DURC a rischio per un vuoto normativo

Salvatore Cuomo - Leggi e prassi

Analisi di un vuoto normativo riguardante la contribuzione INPS che mette a rischio l’attestazione di regolarità contributiva

DURC a rischio per un vuoto normativo

Il venerdì nero da imbuto informatico tra l’apertura alle modifiche del modello precompilato in coincidenza della scadenza periodica dei versamenti hanno costretto l’Agenzia delle Entrate e Sogei a ufficializzare il mancato funzionamento della piattaforma dei servizi on line con conseguente emissione, avvenuta una settimana fa, di un provvedimento di proroga ufficiale delle scadenze che ha riaperto i termini fino al prossimo 30 maggio.

Oggetto della proroga sono gli adempimenti e i versamenti non effettuati entro il 16 maggio scorso.

Si legge nel comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate:

L’art. 1 del decreto legge n. 498/1961 dispone che nei casi in cui gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria stessa, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento.”

Proroga certa per le imposte ma per i contributi INPS e INAIL come funziona?

Ecco quindi il perché del 30 maggio, dieci giorni dalla pubblicazione del provvedimento avvenuta il 20 scorso, ma anche la evidenza di un problema serio per quanto alla regolarità degli obblighi contributivi.

In effetti nel 1961 - anno in cui è entrata in vigore la norma che ha consentito agli uffici la proroga automatica - non vi erano:

  • il modello F24;
  • il canale telematico di versamento dell’agenzia delle Entrate;
  • l’obbligo di utilizzare tale modello per gli ordinari versamenti contributivi;
  • l’obbligo di usare tale canale per la compensazione F24 dei crediti fiscali.

Ma se la norma espressamente richiamata dal provvedimento fa riferimento agli adempimenti verso l’Erario che ne è di INPS, INAIL, cassa edile e, in generale, delle casse autonome i cui versamenti sono ora veicolati tramite F24?

Vero è che l’Agenzia delle Entrate non poteva fare altrimenti, non avendo altri strumenti che quello della norma sopra richiamata dal provvedimento, e resta quindi necessario uno strumento normativo che aggiorni la disposizione del DL 498/61 in considerazione della attualità, estendendo la validità della pronuncia di irregolare funzionamento anche per quanto attinente i versamenti contributivi.

Le conseguenze sul DURC

Con le stringenti normative sugli appalti ed accessi ai rimborsi e ad altre premialità, tributarie e non, vincolate alla attestazione di regolarità contributive e previdenziali anche un ritardo di pochi giorni può fare la differenza.

Ricordo però che esiste un ben preciso limite di importo al di sotto del quale non può essere sancita una irregolarità contributiva, come evidenziato dall’articolo 3 del Decreto interministeriale 30 gennaio 2015 tutt’ora in vigore:

“3. La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile.

Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l’omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.”

Appare palese che la gran maggioranza dei contribuenti di medie e piccole dimensioni che hanno versato o stanno versando in queste ore il dovuto difficilmente avrà maturato sanzioni accessorie tali da superare tale importo ma è pur sempre necessaria una disposizione normativa che regoli questo aspetto, come peraltro esplicitato sempre dallo stesso articolo 3 sopra citato che al comma 2 lettera b recita:

“2. La regolarità sussiste comunque in caso di…

b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative…”

Non resta quindi che attendere quanto prima l’emanazione di un provvedimento del Legislatore che sani questo vuoto creatosi nel corso della produzione normativa di governi e compagini parlamentari succedutesi in oltre sessanta anni dall’entrata in vigore del DL 498. E che addirittura mette al rischio il DURC in situazioni di oggettiva difficoltà come quella venutasi a creare nei giorni scorsi.

Attenderselo già dai provvedimenti che deriveranno dal Consiglio dei Ministri 129 tenutosi ieri è obiettivamente troppo ma i rumors di una prossima disposizione in tal senso ci sono.

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