Decontribuzione Sud e somministrazione: questione al vaglio del TAR Lazio

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Decontribuzione Sud e somministrazione: il TAR Lazio, con il decreto n. 1604/2021 pubblicato il 15 marzo 2021, sospende in via cautelativa il messaggio INPS n. 72 e la circolare n. 33 del 2021 nelle parti in cui non ammettono il beneficio quando l'Agenzia non ha sede nelle aree svantaggiate. Si attende la pronuncia definitiva.

Decontribuzione Sud e somministrazione: questione al vaglio del TAR Lazio

Decontribuzione Sud: al vaglio del Tribunale Amministrativo Regionale del del Lazio la questione sulla sua corretta applicazione ai rapporti di somministrazione.

In particolare, ci si chiede se un’Agenzia interinale che non ha sede nelle aree svantaggiate indicate, ma che metta a disposizione i propri lavoratori somministrati in quelle zone, possa beneficiare comunque della decontribuzione.

Il Tribunale Amministrativo, per adesso, ha sospeso in via cautelativa con il decreto numero 1604/2021 pubblicato il 15 marzo 2021 l’efficacia di due documenti dell’INPS che regolano la materia, il messaggio numero 72 e la circolare numero 33 del 2021, nella parte in cui escludono il riconoscimento dell’agevolazione in questi casi specifici.

Decontribuzione Sud e somministrazione: questione al vaglio del TAR Lazio

Il decreto del TAR numero 1604 pubblicato il 15 marzo 2021 ha, di fatto, interdetto temporaneamente gli effetti dei documenti INPS che negavano lo sgravio contributivo alle agenzie interinali con sede al di fuori delle aree ammesse al beneficio.

TAR Lazio - decreto numero 1604 del 15 marzo 2021
Scarica il decreto sulla decontribuzione sud per contratti di somministrazione

Ma facciamo un passo indietro.

La misura della decontribuzione Sud, introdotta dall’articolo 27 del Decreto Agosto e prevista fino al 2029, consiste in un esonero dal versamento contributivo pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Si riferisce ai rapporti di lavoro subordinato, ad eccezione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che prevedono lo svolgimento dell’attività lavorativa in una delle regioni del Mezzogiorno indicate dal Decreto.

Sul riconoscimento del bonus anche ai contratti di lavoro in somministrazione si era già espressa in senso affermativo l’INPS con i citati documenti di prassi, ora impugnati. È stato, però, esplicitamente escluso il caso in cui l’Agenzia di somministrazione, che somministra lavoratori agli utilizzatori del Mezzogiorno, abbia sede principale o unità operativa al di fuori delle aree svantaggiate.

Con riferimento a questa particolare tipologia di rapporto di lavoro, infatti, l’INPS impone di considerare quale territorio di riferimento quello dell’Agenzia, in qualità di datore di lavoro, e non quello dell’utilizzatore, il soggetto presso il quale il lavoratore svolge la sua attività.

Decontribuzione Sud per Agenzie con sede nel Centro-Nord: il caso specifico

Il provvedimento cautelare del TAR del Lazio prende le mosse da un ricorso presentato da una nota agenzia interinale che, avendo sede nel Centro-Nord, non può beneficiare della decontribuzione Sud. Questa l’interpretazione data alla norma dall’INPS e dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.

Un’interpretazione che, secondo il ricorrente, risulta erronea e ingiustificata dal momento che non prende in considerazione il fatto che le società utilizzatrici dei lavoratori somministrati, per esplicito obbligo di legge, sono tenute a rimborsare integralmente i contributi previdenziali alle Agenzie di somministrazione che poi versano i relativi contributi all’INPS (artt. 35 comma 2 e 37 del D. Lgs. 5 giugno 2015, n. 81).

Ecco perché il Giudice Amministrativo ha dato ragione ai ricorrenti e ha sospeso in via cautelativa gli effetti del messaggio INPS n. 72 e della circolare n. 33 del 2021 limitatamente alle parti citate.

La sospensione, peraltro, avrà luogo fino alla decisione definitiva che il TAR del Lazio prenderà in camera di consiglio il prossimo 9 aprile 2021.

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