Polizze catastrofali per i beni in locazione, rimborso al proprietario

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Polizze catastrofali con rimborso al proprietaro in caso di danni a beni assicurati dal locatario. Con l'approvazione degli emendamenti al DL n. 39/2025, arrivano nuovi dettagli

Polizze catastrofali per i beni in locazione, rimborso al proprietario

Polizze catastrofali in fase di revisione, per effetto dei lavori della Commissione Ambiente della Camera al DL n. 39/2025.

Nella seduta del 6 maggio si è chiuso il cerchio degli emendamenti che vanno a rivedere le regole dell’assicurazione contro i rischi catastrofali, con alcune novità di rilievo che riguardano i beni in locazione.

In caso di assicurazione di beni di terzi da parte dell’imprenditore, l’indennizzo in caso di evento catastrofale sarà corrisposto al proprietario.

Polizze catastrofali per i beni in locazione, rimborso al proprietario

L’iter di conversione del DL n. 39/2025, con il quale è stata prevista la proroga dell’obbligo di stipula delle polizze catastrofali, rappresenta l’occasione per chiarire alcuni degli aspetti controversi di una novità che ha fatto molto discutere.

In particolare, tra gli emendamenti approvati in Commissione Ambiente della Camera nel corso della seduta del 6 maggio, è interessante soffermarsi sul rapporto tra locatore e locatario.

La modifica che ha ottenuto disco verde da parte della Commissione stabilisce nello specifico che in caso di stipula della polizza da parte dell’imprenditore, per la copertura di beni di proprietà di terzi usati nella propria attività d’impresa e non già assicurati, l’indennizzo in caso di evento catastrofale sarà corrisposto al proprietario.

Questi dovrà impiegare le somme ottenute per ripristinare i beni danneggiati. In caso di inadempimento, l’imprenditore avrà diritto a una somma corrispondente al lucro cessante, per il periodo di interruzione dell’attività a causa dell’evento catastrofale, entro il limite del 40 per cento dell’indennizzo corrisposto al proprietario.

Limiti dimensionali, si torna alla vecchia classificazione

Un’ulteriore novità riguarda i criteri dimensionali da considerare sul fronte delle tempistiche per la stipula delle polizze catastrofali.

Come noto, il DL n. 39/2025 ha rimandando alla direttiva delegata 2023/2775 per quel che riguarda le micro, piccole e medie imprese.

L’emendamento richiama ora in campo la Raccomandazione n. 2003/361/CE e quindi sulla base della classificazione UE,

  • si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
  • si definisce media impresa un’impresa quelle che ha meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
  • si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Non cambiano invece le tempistiche da considerare. L’obbligo di stipula delle polizze catastrofali è prorogato:

  • al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni;
  • al 1° gennaio 2026 per le piccole e micro imprese.

Per le grandi imprese resta ferma la scadenza del 31 marzo 2025, ma con un periodo di moratoria sulle sanzioni che si applicheranno dopo 90 giorni.

In allegato il fascicolo degli emendamenti approvati.

Commissione Ambiente della Camera - resoconto seduta 6 maggio
Scarica il resoconto con gli emendamenti al DL n. 39/2025 approvati in Commissione

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