Ecobonus, ok alla compensazione senza limiti e con qualsiasi altro debito

Alessio Mauro - Imposte

Ecobonus, ammessa la compensazione senza limiti e con qualsiasi altro debito. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 240 del 29 aprile 2022. Possibile anche il trasferimento dei benefici fiscali nell’ambito del consolidato nazionale.

Ecobonus, ok alla compensazione senza limiti e con qualsiasi altro debito

Ecobonus, l’Agenzia delle Entrate spiega che è permessa la compensazione senza limiti e con qualsiasi altro debito, non solo con le ritenute IRPEF operate sui redditi dei dipendenti dell’impresa istante.

I chiarimenti arrivano con la risposta all’interpello numero 240 del 29 aprile 2022, che ha come oggetto il credito d’imposta per l’acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni di CO2 ed elettrici.

L’Amministrazione finanziaria chiarisce che è possibile anche il trasferimento dei benefici fiscali nell’ambito del consolidato nazionale.

Nella sezione "Contribuente" del modello F24 devono essere indicati:

  • il codice fiscale della società consolidante che utilizza il credito in compensazione;
  • il codice fiscale del titolare che ha trasferito il credito d’imposta comunicato dal MISE nell’ambito del consolidato.

Ecobonus, ok alla compensazione senza limiti e con qualsiasi altro debito

Con la risposta all’interpello numero 240 del 29 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla compensazione dei crediti d’imposta derivanti dall’ecobonus.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 240 del 29 aprile 2022
Compensazione crediti d’imposta «Ecobonus» - articolo 1, commi da 1031 a 1041 e da 1057 a 1064 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Lo spunto nasce dal quesito posto dall’istante, una società importatrice che ha maturato molti crediti d’imposta.

Tali crediti derivano dall’acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni di CO2 ed elettrici e rientrano nell’agevolazione introdotta dall’articolo 1, commi da 1031 a 1041 e da 1057 a 1064, della legge n. 145/2018, ovvero la Legge di Bilancio 2019.

In sostanza il venditore applica uno sconto all’acquirente e recupera poi la somma in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modello F24.

L’istante chiede se può utilizzare la compensazione dei crediti non solo con le ritenute IRPEF operate sui redditi di lavoro dipendente dei propri dipendenti ma anche con altri debiti.

Nello specifico l’impresa chiede se può utilizzare la parte rimanente di credito di imposta:

  • in compensazione a fronte dei maggiori versamenti IRES e IRAP emergenti sui maggiori imponibili derivanti dalle procedure di Accordi Preventivi sottostanti gli accordi bilaterali tra l’Amministrazione finanziaria italiana e quelle estere di cui all’art. 31-ter del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, (...), ivi inclusi avvisi di accertamento o eventuali strumenti deflativi del contenzioso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquiescenza, accertamento con adesione, etc;
  • in compensazione a fronte di maggiori versamenti IRES e IRAP emergenti su maggiori imponibili derivanti da accertamenti fiscali da parte dell’Amministrazione finanziaria italiana e della Guardia di Finanza, ivi inclusi avvisi di accertamento o eventuali strumenti deflativi del contenzioso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquiescenza, accertamento con adesione, conciliazione, etc., ovvero in caso di ricorso per il pagamento di tributi, e relativi interessi, su base frazionata in pendenza del processo.”

L’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento e i principali documenti di prassi sul tema.

La disciplina sui crediti relativi all’ecobonus, dopo l’introduzione dell’agevolazione della Legge di Bilancio 2019, è stata modificata prima dal decreto Rilancio e poi dal decreto Sostegni.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2021 ha definito le modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 15-bis, del decreto-legge n. 41 del 2021.

Tale provvedimento ha stabilito che il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione per il versamento dei tributi e contributi, che possono essere pagati tramite modello F24.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l’Agenzia delle Entrate elenca i tributi di seguito riportati:

  • imposte dirette;
  • IRAP;
  • IVA;
  • ritenute e trattenute;
  • addizionali regionali e comunali all’IRPEF;
  • contributi INPS;
  • premi INAIL.

Non si applicano le restrizioni previste nella previgente versione del comma 1061 e i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Ecobonus, trasferimento del credito d’imposta anche nell’ambito del consolidato fiscale nazionale

Come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate nel documento chiarificatore, i crediti spettanti alle imprese costruttrici o importatrici si caratterizzano come una mera anticipazione finanziaria effettuata per conto dello Stato.

In altre parole, i destinatari dell’agevolazione non sono le imprese ma gli acquirenti dei veicoli. Le stesse sono meri soggetti intermediari che intervengono per espressa previsione normativa.

Pertanto, le imprese, sono obbligate a recuperare l’anticipazione sostenuta sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.

Con decreto ministeriale del 31 marzo 2000, all’articolo 1, è stato previsto che:

“Le disposizioni in materia di versamento unitario con compensazione si applicano, con riferimento ai tributi, ai contributi e ai premi elencati nell’art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche alle somme, ivi comprese le sanzioni, dovute ai sensi:

  • dell’art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
  • del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
  • degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
  • degli articoli 13, 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.

Non ci sono quindi limiti all’utilizzo dei crediti in compensazione, per il pagamento con modello F24 delle maggiori imposte dovute in seguito:

  • ad accertamenti;
  • alla definizione tramite gli strumenti deflativi del contenzioso (acquiescenza, accertamento con adesione, eccetera);
  • pagamento di tributi, e relativi interessi, su base frazionata in pendenza del processo.

In merito alla possibilità di trasferimento del credito d’imposta nell’ambito del consolidato fiscale nazionale si può fare riferimento ai chiarimenti già forniti con la risposta numero 133 del 2 marzo 2021.

A riguardo, l’Agenzia delle Entrate precisa che ciascuna società partecipante al consolidato può trasferire i propri crediti per la compensazione con l’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante.

L’ammontare non deve essere superiore all’IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato. Il trasferimento è permesso per la compensazione con l’IRES del gruppo e per la parte non eventualmente utilizzata dalla società per l’assolvimento di altri tributi.

Dal momento che si tratta di crediti d’imposta che derivano da agevolazioni, affinché possano essere effettuati i controlli automatizzati per verificare la capienza del plafond delle agevolazioni disponibili, rispetto ai crediti utilizzati in compensazione si deve seguire le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Nella sezione "CONTRIBUENTE" del modello F24 siano indicati:

  • nel campo "CODICE FISCALE" (c.d. primo codice fiscale), il codice fiscale della società consolidante che utilizza il credito in compensazione;
  • nel campo "CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" (c.d. secondo codice fiscale), il codice fiscale del titolare (se diverso dal soggetto di cui al punto precedente) che ha trasferito il credito d’imposta comunicato dal MISE nell’ambito del consolidato, unitamente al codice identificativo "62".

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