Premi e contributi INAIL 2021: riduzione del 16,36 per cento dell’importo

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Premi e contributi INAIL 2021: fissata la misura della riduzione pari al 16,36 per cento dell'importo in favore delle aziende nei primi due anni di attività. ​Lo ha stabilito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il Decreto emanato il 15 aprile 2021.

Premi e contributi INAIL 2021: riduzione del 16,36 per cento dell'importo

Premi e contributi INAIL: fissata la misura della riduzione pari al 16,36 per cento dell’importo per l’anno 2021 in favore delle aziende che hanno iniziato l’attività da non più di due anni.

​È stato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a stabilirne l’ammontare con il Decreto del 23 marzo emanato il 15 aprile 2021.

La misura della riduzione per l’anno in corso è stata determinata sulla base della Deliberazione n. 179 adottata, come di consueto, dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL in data 29 settembre 2020, con riferimento a specifiche tipologie di prestazioni.

Premi e contributi INAIL: la riduzione percentuale dell’importo per il 2021

Aumenta la riduzione dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti per il 2021. In particolare, in base all’importo stanziato, la percentuale è passata dal 15,29 per cento dell’anno scorso al 16,36 per cento di quest’anno.

Il Decreto interministeriale del 23 marzo 2021, emanato il 15 aprile 2021, fissa la riduzione in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 128 della Legge n. 147/2013 (Legge di Bilancio 2014).

Ministero del Lavoro e MEF - decreto ministeriale del 23 marzo 2021
Scarica il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 23 marzo 2021, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 12 aprile 2021 al n. 1022, concernente la misura della riduzione pari al 16,36 % per l’anno 2021, dell’importo dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall’articolo 1, comma 128, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, di cui alla deliberazione n. 179 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL in data 29 settembre 2020

Secondo la norma citata, infatti, a partire dal 1° gennaio 2014 con apposito decreto si stabilisce uno sconto percentuale su quanto dovuto a titolo di premi e dei contributi INAIL tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale e in favore delle imprese che siano sul mercato da non più di due anni.

La riduzione percentuale si applica alle seguenti prestazioni:

  • Premi speciali (scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori);
  • premi per l’assicurazione contro le malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X e sostanze radioattive;
  • contributi assicurativi della gestione agricola che sono riscossi dall’INPS.

Viceversa, lo sgravio su quanto dovuto per il 2021 non si applicherà “ai premi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2021, l’aggiornamento delle relative tariffe dei premi e contributi”. Si ricordano, per esempio, le tariffe fissate per il 2020.

Si rammenta che la riduzione è relativa a tutte le tipologie di premi e contributi sopracitate, nel limite complessivo 1.200 milioni di euro all’anno a decorrere dal 2016, così come previsto dalla legge di Bilancio 2014.

Premi e contributi INAIL, la riduzione per il 2021: la domanda

In attesa delle istruzioni INAIL per il 2021, si ricorda che come ogni anno potranno presentare la richiesta di riduzione dei contributi e dei premi, le aziende, operanti nel primo biennio di attività, quando siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • osservanza delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro;
  • accertata regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente.

Sempre come ogni anno, la riduzione nella nuova misura del 16,36 per cento, dovrebbe continuare ad essere applicata per il 2021, senza la necessaria presentazione di una nuova istanza, ai soggetti che nel corso del biennio di attività 2019-2020 l’hanno già presentata telematicamente e hanno ricevuto un esito positivo.

Ad ogni buon conto, per le istruzioni definitive bisognerà attendere la circolare dell’INAIL con tutti i dettagli.

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