Decreto Dignità: tutte le novità nel testo della legge di conversione

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Decreto Dignità: ecco il testo definitivo del decreto legge n. 87/2018 coordinato con la legge di conversione n. 96 del 9 agosto 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2018. Ecco le principali novità in vigore in materia di fisco e lavoro.

Decreto Dignità: tutte le novità nel testo della legge di conversione

Il testo della legge di conversione del Decreto Dignità è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2018.

Sono in vigore le numerose novità in materia di fisco e lavoro introdotte con il DL n. 87/2018 convertito nella legge n. 96 del 9 agosto 2018.

Tra queste le nuove regole sui contratti a tempo determinato, il periodo transitorio fino al 31 ottobre 2018 e le numerose novità fiscali: abolizione dell’obbligo di registrazione per le fatture elettroniche, esonero dallo spesometro per i produttori agricoli e compensazione dei debiti fiscali con i crediti della PA anche per il 2018.

Sul fronte delle novità fiscali, il testo definitivo del DL Dignità convertito in legge conferma che delle misure annunciate negli scorsi mesi bisognerà accontentarsi della versione light: non è stato abolito il redditometro e neppure lo spesometro.

Anzi, proprio in merito alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, quella resa ufficiale è soltanto la proroga della scadenza per l’invio dello spesometro del terzo trimestre, fissata in via definitiva al 28 febbraio 2019.

Al contrario, nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non vi è traccia dello slittamento dell’invio anche per la scadenza del 30 settembre 2018 (primo semestre ovvero secondo trimestre).

Peccato che già in precedenza era possibile avvalersi dell’invio semestrale opzionale di terzo e quarto trimestre entro la stessa scadenza, ovvero proprio il 28 febbraio 2019. Una vera e propria beffa che rappresenta uno strappo netto con i professionisti e le imprese che avevano posto fiducia nel Governo Lega e Movimento 5 Stelle.

Di seguito tutte le novità definitive contenute nel testo del Decreto Dignità convertito in legge ed in vigore dal 12 agosto 2018.

Decreto Dignità: tutte le novità nel testo della legge di conversione

Il testo della legge di conversione del Decreto Dignità pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto si arricchisce di numerose novità rispetto a quanto previsto dal testo del DL n. 87/2018 approvato dal Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2018.

Il lungo lavoro che ha portato alla modifica del testo iniziale del DL n. 87/2018 ha rivisitato le regole introdotte in merito ai contratti a tempo determinato: la stretta al lavoro a termine non riguarderà da subito quelli già in corso per i quali è stato invece previsto un periodo transitorio fino al mese di ottobre.

Saranno invece operative da subito le nuove regole su durata, rinnovi e causali per i contratti stipulati a partire dal 14 luglio 2018. Diventa obbligatoria l’assunzione con contratto a tempo indeterminato in caso di mancata indicazione della causale dei rinnovi superati i 12 mesi.

Per incentivare le assunzioni stabili è stato inoltre prorogato fino al 2020 il bonus per l’assunzione di disoccupati fino a 35 anni di età. L’incentivo erogato nella forma di sgravio contributivo spetterà per i primi tre anni e fino ad un massimo di 3.000 euro annui.

Tornano i voucher in agricoltura, turismo e per i piccoli alberghi: il divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale previsto dall’articolo 54-bis del DL n. 50/2017 non si applicherà per le aziende operanti in tali settori che abbiamo alle dipendenze fino ad otto lavoratori.

Per imprenditori agricoli, aziende alberghiere e strutture ricettive del turismo l’arco temporale di riferimento la durata della prestazione passa da tre a dieci giorni.

Si allega di seguito il testo definitivo della legge di conversione n. 96/2018 del decreto dignità (DL n. 87) pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2018:

Testo del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96
Scarica il testo definitivo del Decreto Dignità convertito in legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2018

Per i lettori interessati ad un confronto tra il testo iniziale e le novità apportate in sede di conversione si riporta il .pdf del Decreto Dignità n. 87 del 12 luglio 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale GU del 13 luglio 2018:

Decreto Dignità - testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018
Scarica il testo definitivo del decreto n. 87 del 12 luglio 2018

Le novità fiscali nel testo del Decreto Dignità, dallo spesometro allo split payment

Trovano spazio nel testo del DL n. 87/2018 convertito in legge anche alcune novità fiscali. Il provvedimento ingloba il decreto sulla proroga della fattura elettronica carburanti al 1° gennaio 2019.

