Fondo perduto, trasformazione in ditta individuale: non è un’attività neocostituita

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Fondo perduto, come si calcola il contributo nel caso in cui una società si trasforma in ditta individuale nel mese di marzo 2020? A fornire chiarimenti al caso concreto è l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 320 dell'8 settembre 2020: la trasformazione non è considerata come nuova attività, quindi si devono soddisfare i requisiti reddituali.

Fondo perduto, trasformazione in ditta individuale: non è un'attività neocostituita

Fondo perduto, quali regole si devono applicare per il calcolo del contributo nel caso in cui una società venga trasformata in una ditta individuale nel mese di marzo 2020?

Fornisce chiarimenti al caso concreto l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello numero 320 dell’8 settembre 2020: il passaggio non può considerarsi come la costituzione di una nuova attività.

Per usufruire del contributo del decreto Rilancio devono essere soddisfatti i requisiti reddituali e il calcolo deve rispondere a quanto prevede il comma 5 dell’articolo 25 del decreto 34 del 2020.

Fondo perduto, trasformazione in ditta individuale: non è un’attività neocostituita

Come si devono calcolare i contributi a fondo perduto se una società viene trasformata in ditta individuale nel mese di marzo 2020.

Al caso concreto fornisce chiarimenti l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 320 dell’8 settembre 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 320 dell’8 settembre 2020
Articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Contributo a fondo perduto trasformazione involutiva o regressiva.

Il nodo da sciogliere è legato al diritto al contributo previsto dall’articolo 25 del decreto Rilancio e alla determinazione dello stesso.

Nello specifico vengono richiesti chiarimenti sul comma 4, che prevede il contributo anche in assenza dei requisiti reddituali per le attività costituite a partire dal 1° gennaio 2019.

Nell’escludere che la trasformazione da società a ditta individuale possa configurarsi come attività neocostituita, l’Agenzia delle Entrate richiama i precedenti chiarimenti di precedenti documenti di prassi:

La presente risposta all’interpello sottolinea che devono essere soddisfatte le condizioni reddituali previste dal comma 4 dell’articolo 25:

“Nell’ipotesi in cui, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, l’attività esercitata da una società di persone prosegua in capo all’unico socio superstite come impresa individuale la riduzione del fatturato è determinata tenendo in considerazione l’ammontare relativo al 2019 della società di persone esistente prima dell’operazione di riorganizzazione, considerato che, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un’attività neocostituita.”

Per il calcolo si devono applicare le regole stabilite nel comma 5 dello stesso articolo.

Fondo perduto, le condizioni reddituali da rispettare per avere diritto al contributo

Stando ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate la trasformazione di una società in una ditta individuale non può configurarsi come l’inizio di una nuova attività.

Dovranno dunque essere soddisfatte le condizioni previste dal comma 4 dell’articolo 25 del decreto Rilancio.

Nello specifico hanno diritto ai contributi a fondo perduto i titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019;
  • avere un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi rispetto all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il calcolo del contributo è determinato dal comma 5 dell’articolo 25 del decreto 34 del 2020, convertito nella legge numero 77 del 17 luglio 2020, secondo quanto riportato nella tabella riassuntiva.

Ricavi o compensi 2019 Importo contributo a fondo perduto
Fino a 400.000 euro 20% da calcolare sulla differenza tra ricavi o corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019
Superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro 15% della differenza tra ricavi o corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019
Superiori a 1.000.000 euro e fino a 5.000.000 euro 10% della differenza tra ricavi o corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020

In ogni caso l’importo minimo del contributo è di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi.

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