Fattura elettronica differita: possibile retrodatare la data operazione. Chiarimenti ANC e Confimi

Fattura elettronica differita con possibilità di retrodatare la data dell'operazione. Chiarimenti arrivano da ANC e Confimi Industria, nella nota congiunta del 18 luglio 2019 che affronta anche il tema del reverse charge interno.

Fattura elettronica differita: possibile retrodatare la data operazione. Chiarimenti ANC e Confimi

Fattura elettronica differita con possibilità (consigliata) di retrodatare la data dell’operazione. ANC e Confimi Industria forniscono alcuni chiarimenti dopo la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della circolare n. 14 del 17 giugno 2019.

È la nota congiunta pubblicata il 18 luglio a fornire indicazioni operative utili, non solo sulla fatturazione differita ma anche sulle modalità di gestione del reverse charge interno.

Secondo l’Associazione Nazionale dei Commercialisti e Confimi Industria, nelle fatture elettroniche differite è possibile indicare la data di fine mese anche se l’ultimo ddt è precedente. Mentre per il reverse charge interno non è obbligatorio l’invio dell’autofattura in formato XML con invio al SdI.

Fattura elettronica differita: data operazione con retrodatazione possibile (e consigliata)

I chiarimenti contenuti nella nota congiunta ANC e Confimi Industria del 18 luglio 2019 sono diretta conseguenza della circolare n. 14/2019 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.

La buona notizia è che è possibile continuare ad emettere e trasmettere fatture elettroniche con data retro-imputata, e le regole sulla fatturazione differita non sono state modificate dall’avvio dell’obbligo di invio del documento in formato elettronico al SdI.

Alcuni dubbi riguardano tuttavia l’esempio contenuto nella circolare:

“pur richiamando espressamente la possibilità che la fattura riepilogativa differita possa essere inviata (anche) in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti dal 1° al 15° giorno del mese successivo, precisa che la valorizzazione del campo “data” va eseguita riportando quella dell’ultima operazione (ad esempio 28 settembre in una sequenza di operazioni datate 2, 10 e 28).”

Per l’Associazione Nazionale dei Commercialisti e Confimi si tratta di una delle soluzione possibili e per le fatture differite non si intravedono motivi ostativi alla possibilità di indicare nel campo data anche quella dell’ultimo giorno del mese di effettuazione delle operazioni.

ANC e Confimi Industria - nota del 18 luglio 2019
Fattura elettronica differita e gestione del reverse charge interno: indicazioni operative dopo la circolare 14/E dell’Agenzia delle Entrate

Data operazione e data fattura

Una delle problematiche operative più frequenti riguarda la gestione della fatturazione elettronica nel caso in cui la data dell’operazione sia differente rispetto alla data di emissione, ovvero trasmissione al SdI.

C’era il dubbio se con l’entrata in vigore delle novità introdotte dal 1° luglio, relative anche alla data da indicare in fattura elettronica, l’Agenzia delle Entrate e Sogei avrebbero modificato le specifiche tecniche per la compilazione e l’invio al SdI, inserendo nuovi campi per la gestione dei caso di emissione/trasmissione successiva alle ore 24 del giorno di effettuazione. Così non è stato ed è ancora oggi previsto un unico campo “data” (il 2.1.1.3).

Così come riportato nella nota del 18 luglio, l’impostazione pratica che si desume è la seguente:

“il campo data 2.1.1.3 assume il compito di individuare il momento di effettuazione dell’operazione (più genericamente potremmo parlare di “competenza” Iva) mentre di tener traccia della data di vera e propria emissione (rectius trasmissione), e quindi anche del termine ultimo oltre il quale la fattura sarebbe tardiva/omessa, se ne occupa (nell’interesse di tutti) il Sistema di Interscambio (SdI); tutto ciò senza travolgere l’operatività quotidiana nemmeno ai fini dell’annotazione nel registro vendite.”

Ciò si traduce nel fatto che, nel rispetto del termine per l’emissione delle fatture elettroniche previste dall’articolo 21, comma 4 del DPR n. 633/1972, è possibile qualora ritenuto più agevole indicare nel campo data anche una diversa da quella dell’effettuazione dell’operazione o dell’ultimo DDT, purché la data indicata sia compresa tra il giorno di effettuazione dell’operazione e il termine ultimo di emissione e:

a condizione che le informazioni sul giorno di effettuazione (o il riporto degli estremi dei d.d.t. o equipollenti) siano comunque fornite nella fattura (ad esempio nella parte descrittiva o nella causale) ai fini del puntuale rispetto della nuova lettera g-bis del comma 2 dell’articolo 21 che è in vigore dal 1/7/2019.

Fattura elettronica differita con retrodatazione consigliata

Nulla osta alla possibilità di retrodatazione nel mese precedente a quello di effettuazione dell’operazione. Per ANC e Confimi si tratta di una soluzione raccomandabile, per evitare disallineamenti tra i dati da indicare nelle Lipe e quelli che potrebbero essere “diversamente interpretati” dall’Agenzia delle Entrate qualora la fattura venisse datata nei primi giorni del mese successivo.

Resta vietata invece la retrodatazione laddove per l’operazione siano previsti termini speciali di emissione accompagnati anche dallo slittamento dell’esigibilità della relativa imposta (si pensi, ad esempio, alla fattura triangolare “super differita” oppure alle fatture emesse dalla sede centrale per le operazioni effettuate dalle filiali).

Reverse charge interno, valida anche la “vecchia maniera”

Nella dettagliata nota del 18 luglio 2019 l’ANC e Confimi Industria si soffermano anche sulla gestione del reverse charge interno.

Sulla base delle indicazioni contenute nella circolare 14, si desume che è possibile continuare a gestire tali operazioni nella vecchia maniera, senza la necessità che il cessionario o committente trasmetta i dati dell’integrazione al Sistema di Interscambio.

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