Non solo: sempre in merito alla fatturazione elettronica, passa l’approvazione dell’esonero dalla registrazione delle e-fatture e, in merito allo spesometro, viene abolito l’obbligo di comunicazione dei dati per tutti i produttori agricoli assoggettati al regime IVA agevolato.

L’articolo 12 del decreto Di Maio prevede l’abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti, split payment, per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte (in sostanza, per i compensi dei professionisti).

Tra le novità introdotte dagli emendamenti si segnala l’estensione anche al 2018 delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.

Legge di conversione decreto dignità: la proroga “beffa” dello spesometro

Nell’analisi delle novità fiscali contenute nel testo ufficiale del Decreto Dignità, non si può che ricordare la proroga mancata dello spesometro.

Quanto disposto dal DL 87/2018 è soltanto la proroga della scadenza della comunicazione dei dati del terzo trimestre, che slitta dal 30 novembre 2018 al 29 febbraio 2019.

Non si può che notare come, tuttavia, quella introdotta dal DL Dignità non sia una nuova regola o meglio una misura di semplificazione fiscale, ma soltanto la conferma di una norma già in essere prevista tuttavia in via opzionale.

Il DL fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018 aveva già confermato la possibilità di inviare anche lo spesometro 2018 a cadenza semestrale anziché trimestrale e quindi, per terzo e quarto trimestre, la scadenza era già fissata al 28 febbraio 2019.

Insomma, una vera e propria beffa, tenuto conto che prima si era parlato di abolizione dello spesometro già dal 2018 e poi di invio unico al 28 febbraio 2019.

Tra le misure contenute nel Decreto Dignità, inoltre, vi è non l’abolizione bensì la revisione del redditometro, di modo da “riorientarlo maggiormente in chiave di contrasto all’evasione fiscale derivante dall’economia non osservata”.

Decreto Dignità, novità lavoro: stretta ai contratti a tempo e alla delocalizzazione per le imprese

È sul capitolo delle novità in materia di lavoro che il Decreto Dignità si sofferma in misura maggiore e più incisiva.

In primo luogo è confermata la stretta ai contratti a tempo determinato, per i quali il limite di durata massima è ridotto da 36 a 24 mesi e il numero di rinnovi consentiti passa da 5 a 4. Inoltre, viene ripristinata in caso di rinnovo e per contratti che superino i 12 mesi di durata, l’obbligo di indicazione della causale.

Sarà possibile, quindi, rinnovare un contratto soltanto per esigenze temporanee ed oggettive nonché sostitutive, connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria, relative a lavorazioni e a picchi di attività stagionali. Inoltre, per contrastare l’utilizzo di contratti a termine, si applicherà, inoltre, un costo contributivo crescente di 0,5 punti per ogni rinnovo a partire dal secondo.

Ed è proprio in merito a queste novità che si è accesa la polemica: il Decreto Dignità potrebbe portare ad un aumento della disoccupazione.

Modificando le regole previste dal Jobs Act, in caso di licenziamento illegittimo, inoltre, l’indennità massima concessa al singolo lavoratore sale a 36 mensilità.

Importante il pacchetto di misure introdotte per limitare la delocalizzazione delle imprese che spostano la produzione in Paesi terzi dopo aver beneficiato di aiuti dallo Stato e che non potranno spostare la sede all’estero per i successivi cinque anni.

Diplomati magistrali, le novità nel testo della legge di conversione del DL Dignità

Approvate in via definitiva anche le novità per i diplomati magistrali introdotte per salvaguardare i posti di docente in scuola d’infanzia e scuola primaria.

Per l’anno scolastico 2018/2019 viene salvaguardata la continuità didattica, con riferimento ai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 e i cui contratti sarebbero decaduti a seguito della decisione del Consiglio di Stato con la quale era stato dichiarato insufficiente il possesso di tale diploma per l’inserimento in GAE.

In particolare, all’articolo 4-bis del decreto dignità convertito nella legge n. 96 del 9 agosto 2018 è stato stabilito che il MIUR, entro 120 giorni dalla comunicazione, dovrà provvedere alla trasformazione dei contratti in essere in contratti a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.

Sarà inoltre bandito un concorso straordinario per titoli e prova orale in ciascuna regione e riservato ai diplomati magistrali e ai laureati in Scienze della formazione primaria in possesso dei requisiti minimi di servizio presso le scuole statali.

Il concorso per i diplomati magistrali entro il 2001/2002 servirà alla copertura del 50% dei posti vacanti e disponibili presso scuole d’infanzia e primaria mediante ricorso alle graduatorie del nuovo concorso straordinario fino all’integrale scorrimento delle stesse.

L’altra metà dei posti sarà coperta invece dal ricorso alle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami.

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