Crediti superbonus, compensazione con F24 anche per le imposte della stabile organizzazione

Tommaso Gavi - Imposte

Anche le imposte dovute dalla stabile organizzazione possono essere utilizzate in compensazione con i crediti del superbonus. Il passaggio non costituisce una nuova cessione. Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per la compilazione del modello F24

Crediti superbonus, compensazione con F24 anche per le imposte della stabile organizzazione

I crediti d’imposta del superbonus possono essere portati in compensazione con modello F24 anche con le imposte dovute dalla stabile organizzazione.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 397 del 27 luglio 2023, che richiama i precedenti chiarimenti sul rapporto tra incorporante e incorporata nel caso di fusione societaria e compensabilità dei crediti d’imposta relativi ai bonus edilizi.

Il passaggio delle somme tra le società, inoltre, non costituisce una nuova cessione.

Nel documento di prassi l’Amministrazione finanziaria riepiloga inoltre le istruzioni da seguire per la corretta compilazione del modello F24.

Crediti superbonus, i chiarimenti sui rapporti tra casa madre e stabile organizzazione

Continuano i chiarimenti sulla compensazione con modello F24 dei crediti derivanti dagli interventi di superbonus, oggetto già delle recenti risposte all’interpello numero 394 e numero 395 del 25 luglio scorso.

Nella precedente occasione veniva chiarito che le somme possono esser compensate con le imposte su giochi e scommesse sportive.

Nel caso della risposta all’interpello numero 397 del 27 luglio 2023, invece, l’istante chiede se la compensazione può avvenire anche con le imposte dovute da un istituto di credito che svolge la propria attività in Italia mediante una stabile organizzazione.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 397 del 27 luglio 2023
Compensazione crediti da superbonus con ritenute ed imposte sostitutive dovute, in qualità di sostituto d’imposta, da una stabile organizzazione di una società estera.

I debiti dell’attività, che svolge il ruolo di sostituto d’imposta italiano della casa madre, possono essere utilizzati nella compensazione con F24 dei crediti del superbonus?

L’Agenzia delle Entrate esprime parere positivo, dopo aver riepilogato il quadro normativo e di prassi.

Indicazioni sui rapporti tra casa madre e stabile organizzazione, così come sulla spendibilità dei crediti stabiliti dall’articolo 121 del decreto Rilancio, sono già state fornite in precedenza.

L’Amministrazione finanziaria richiama quanto di seguito riportato:

“secondo la Corte di Giustizia UE, un ’’centro di attività stabile’’ che non gode di indipendenza economica dalla casa madre non può essere considerato un soggetto autonomo, ma costituisce con essa un soggetto passivo unico”.

Come sottolineato in seguito, la Corte di Giustizia considera irrilevanti ai fini IVA le transizioni interne tra casa madre e stabile organizzazione, vista l’unitarietà giuridica del soggetto.

Sebbene la stabile organizzazione sia considerata un autonomo centro di imputazione di redditi non è titolare di un’autonoma soggettività giuridica.

Gli importi per la compensazione dei crediti del superbonus

Ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardano la compensabilità delle somme del superbonus.

Come chiarito nella precedente risposta all’interpello numero 435 del 2022, i crediti d’imposta sono compensabili:

“con tutte le entrate [...] il cui versamento per il tramite del Modello F24 è previsto, direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali, che richiamano le modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.”

A precisare quali sono le somme che possono rientrare nella compensazione è la circolare numero 24 dell’8 agosto 2020.

Nel documento di prassi pubblicato a ridosso dell’avvio del periodo agevolativo, l’Agenzia delle Entrate aveva già fornito un elenco esemplificativo degli importi con accesso alla compensazione.

Tra questi rientrano:

“le imposte sui redditi, l’IVA, l’IRAP, i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori dei lavori, i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le tasse sulle concessioni governative, le tasse scolastiche, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA, le somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell’incremento all’addizionale comunale debbono riversare all’INPS.”

Tornando sul caso specifico della fusione per incorporazione, l’Amministrazione finanziaria spiega che la società incorporante può utilizzare in compensazione i crediti che risultano nel cassetto fiscale della società incorporata.

Inoltre, tale passaggio non costituisce una nuova cessione dei crediti, dal momento che l’incorporante subentra a titolo universale in tutti i diritti dell’incorporata.

Si deve tuttavia fare attenzione nella compilazione del modello F24, per evitare che le somme utilizzate in compensazione eccedano l’importo a disposizione per la singola annualità.

Le istruzioni per la compilazione del modello F24 per la compensazione

Ai fini delle verifiche appena citate, l’Agenzia delle Entrate riepiloga le istruzioni per la corretta compilazione del modello F24 per la compensazione.

Le indicazioni sono già state anticipate della risposta all’interpello numero 153 del 2023.

Nella sezione “Contribuente” del modello devono essere indicati:

  • nel campo “codice fiscale” , il codice fiscale della società incorporante che utilizza il credito in compensazione, il cosiddetto primo codice fiscale;
  • nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” , il codice fiscale della società incorporata che ha trasferito il credito d’imposta, il cosiddetto secondo codice fiscale.

Nel secondo campo citato deve essere inserito anche il codice identificativo “62 soggetto diverso da fruitore del credito”.

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