Decontribuzione Sud, per la somministrazione novità retroattive: istruzioni INPS

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Decontribuzione Sud in caso di somministrazione: permesso l'uso del beneficio, in via retroattiva, anche alle agenzia interinali all'inizio escluse perché con sede al di fuori delle zone svantaggiate. Il messaggio INPS n. 1361 del 31 marzo 2021 con le nuove istruzioni arriva a conferma del nuovo orientamento del Ministero del Lavoro.

Decontribuzione Sud, per la somministrazione novità retroattive: istruzioni INPS

Decontribuzione Sud in caso di somministrazione: anche le agenzie internali con sede al di fuori delle aree svantaggiate potranno beneficiare dell’esonero contributivo al 30 per cento se il lavoratore somministrato svolge la propria attività in quelle zone.

Le agenzie, inizialmente escluse, potranno recuperare le eventuali quote di decontribuzione relative alle mensilità pregresse e, pertanto, potranno fruire in via retroattiva del beneficio.

Lo ha comunicato l’INPS, con il messaggio numero 1361 del 31 marzo 2021 contenente le istruzioni definitive in ipotesi di contratto di somministrazione. Il documento di prassi, tra l’altro, modifica in parte le istruzioni precedenti, quelle fornite dal messaggio 72/2021 e della circolare 33/2021.

Il cambio di rotta si è reso necessario a seguito del nuovo orientamento abbracciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il quale, su forte pressione delle parti sociali, ha dovuto rivedere la sua iniziale posizione.

Decontribuzione Sud e somministrazione, uso retroattivo da ottobre: le istruzioni INPS

L’INPS ha ufficialmente fatto dietrofront dinanzi alla nuova interpretazione della norma sulla decontribuzione Sud (art. 27 del Decreto Agosto), l’agevolazione prorogata fino al 31 dicembre del 2029 dall’ultima Legge di Bilancio.

L’inversione di marcia arriva all’esito delle vicende processuali che hanno di fatto dato ragione alle agenzie interinali inizialmente escluse dal beneficio.

Anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di fronte alle censure dei tribunali, si è visto costretto ad adeguare la propria visione.

Il messaggio INPS numero 1361 del 31 marzo 2021 lo mette nero su bianco:

In considerazione della ratio sottesa alla Decontribuzione Sud, consistente nel favorire la stabilità occupazionale nelle aree svantaggiate, nelle ipotesi in cui l’attività venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione”.

INPS - messaggio numero 1361 del 31 marzo 2021
Scarica il messaggio su esonero c.d. Decontribuzione Sud, previsto dall’articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, e dall’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178 del 2020. Utilizzo della misura da parte delle Agenzie di somministrazione. Chiarimenti

L’agevolazione viene quindi riconosciuta, a prescindere da quale sia la loro sede, alle agenzie con lavoratori somministrati nel Mezzogiorno retroattivamente dal 1° ottobre 2020. Il recupero dei mesi pregressi va effettuato secondo le istruzioni contenute nelle circolari 122/2020 e 33/2021.

A quel punto, le strutture territoriali dell’INPS che riceveranno l’apposita richiesta verificheranno la presenza dei sulla base della comunicazione obbligatoria effettuata con il modello “UniSomm” dall’Agenzia interessata. Da questa comunicazione, infatti, la struttura può accertare se l’impresa utilizzatrice presso cui il lavoratore è somministrato sia collocata o meno nelle regioni ammesse alla misura.

Decontribuzione Sud: stop del beneficio per le agenzie del Mezzogiorno che somministrano in zone diverse

Il messaggio numero 1361 accogliendo il nuovo indirizzo interpretativo ha dovuto tener conto della sede in cui il lavoratore effettivamente svolge la propria prestazione lavorativa.

Questo nuovo orientamento ha effetto anche nei confronti delle agenzie di somministrazione che si trovano all’interno delle aree ammesse al beneficio ma i cui lavoratori sono somministrati in altre regioni di Italia.

Se da una parte le agenzie del Centro Nord che somministrano al Sud, in principio escluse, adesso possono fruire del beneficio per tutto il periodo, dall’altra alle agenzie con sede al Sud ma con lavoratori al Centro-Nord non è più riconosciuta la decontribuzione.

(...) dal mese successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio, la fruizione della Decontribuzione Sud sarà considerata legittima solo laddove il lavoratore presti effettivamente la propria prestazione in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia”.

Si legge nel documento di prassi in commento.

Resta chiaro, però, che non è dovuto alcuna restituzione di quanto percepito nei periodi antecedenti alla pubblicazione del messaggio.

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