Aumento delle pensioni minime 2023: chi ha diritto al pagamento comprensivo di arretrati

Vanda Soranna - Pensioni

È partito da luglio il pagamento delle somme relative all'aumento delle pensioni minime, comprensivo di arretrati. A chi spetta e come funziona l'incremento dei trattamenti previsto per il 2023? Tutte le indicazioni operative fornite dall'INPS.

Aumento delle pensioni minime 2023: chi ha diritto al pagamento comprensivo di arretrati

Ha preso il via dal mese di luglio il pagamento delle somme riconosciute a titolo di aumento delle pensioni minime, comprensivo di arretrati.

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto l’aumento transitorio per gli anni 2023-2024 del trattamento minimo di pensione e l’INPS con il comunicato stampa del 26 giugno ha confermato che è in arrivo il pagamento delle somme spettanti.

Già da gennaio, dunque, le pensioni di importo pari o inferiore al minimo INPS sono incrementate rispettivamente dell’1,5 per cento per l’anno in corso e del 2,7 per cento per il prossimo.

I pensionati che hanno compiuto i 75 anni di età riceveranno una pensione minima aumentata già dal 2023 del 6,4 per cento.

Aumento delle pensioni minime 2023: dal mese di luglio il pagamento con gli arretrati

È partito dal mese di luglio il pagamento dell’aumento spettante ai titolari di pensioni minime, comprensivo degli arretrati spettanti a partire dal 1° gennaio 2023.

Ad annunciarlo è stato l’INPS con il comunicato stampa del 26 giugno, che ha fatto seguito alla pubblicazione del messaggio n. 2329 del 22 giugno contenente gli ultimi dettagli relativi alla novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023.

La legge 197/2022 ha riconosciuto ai titolari di pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo un incremento dell’assegno spettante per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, per contrastare gli effetti negativi dell’inflazione.

Come riepilogato dall’INPS, l’aumento è pari a 1,5 punti percentuali per il 2023, elevato al 6,4 per cento per i pensionati di età superiore a 75 anni e di 2,7 punti percentuali per il 2024 senza distinzione di età.

A beneficiare dell’aumento delle pensioni i titolari di trattamenti di importo pari o superiore al trattamento minimo INPS vigente.

Nel cedolino della pensione di luglio è quindi evidenziato l’importo dell’aumento riconosciuto comprensivo di arretrati con un’apposita voce.

Aumento pensioni minime, pagamento con arretrati dal mese di luglio 2023
Comunicato stampa INPS del 26 giugno 2023

Aumento pensioni minime da gennaio 2023 a dicembre 2024

I contatti tra il Ministero del Lavoro e l’INPS degli scorsi mesi hanno chiarito alcuni dubbi sulle modalità di pagamento e sulla platea dei beneficiari e dunque gli importi saranno erogati dai prossimi mesi e comprenderanno gli arretrati da gennaio 2023.

Obiettivo è arrivare a garantire a tutti i pensionati ultrasettantacinquenni, da subito, un importo che sfiora i 600 euro al mese e che arriva a 572,20 euro per quelli più giovani, fino a raggiungere 1000 euro di pensione minima entro la fine della legislatura.

In occasione dell’approvazione del Documento di Economia e Finanza, lo scorso 28 aprile, il Parlamento ha perciò votato una risoluzione nella quale chiede al Governo di valutare gli spazi per un aumento ancora maggiore già dalla Legge di bilancio 2024.

Intanto sappiamo che l’incremento deciso a gennaio sarà riconosciuto con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento da gennaio 2023 a dicembre 2024, inclusa la tredicesima.

La percentuale da applicare nel 2024 non si somma però a quella del 2023. I trattamenti di poco superiori al minimo saranno aumentati fino a concorrenza dell’importo derivante dall’applicazione dell’incremento sul minimo.

Aumento pensioni minime 2023: importi e soggetti beneficiari

Gli ultrasettantacinquenni passeranno dagli attuali 563,74 euro al mese a 599,82 euro, per un aumento stimato di 36,08 euro in più.

Gli altri riceveranno una pensione minima di 572,20 euro al mese e dunque 8euro in più. Gli aumenti saranno effettivi per coloro il cui reddito personale non supera il minimo annuo previsto dalla legge oppure, se coniugati, per coloro il cui reddito personale sommato a quello del coniuge non supera di quattro volte il trattamento minimo.

I beneficiari degli aumenti saranno tutti coloro che già percepiscono la pensione minima.

Restano infatti in vigore le norme generali secondo le quali l’integrazione al minimo si aggiunge alle pensioni di qualsiasi tipologia, ad esclusione delle pensioni supplementari e di quelle calcolate esclusivamente con il sistema contributivo, quando queste non raggiungono il minimo definito dalla legge.

