Fattura elettronica e reverse charge: le istruzioni delle Entrate

Fattura elettronica e reverse charge: è con le FAQ dell'Agenzia delle Entrate che vengono fornite le istruzioni in caso di reverse interno o esterno valide a partire dal 1° gennaio 2019.

Fattura elettronica e reverse charge: le istruzioni delle Entrate

Fattura elettronica e reverse charge: istruzioni in chiaro nelle FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate. Per le operazioni sottoposte al regime di inversione contabile bisogna innanzitutto distinguere i casi di reverse interno da quelli di reverse esterno.

Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti esteri, operatori intracomunitari o extra UE, a partire dal 1° gennaio 2019 sarà in vigore l’obbligo di invio del cosiddetto esterometro, la comunicazione mensile delle fatture transfrontaliere.

Per quanto riguarda le fatture in reverse charge interno, invece, sarà possibile predisporre un’autofattura che potrà essere inviata in via facoltativa e non obbligatoria al SdI al fine di procedere con la conservazione elettronica della stessa.

Fattura elettronica e reverse charge interno o esterno

Le istruzioni in merito al reverse charge fornite dall’Agenzia delle Entrate con le FAQ sulla fatturazione elettronica riguardano due diversi quesiti:

  • le autofatture (fatte in caso di reverse charge) vanno inviate al Sistema di interscambio? Se le autofatture hanno la stessa numerazione delle fatture attive (che invio al Sdi) posso conservare le autofatture cartacee e le fatture B2B in modalità digitale?
  • Posto che le fatture elettroniche non sono modificabili, si chiede di sapere se, nei casi in cui il debitore dell’imposta sia il cessionario/committente, sia indispensabile che questi, ai fini dell’assolvimento del tributo, provveda a generare un documento informatico riportante l’integrazione della fattura del fornitore, da associare alla fattura stessa, oppure possa ritenersi sufficiente che gli elementi per il calcolo dell’imposta dovuta emergano direttamente ed esclusivamente dalla registrazione della fattura ai sensi dell’art. 23, D.P.R. n. 633/72.

Per ambedue i quesiti, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che per quanto riguarda la fattura elettronica e il meccanismo di inversione contabile è necessario innanzitutto distinguere tra reverse charge interno e reverse charge esterno.

Si parla di reverse charge esterno per le operazioni di acquisto di beni da operatori residenti in Paesi intra UE o di prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti in Paesi extracomunitari.

Il reverse charge interno, invece, riguarda gli acquisti da soggetti passivi IVA residenti in Italia per i quali si applica la particolare disciplina di deroga in materia di imposta prevista dagli articoli 17 e 74 del Decreto IVA.

Fattura elettronica e reverse charge esterno: invio esterometro mensile

Per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15.

In tal caso, quindi, non sussiste l’obbligo di fatturazione elettronica bensì quello di trasmissione del cosiddetto esterometro mensile.

Fattura elettronica e reverse charge interno: invio al SdI facoltativo

Per quanto riguarda invece l’obbligo di fatturazione elettronica e le operazioni in reverse charge per acquisti interni, l’invio al SdI sarà facoltativo.

L’Agenzia delle Entrate ha infatti specificato che per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72.

Con la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che una modalità alternativa all’integrazione della fattura può essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.

La cosiddetta autofattura, contenente l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente, può essere inviata al Sistema di Interscambio. Si tratta quindi di una facoltà e non di un obbligo.

La possibilità di trasmissione delle autofatture al SdI potrebbe pertanto essere utile alla conservazione elettronica automatica offerta dall’Agenzia delle Entrate gratuitamente in caso di adesione al servizio.

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