Esonero contributi 2021 per turismo, commercio, spettacolo: via libera della Commissione Europea

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Esonero contributi 2021 per turismo, commercio, spettacolo: via libera della Commissione Europea. Ad annunciare l'autorizzazione che arriva da Bruxelles sulla misura prevista dall'articolo 43 del Decreto Sostegni bis è il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la notizia pubblicata il 2 agosto 2021.

Esonero contributi 2021 per turismo, commercio, spettacolo: via libera della Commissione Europea

Arriva l’autorizzazione della Commissione Europea sull’esonero dei contributi 2021 per il turismo, gli stabilimenti termali, il commercio e il settore creativo, culturale e dello spettacolo.

Ad annunciare il via libera di Bruxelles è il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con una notizia pubblicata il 2 agosto sul portale istituzionale: la misura prevista dall’articolo 43 del DL n. 73/2021 è stata ritenuta “adeguata, proporzionata e necessaria”.

Esonero contributi 2021 per i datori di lavoro dei settori turismo, commercio, spettacolo

Il Decreto Sostegni bis ha introdotto per alcuni settori un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali, dovuti dal 25 maggio al 31 dicembre 2021, in misura non superiore al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. Sono esclusi dalla decontribuzione premi e contributi INAIL.

Possono accedere allo sgravio i datori di lavoro che operano nei seguenti ambiti:

  • turismo;
  • stabilimenti termali;
  • commercio;
  • creatività, cultura e spettacolo.

Chi beneficia dell’agevolazione è tenuto a rispettare le regole sul divieto di licenziamento e sulle procedure di licenziamento, definite dal primo Decreto Sostegni, fino al 31 dicembre 2021.

Il mancato rispetto di questa regola prevede la revoca dell’esonero contributivo con effetto retroattivo e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale con causale COVID-19

“A seguito di un’intensa interlocuzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e grazie al supporto della Rappresentanza italiana a Bruxelles, la Commissione europea ha approvato, ai sensi della normativa UE in materia di aiuti di Stato, l’esonero contributivo previsto dal Decreto-legge Sostegni-bis in favore dei datori di lavoro privati che operano nei settori del turismo, degli stabilimenti termali, del commercio, nonché nei settori creativo, culturale e dello spettacolo, particolarmente colpiti dagli effetti economici connessi all’emergenza epidemiologica in corso”.

A comunicarlo è lo stesso Ministero con la notizia del 2 agosto 2021.

Esonero contributi 2021 turismo, commercio, spettacolo: via libera della Commissione Europea

Il testo dell’articolo 43 del DL n. 73/2021, convertito in legge, subordinava infatti l’operatività dell’esonero contributivo settoriale all’autorizzazione UE.

L’esonero di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea”.

La decontribuzione per il turismo, il commercio e lo spettacolo, analizzata fuori dai confini italiani, è stata promossa in quanto misura “adeguata, proporzionata e necessaria” ad arginare il forte impatto della pandemia sull’economia del paese.

Il Decreto Sostegni bis ha delineato, infatti, uno strumento per preservare i livelli occupazionali di alcuni settori particolarmente colpiti.

Inoltre, come stabilito dalla norma, l’esonero contributivo accessibile per circa 7 mesi, da fine maggio a fine dicembre 2021, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, sempre nel limite della contribuzione previdenziale dovuta.

Per passare all’operatività non resta attendere ora, come di consueto, le istruzioni operative dell’INPS.

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