Se il pensionato è titolare di più trattamenti, a partire dal 1983, l’integrazione viene riconosciuta su una sola pensione, alla quale si applicheranno gli aumenti.

Dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 503 del 1992 (riforma Amato), modificato poi dalla riforma Dini (legge 335/95), per il diritto alla pensione minima dei pensionati coniugati, è necessario considerare il reddito personale annuo sommato a quello del coniuge.

La regola resterà valida per le pensioni minime liquidate dopo il 1° febbraio 1994.

Dunque, il pensionato non coniugato avrà diritto al massimo importo di integrazione, aumentato in percentuale variabile in base all’età, se il suo reddito personale non supera l’importo minimo annuo fissato dalla legge, ossia la pensione del mese di gennaio di ciascun anno moltiplicata per 13.

Il pensionato coniugato dovrà invece avere un reddito complessivo, sommato a quello del coniuge, che non supera di quattro volte il minimo annuo, se la pensione è stata erogata dopo il 1° gennaio 1995.

Le pensioni che decorrono dal 1994 hanno invece un limite pari a cinque volte il reddito minimo annuo ed anch’esse saranno aumentate secondo l’età del beneficiario.

Aumento delle pensioni non per tutti: perché l’assegno è rimasto dello stesso importo

Conclusi i pagamenti il 7 luglio presso gli sportelli postali e il 3 gli accrediti sui conti correnti bancari o postali, i titolari di pensione minima hanno avuto modo di toccare con mano gli aumenti decisi dal Governo e scritti nero su bianco sulla Legge di Bilancio 2023.

I pensionati con assegni bassi e meno di 75 anni hanno ricevuto un aumento dell’1,5 per cento per un importo massimo complessivo di 572,74 euro e gli arretrati da gennaio 2023 di circa 60 euro.

Gli ultrasettantacinquenni hanno invece ricevuto un aumento più cospicuo: il 6,4 per cento, dunque 599,82 euro come limite massimo, ed arretrati per un importo di 250 euro, variabile però secondo i casi.

Alcuni potrebbero però aver avuto un’amara sorpresa: nessun aumento nonostante le aspettative.

Vediamo perché, cercando di chiarire in quali casi spetta l’incremento della pensione.

In primo luogo, la Legge di Bilancio precisa che l’aumento dell’1,5 per cento e del 6,4 per cento vale solo per il 2023; dunque gli importi cambieranno nel 2024 ma con percentuali diverse.

La rivalutazione, definita eccezionale, si applica sulle pensioni lorde complessive in pagamento già oggetto di rivalutazione ordinaria, di importo pari o inferiore al minimo previsto dalla legge (per il 2023 563,74 euro).

Sono escluse dalla base di calcolo le prestazioni fiscalmente non imponibili, ossia tutti gli emolumenti non soggetti a tassazione: le maggiorazioni sociali, la quattordicesima, le prestazioni assistenziali, quelle a carattere facoltativo e quelle di accompagnamento a pensione come l’ape sociale o l’isopensione.

L’incremento spetta per ogni mensilità da gennaio 2023, inclusa la tredicesima, oppure dalla data di decorrenza della pensione per coloro che maturano il primo pagamento nel corso di quest’anno.

Per la corresponsione dell’incremento non rilevano i redditi posseduti dal beneficiario, né il riconoscimento preventivo dell’integrazione al minimo: è sufficiente avere in godimento un trattamento di importo pari o inferiore al minimo INPS.

In sostanza quindi il pensionato ha diritto all’aumento sia se la pensione è già integrata al minimo sia se non lo è.

In quest’ultimo caso, l’aumento si calcola sull’importo lordo in pagamento o nel caso di pensione internazionale, sul pro-rata italiano.

L’adeguamento avviene d’ufficio a partire da luglio 2023 e comprende gli arretrati da gennaio, calcolati in percentuale diversa secondo l’età del pensionato.

L’incremento riguarda anche le pensioni ai superstiti. In particolare, nel caso di pensione ai superstiti cointestata, il diritto all’aumento è valutato con riferimento alla pensione complessiva che spetta a tutti i contitolari e ripartita tra i beneficiari, in proporzione alla quota di ciascuno.

Nel caso in cui il pensionato sia titolare di più trattamenti, mentre l’integrazione al minimo, secondo le regole generali (articolo 6, comma 3, legge 638/1983) può essere riconosciuta solo su uno dei trattamenti, la rivalutazione annuale legata all’inflazione e dunque l’incremento eccezionale previsto dalla Legge di Bilancio 197/2022 riguarda tutti i trattamenti in godimento, purché di importo pari o inferiore al minimo INPS.

Il riconoscimento degli incrementi, incluso il pagamento della quattordicesima, può essere verificato attraverso il cedolino della pensione di luglio ed eventuali chiarimenti possono essere richiesti tramite l’area riservata del sito INPS, i CAF o i patronati.

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