Lavoro interinale: chi ha un contratto di somministrazione ha diritto alla stesse ferie dei dipendenti

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza sulla causa n. C426/20 del 12 maggio 2022 ha stabilito che i lavoratori con un contratto di somministrazione hanno diritto ad un calcolo dei giorni di ferie e della relativa indennità almeno uguale a quello che verrebbe riservato agli stessi lavoratori assunti direttamente dall'azienda per lo svolgimento del medesimo lavoro con uguale durata.

Lavoro interinale: chi ha un contratto di somministrazione ha diritto alla stesse ferie dei dipendenti

Lavoro interinale, i lavoratori con contratto di somministrazione devono godere degli stessi diritti dei dipendenti in relazione al calcolo dei giorni di ferie e dell’indennità.

Le norme comunitarie vietano le disparità di trattamento per il lavoro interinale, a parità di mansioni svolte e di durata dell’impiego

A stabilirlo è la Corte di Giustizia dell’Unione Europea tramite la sentenza sulla causa n. C426/20 del 12 maggio 2022.

In conformità con la direttiva europea, dunque, i lavoratori interinali devono beneficiare, per tutta la durata della missione, delle stesse condizioni che sarebbero loro applicate se assunti direttamente dall’azienda.

Lavoro interinale: chi ha un contratto di somministrazione ha diritto alla stesse ferie dei dipendenti

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito, con la sentenza sulla causa n. C426/20 del 12 maggio 2022, che a parità di mansioni svolte chi è assunto tramite un contratto di somministrazione, cioè impiegato attraverso un’agenzia per il lavoro, deve ricevere, in relazione al calcolo dei giorni di ferie e alla relativa indennità, un trattamento almeno identico a quello che riceverebbe se assunto direttamente dall’azienda.

La sentenza deriva da una causa portoghese, per cui due lavoratori hanno presentato ricorso contro l’azienda presso la quale erano stati assunti con contratto di somministrazione.

Questi lamentano una disparità di trattamento per quanto riguarda il calcolo delle ferie e la relativa indennità.

L’azienda sostiene che il metodo da applicare sia quello previsto dal regime speciale applicabile ai lavoratori interinali, mentre gli ex-dipendenti sostengono che dovrebbero avere diritto ai giorni di ferie e all’importo dell’indennità in conformità al regime generale, cioè come se fossero stati impiegati direttamente dall’azienda.

Il giudice del lavoro portoghese del Tribunale circondariale di Braga ha espresso diversi dubbi sulla possibilità di applicare il regime speciale, in quanto non compatibile con la 2008/104/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo relativa al lavoro tramite agenzia interinale che stabilisce appunto il diritto alla parità di trattamento.

Secondo il giudice portoghese, si viene a creare una differenza di trattamento tra i lavoratori interinali e i dipendenti assunti direttamente, in quanto per i primi il diritto alle ferie e all’indennità è calcolato in maniera proporzionale alla durata del loro contratto, mentre i secondi se impiegati per le stesse mansioni e per lo stesso tempo beneficiano del regime più favorevole.

La differenza, però, non si rileva nel caso in cui il contratto di somministrazione abbia una durata inferiore ad un anno oppure se inizia nel corso di un anno civile e termina nel successivo.

Secondo il Tribunale, il regime generale è applicabile senza limiti contrattuali nel caso in cui nel contratto con l’agenzia interinale non vengano specificate le modalità di calcolo del numero di giorni di ferie e di indennità.

Lavoro interinale: i tribunali nazionali devono esprimersi in conformità con la direttiva europea

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, tramite la sentenza del 12 maggio 2022, resa nota tramite comunicato stampa, ha dichiarato che la direttiva europea e la normativa nazionale (in questo caso quella portoghese) sono in contrasto.

Se venisse applicata quest’ultima, i lavoratori con contratti di somministrazione avrebbero diritto ad una indennità inferiore.

La sentenza stabilisce quindi che:

“in un’ipotesi del genere, non si può ritenere che lavoratori tramite agenzia interinale, come i ricorrenti di cui al procedimento principale, beneficino, per la durata della loro missione presso un’impresa utilizzatrice, di condizioni di base di lavoro e l’occupazione che non sono almeno identiche a quelle che si applicherebbero loro se fossero stati direttamente impiegati da tale impresa utilizzatrice per svolgervi il medesimo lavoro per la stessa durata, cosicché non si potrebbe concludere nel senso dell’esistenza di una violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2008/104.”

Per questo motivo, in conformità con la direttiva europea, i lavoratori interinali devono beneficiare, per tutta la durata della loro missione presso l’impresa utilizzatrice, di condizioni base di lavoro almeno uguali a quelle che verrebbero loro applicate se fossero assunti direttamente dall’azienda per lo stesso lavoro della stessa durata.

Infine, il tribunale nazionale dovrà garantire il rispetto del principio di parità e verificare se il regime generale delle ferie sia applicabile a quegli interinali interessati dalla norma che prevede la proporzionalità delle ferie in base alla durata del contratto. In tal caso non ci sarebbe la violazione della direttiva.

Corte di giustizia dell’Unione europea - Comunicato stampa del 12 maggio 2022
L’indennità a titolo dei giorni di ferie annuali retribuite non godute e dell’indennità per ferie corrispondente concessa a lavoratori tramite agenzia interinale deve essere almeno identica a quella che si applicherebbe loro se fossero stati direttamente impiegati dall’impresa utilizzatrice per svolgervi il medesimo lavoro per la stessa durata.

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