atti di cui all’articolo 48, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore finalizzate ad assicurare l’omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del registro stesso e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il registro delle Imprese e il Registro unico nazionale del Terzo settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese”.

È indubbio che il termine temporale imposto in origine dal legislatore è poi sfumato nella pratica, ma non gli intenti.

Il decreto 106/2020 ha finalmente creato uno schema procedimentale pratico e in grado di dissipare ogni dubbio, nato in questo periodo grigio, in cui la riforma non poteva essere completamente applicata.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto Ministeriale numero 106 del 15 settembre 2020
Scarica il DM numero 106 del 15 settembre 2020 sull’operatività del RUNTS, Registro Unico del Terzo Settore

RUNTS: la struttura e la divisione in sezioni

L’art. 3 comma 1 del decreto n.106/2020 evidenzia quelle che saranno le sezioni all’interno delle quali saranno contenute le diverse tipologia di enti appartenenti al terzo settore.

Le sezioni che comporranno il RUNTS sono state ricavate da quanto descritto nell’art. 46 del D. Lgs 117/2017, e saranno come di seguito schematizzate:

  • Organizzazioni di volontariato, a cui sono iscritte le ODV di cui agli articoli 32 e seguenti del Codice;
  • Associazioni di promozione sociale, a cui sono iscritte le APS di cui agli articoli 35 e seguenti del Codice;
  • Enti filantropici, a cui sono iscritti gli enti di cui agli articoli 37 e ss. del Codice;
  • Imprese sociali, a cui sono iscritte le imprese di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
  • Reti associative, a cui sono iscritti gli enti di cui all’articolo 41 del Codice;
  • Società di mutuo soccorso, a cui sono iscritti gli enti di cui all’articolo 42 del Codice, costituiti ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e in possesso dei relativi requisiti, che non siano soggetti, ai sensi dell’articolo 44, comma 2 dello stesso Codice, all’obbligo di iscrizione nella sezione “imprese sociali” presso il Registro imprese. Per le società di mutuo soccorso soggette all’obbligo di iscrizione nella sezione speciale, la stessa soddisfa il requisito dell’iscrizione nella sezione del RUNTS di cui alla presente lettera;
  • Altri enti del Terzo settore, a cui sono iscritti tutti gli enti del Terzo settore diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del presente comma.

L’organizzazione amministrativa del RUNTS sarà distribuita su base nazionale e poi a cascata attraverso uffici regionali e provinciali, il registro conterrà informazioni omogenee e predefinite, riguardanti ogni associazione ad esso iscritta.

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L’iscrizione al RUNTS: effetti e conseguenze

Le associazioni potranno finalmente decidere come gestire la vita dell’ente da loro rappresentato, scegliendo di far parte o meno della riforma del terzo settore.
Tale scelta sarà effettiva dopo la loro iscrizione al RUNTS.

L’ art. 7 del decreto n. 106/2020 recita difatti che “l’iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS. Nei casi previsti dall’articolo 22, commi 1, 2 e 3 del Codice, l’iscrizione nel RUNTS ha altresì effetto costitutivo della personalità giuridica”.

Il prossimo adempimento in scadenza, per le associazioni intenzionate ad adeguarsi alla riforma del terzo settore sarà difatti, oltre all’adeguamento del proprio statuto, anche l’iscrizione al Registro Unico del Terzo settore.

“L’iscrizione consente altresì l’utilizzo nella denominazione sociale e negli atti a rilevanza esterna e nei confronti dei soci delle locuzioni specifiche di ciascuna tipologia di ETS e dei relativi acronimi”.

Senza l’iscrizione difatti non sarà possibile nemmeno utilizzare i titoli descrittivi la funzione dell’associazione stessa: ODV, APS ed altro.

L’acronimo ETS e la locuzione “Ente del Terzo settore” dovranno essere utilizzati solamente dagli enti iscritti alla sezione di cui all’articolo 46 comma 1, lettera g) del Codice.

L’eventuale uso abusivo delle locuzioni e degli acronimi sarà causa di irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 91 del d.lgs 117/2017.

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