IVA carburanti e contenuto della fattura differita dei distributori
IVA carburanti e contenuto della fattura differita dei distributori: al posto del dettaglio delle operazioni la fattura differita riepilogativa può avere anche solo l’indicazione della data e del numero del documento di trasporto.
Il comma 4, lettera a), dell’articolo 21 del D.P.R. n. 472 del 1996 subordina l’emissione alla condizione che la consegna o spedizione risulti:
da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione.
All’articolo 1 del dello stesso D.P.R. n. 472 del 1996 è stabilito che il documento di trasporto idoneo deve contenere:
“l’indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti”.
Tali elementi, nel caso concreto possono variare leggermente, come spiegato anche da un datato documento di prassi: la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014 si è espressa sullo stesso tema e specifica quanto segue:
“nel caso di cessione di beni, la fattura differita potrà contenere, in luogo del dettaglio delle operazioni, anche solo l’indicazione della data e del numero del documento di trasporto o del documento idoneo avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472.”
Anche soltanto l’indicazione della data e del numero del documento di trasporto idoneo possono sostituire il dettaglio delle operazioni.
Tuttavia, nel caso concreto del contribuente, l’Agenzia delle Entrate evidenzia la mancanza di due elementi dalle possibilità attualmente a disposizione nel rifornimento self service:
- la generalità del cedente;
- la quantità di carburante ceduto.
La fattura riepilogativa differita, in quanto documento di sintesi, non è dunque completa poiché manca di alcuni elementi obbligatori e, di conseguenza, non è sufficiente ad integrare il documento messo a disposizione dal distributore self service al momento del rifornimento.
L’Agenzia delle Entrate - con il successivo interpello numero 44/2020 - ribadisce l’obbligo di emissione della fattura elettronica, quando richiesta, entro 12 giorni dalla cessione del carburante, in base all’articolo 21, comma 4, del Decreto IVA.
IVA carburanti, fattura differita distributori: il riepilogo dell’Agenzia delle Entrate
Nel caso in questione il contribuente, attivo nella distribuzione del carburante chiede, se sia legittima l’emissione della fattura differita dei rifornimenti effettuati da parte dei titolari di carte di debito ricaricabili nei casi in cui i soggetti non abbiano avuto autorizzazione e non utilizzino l’ultima delle possibilità messe a disposizione per il rifornimento self service:
- di non acquisire alcuna certificazione;
- di acquisire una ricevuta di pagamento;
- di acquisire fattura digitando sulla colonnina di rifornimento:
- il tasto “fattura elettronica con partita IVA”;
- il tasto “fattura elettronica (con codice utente)” se il cliente è già registrato.
Il documento di prassi spiega che la scelta di acquisire fattura digitando sulla colonnina di rifornimento manca comunque di due elementi obbligatori.
Sebbene si possa scegliere il soggetto che emette la fattura differita in quanto l’opzione di emissione da parte del cessionario per conto del cedente può essere concordata tra le parti, restano gli obblighi vigenti in tema di fatturazione, che l’Agenzia delle Entrate ribadisce.
L’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo numero 127/2015 prevede l’obbligo di fatturazione elettronica attraverso il Sistema di Interscambio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Tale obbligo è vigente per i privati dallo scorso primo gennaio 2020, in base all’[articolo 1, comma 916, della legge numero 205/2017 (la legge di bilancio 2018).
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