Esonero contributi turismo e spettacolo, proroga al 16 dicembre 2021. Istruzioni INPS

Giulia Zaccardelli - Leggi e prassi

Proroga della domanda per accedere all'esonero dei contributi per i datori di lavoro del settore turismo e spettacolo: lo stabilisce l'INPS con il messaggio n. 4483 del 13 dicembre 2021. L'importo concesso potrà essere utilizzato anche dopo il 31 dicembre, evidenzia il precedente messaggio n. 4420/2021.

Esonero contributi turismo e spettacolo, proroga al 16 dicembre 2021. Istruzioni INPS

L’INPS proroga il termine per presentare la domanda per l’esonero contributivo dei datori di lavoro del settore turismo e spettacolo al 16 dicembre 2021.

A darne notizia è il messaggio n. 4438 del 13 dicembre 2021.

Con questa proroga l’INPS concede più tempo per presentare domanda ai datori di lavoro interessati alla misura, prevista dall’art. 43 comma 1 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Una proroga che arriva dopo la scadenza ordinaria di invio dell’11 dicembre, e che si affianca ai chiarimenti contenuti nel messaggio n. 4420 del 10 dicembre relativamente al termine di utilizzo. Sarà possibile fruirne anche dopo il 31 dicembre, ma per le istruzioni operative bisognerà attendere.

Esonero contributi turismo e spettacolo, proroga delle domande al 16 dicembre 2021

Con il messaggio n. 4438 nel 13 dicembre 2021 l’INPS comunica che i destinatari dell’esonero contributivo per i settori turismo e spettacolo, potranno presentare la domanda di decontribuzione entro il 16 dicembre 2021.

Il termine originario era fissato per l’11 dicembre 2021.

Il nuovo messaggio è stato pubblicato quindi a termine scaduto, con il fine di dare ai datori di lavoro maggiore respiro per gestire le scadenze che si sommano in questo arco temporale.

Messaggio n. 4483 del 13/12/2021
Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.Differimento al 16 dicembre 2021 del termine di presentazione delle domande di esonero

Come si legge nel messaggio:

“In ragione del termine di presentazione delle domande di esonero in scadenza in data 11 dicembre 2021 (sabato), si comunica che lo stesso, anche in considerazione della concomitanza di altri adempimenti relativi alla gestione delle misure collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è differito a giovedì 16 dicembre 2021.”

I datori di lavoro del settore turismo e spettacolo avranno quindi quattro giorni in più per fare domanda di esonero.

Esonero contributi turismo e spettacolo: fruizione anche dopo il 31 dicembre 2021

Nel messaggio in questione viene riproposto anche il contenuto del messaggio precedente, il n. 4420 del 10 dicembre, con cui l’Istituto precisa la natura del termine del 31 dicembre 2021.

Nell’art. 43 del decreto legge n. 73/2021, convertito nella legge n. 106/2021 si legge che:

“Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo (...) è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021”

Messaggio INPS 4420 del 10 dicembre 2021
Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Chiarimenti

La dicitura “fruibile entro il 31 dicembre 2021” è stata inizialmente intesa come un termine di decadenza entro cui i datori di lavoro dovevano fruire materialmente dell’esonero.

L’INPS è dunque intervenuta per fare chiarezza sul punto, evidenziando quanto segue:

“Si chiarisce che la data del 31 dicembre 2021 non rappresenta un termine decadenziale entro cui i datori di lavoro devono materialmente fruire dell’esonero in argomento, bensì il termine previsto dal legislatore per identificare il periodo di competenza (26 maggio 2021 – 30 novembre 2021)”

Il periodo di competenza per cui i datori di lavoro sono esentati dal pagamento dei contributi previdenziali è compreso dal 26 maggio al 30 novembre. Il 31 dicembre è il termine temporale in cui può essere applicato l’esonero.

Alla luce di questi due messaggi, entro il 16 dicembre 2021 i datori di lavoro potranno presentare domanda per accedere alla decontribuzione per i mesi che vanno dal 26 maggio al 30 novembre 2021, e beneficiarne materialmente anche successivamente al 31 dicembre 2021.

Si resta in attesa delle istruzioni per compilare le dichiarazioni contributive che saranno fornite dall’INPS l’esame delle domande di esonero.

Esonero contributi turismo e spettacolo 2021: presupposto e misura dell’esonero

Nella circolare n. 140 del 21 settembre 2021 si legge che i datori di lavoro indicati dall’art. 43 Legge 106/2021 possono essere esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali a condizione che abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale, a qualsiasi titolo, nell’arco temporale compreso tra gennaio e marzo 2021.

Nella circolare n. 169 dell’11 novembre 2021 si legge ancora che l’importo per cui il datore di lavoro è esonerato è pari al doppio delle ore degli ammortizzatori sociali utilizzati nel primo trimestre del 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

Ciò significa che i datori di lavoro saranno esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali per un importo pari al doppio delle ore di integrazione salariale di cui hanno beneficiato nei primi tre mesi del 2021.

Le risorse a disposizione dell’incentivo sono pari a 770,9 milioni di euro, pertanto l’INPS accoglierà le domande dopo aver verificato l’effettiva disponibilità economica.

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