Decontribuzione Sud: per la somministrazione vale la sede dell’azienda utilizzatrice

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Decontribuzione Sud: in ipotesi di somministrazione si farà caso alla sede dell'azienda utilizzatrice e non più a quella dell'agenzia per il lavoro. Lo ha annunciato il 24 marzo 2021 la Sottosegretaria al lavoro Rossella Accoto, in risposta a un'interrogazione presentata in commissione Lavoro della Camera.

Decontribuzione Sud: per la somministrazione vale la sede dell'azienda utilizzatrice

Decontribuzione Sud: in caso di rapporto di lavoro in somministrazione, per il riconoscimento dell’agevolazione varrà la sede dell’azienda utilizzatrice e non più quella dell’agenzia per il lavoro, come è successo finora.

Lo ha annunciato Rossella Accoto, Sottosegretaria al Lavoro, il 24 marzo 2021 in risposta a un’interrogazione presentata in commissione Lavoro alla Camera dei Deputati.

È molto discussa la questione relativa all’esonero contributivo al 30 per cento nel caso in cui l’agenzia interinale non abbia sede nelle aree svantaggiate, tanto che è stata sottoposta al vaglio del Tar del Lazio.

Il giudice amministrativo, peraltro, si è già espresso con un provvedimento cautelare in favore della nuova interpretazione ed ha sospeso gli effetti dei due documenti dell’INPS che regolano la materia, il messaggio numero 72 e la circolare numero 33 del 2021, nella parte in cui escludono il riconoscimento dell’agevolazione in questi casi specifici.

Decontribuzione Sud: per somministrazione vale la sede dell’azienda utilizzatrice

La decontribuzione Sud, introdotta dal Decreto Agosto e in vigore fino al 2029, consiste in un esonero dal versamento contributivo pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL.

Riguarda i rapporti di lavoro subordinato, ad eccezione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, con svolgimento dell’attività lavorativa in una delle regioni del Mezzogiorno indicate dal Decreto. In particolare, le regioni a cui si applica l’agevolazione sono: Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Con riferimento ai rapporti in somministrazione, dopo diverse richieste di chiarimenti, si è espresso il Governo nella persona della Sottosegretaria al Lavoro Rossella Accoto che ha risposto all’interrogazione che le è stata rivolta il 24 marzo 2021.

È apparso preferibile aderire ad un’interpretazione più coerente con la ratio della norma, che s’incentri sul dato effettivo della “sede di lavoro” del rapporto, ossia sul luogo di svolgimento della prestazione, piuttosto che sul dato formale della qualifica di “datore di lavoro” in capo all’agenzia di somministrazione”.

Ha affermato la Accoto.

Fino ad ora l’interpretazione condivisa era quella che negava l’agevolazione alle agenzia interinali che, in qualità di datori di lavoro, somministravano lavoratori nelle aree svantaggiate ma avevano sede in zone escluse.

L’INPS, dal canto suo, è già stata informata del nuovo orientamento e dovrà ora aggiornare le indicazioni operative.

Decontribuzione Sud per la somministrazione: perché il nuovo orientamento è coerente con la ratio legis

Una regola, quella dell’esclusione delle agenzie con sede fuori dalle aree svantaggiate, ritenuta del tutto anacronistica da molti.

Le società utilizzatrici dei lavoratori somministrati per esplicito obbligo di legge sono tenute a rimborsare integralmente i contributi previdenziali alle Agenzie di somministrazione, che poi versano i relativi contributi all’INPS (artt. 35 comma 2 e 37 del D. Lgs. 5 giugno 2015, n. 81).

Questo orientamento restrittivo, che non considera la particolarità del rapporto di lavoro “agenzia-lavoratore-azienda utilizzatrice”, era stato accolto dall’INPS che con il messaggio numero 72 e la circolare numero 33 del 2021 aveva negato il bonus alle agenzie del Centro-Nord.

Del resto, sul punto, era già intervenuto il Tar del Lazio che, adito da una nota agenzia interinale, con il decreto numero 1604 pubblicato il 15 marzo 2021 ha interdetto temporaneamente gli effetti dei documenti INPS.

Una provvedimento che si aggiunge all’ordinanza del 4 marzo 2021 dello stesso Tribunale Amministrativo che ha sospeso i messaggi numeri 72 e 170 del 2021 sempre con riferimento all’esonero contributivo per il Sud, ma con riferimento all’applicazione dello sgravio anche sulla tredicesima mensilità.

Si resta quindi in attesa della pronuncia definitiva che, sicuramente, non potrà contraddire quanto riportato dal rappresentante del Governo in sede di interrogazione.

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