Fattura elettronica forfettari, la tardiva emissione non mina il regime premiale

Fattura elettronica per i forfettari: in caso di tardiva emissione non vengono meno i benefici previsti dal regime premiale. I chiarimenti arrivano dall'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 520 del 29 luglio 2021.

Fattura elettronica forfettari, la tardiva emissione non mina il regime premiale

Fattura elettronica: può permanere tra i beneficiari del regime premiale il titolare di partita IVA in regime forfettario che tarda nell’emissione del documento.

In tal caso, alla regolarizzazione della fattura tardiva non inviata entro i termini ordinari di 12 giorni dovrà seguire il versamento della sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro, sanabile anche con ravvedimento operoso.

A fornire chiarimenti in merito alla fatturazione elettronica per i forfettari, non obbligatoria ma incentivata per effetto del regime premiale introdotto dalla Legge di Bilancio 2020, è la risposta all’interpello n. 520 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 29 luglio 2021.

Fattura elettronica forfettari, la tardiva emissione non mina il regime premiale

I titolari di partita IVA che rientrano nel regime forfettario e nel regime di vantaggio restano esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica.

Considerando però la necessità di incentivare e promuovere il passaggio al Fisco digitale anche per le partite IVA minori, con la Legge di Bilancio 2020 è stato introdotto un regime premiale per i forfettari che decidono di passare alla fattura elettronica.

A fare il punto sulle regole previste per l’accesso e la permanenza nel regime premiale è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 520 pubblicata il 29 luglio 2021.

A presentare istanza di interpello è un avvocato che ha scelto di certificare i propri corrispettivi con fattura elettronica emessa tramite il SdI. Tuttavia, per errore, all’atto dell’incasso di un corrispettivo mediante bonifico ha erroneamente emesso un documento cartaceo.

All’errore è seguito l’invio della fattura elettronica al SdI, al fine di non decadere dal regime premiale, non rispettando però i 12 giorni di tempo.

L’Agenzia delle Entrate si sofferma quindi sulle conseguenze previste in caso di emissione tardiva della fattura, ossia dopo i 12 giorni previsti in via ordinaria.

Preliminarmente si ricorda che il regime premiale prevede, per i titolari di partita IVA con fatturato costituito solo da fatture elettroniche, la riduzione di un anno del termine di decadenza per le attività di accertamento di cui all’articolo 43, comma 1 del DPR n. 600/1973.

L’accesso al regime premiale è subordinato all’aver fatturato esclusivamente in modalità elettronica nell’anno di riferimento.

L’emissione di fatture in modalità diverse dall’invio al SdI non comporta l’applicazione di sanzioni ma determina la perdita del regime premiale, fatta salva la facoltà di regolarizzare l’errore.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 520 del 29 luglio 2021
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Regime forfetario - Fatturazione elettronica - regime premiale ex art. 1, c. 74, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

Fattura elettronica tardiva, regime premiale forfettari salvo in caso di regolarizzazione. Sanzione fissa da 250 a 2.000 euro

La regolarizzazione del documento è “l’implicita dichiarazione” circa la volontà di voler conservare il requisito previsto dalla norma, che prevede per l’appunto l’accesso al regime premiale esclusivamente in caso di fatturato costituito solo in formato elettronico.

Per quel che riguarda la sanzione prevista, l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 520/2021 evidenzia che la tardiva emissione di una fattura non soggetta ad IVA da parte di un forfettario comporta l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 2 del d.lgs. n. 471 del 1997:

“Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.”

Se quindi il documento cartaceo emesso per errore sia stato regolarmente registrato, per la tardiva emissione della fattura non soggetta ad IVA si applica la sanzione residuale da 250 a 2.000 euro, sanabile mediante ravvedimento operoso.

L’invio della fattura, con il contestuale versamento della sanzione prevista, consente di permanere nel regime agevolato e di beneficiare quindi della riduzione dei termini di accertamento.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network