Esterometro 2022, novità nel DL Semplificazioni: esclusi gli acquisti non rilevanti in Italia fino 5.000 euro

Esterometro 2022, esonero per gli acquisti non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia fino a un importo massimo di 5.000 euro. A prevederlo è il DL Semplificazioni. Intanto dal 1° luglio le fatture estere hanno debuttato nel Sistema di Interscambio: istruzioni sui dati da trasmettere e sui canali da utilizzare.

Esterometro 2022, novità nel DL Semplificazioni: esclusi gli acquisti non rilevanti in Italia fino 5.000 euro

L’Esterometro così come lo abbiamo conosciuto in principio è tramontato per le operazioni a partire dal 1° luglio, ma non è questa l’unica novità estiva per questo adempimento.

Il Decreto Semplificazioni, entrato in vigore il 22 giugno e convertito in legge il 2 agosto 2022, ha introdotto un esonero per gli acquisti non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia fino a un importo massimo di 5.000 euro.

Si aggiunge, quindi, una nuova regola di cui tener conto nel flusso delle fatture estere che dal secondo semestre dell’anno passano dal Sistema di Interscambio.

Esterometro 2022, esclusi gli acquisti non rilevanti in Italia fino 5.000 euro: novità nel DL Semplificazioni

Oltre all’intervento su scadenze, nel testo del DL n. 73/2022 hanno trovato posto anche revisioni e modifiche di regole e procedure: dal Lavoro, è il caso del bonus 200 euro in arrivo per i lavoratori dipendenti, al Fisco è il caso, ad esempio, dell’Esterometro.

L’intervento tocca ancora una volta l’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che al comma 3-bis regola la comunicazione IVA sulle operazioni con l’estero.

Si ridefinisce il campo di applicazione, escludendo dall’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate relativo alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato non solo quelle per cui è stata emessa una bolletta doganale o una fattura elettronica, ma anche quelle relative agli acquisti di beni e servizi non rilevanti in Italia ai fini IVA, ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DpR n. 633 del 1972, fino a un importo massimo di 5.000 euro

Esterometro 2022, dal 1° luglio le fatture elettroniche passano dal SdI: ulteriori novità nel DL Semplificazioni

Con la novità contenuta nella bozza del DL Semplificazioni, quindi, gli obblighi comunicativi dell’Esterometro non si applicano in tre casi:

  • emissione di bolletta doganale;
  • emissione o ricezione di fattura elettronica;
  • acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA fino a un importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione.

Lo stesso passaggio normativo su cui si interviene, inoltre, riporta anche le regole in vigore dal 1° luglio, in linea con la proroga prevista dal Decreto Fiscale 2022 dal secondo semestre dell’anno si usa il Sistema d’Interscambio come canale per la comunicazione dei dati.

Tenendo conto delle ultime modifiche che riguardano il campo di applicazione dell’adempimento, gli operatori IVA che hanno rapporti commerciali con l’estero dovranno seguire una strada diversa per la trasmissione delle informazioni relative alle operazioni dal 1° luglio.

Dalla seconda metà dell’anno i dati vengono trasmessi esclusivamente tramite SdI e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive:

  • nel primo caso la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, 12 giorni;
  • nel secondo la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Resta ancora, però, da rispettare l’ultima scadenza dell’Esterometro nella sua versione originaria relativa a tutte le operazioni di aprile, maggio e giugno entro la scadenza del 22 agosto, per effetto dello slittamento del termine fissato al 31 luglio 2022 a causa della proroga feriale.

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