Crediti bonus edilizi, via libera alla compensazione con le imposte su giochi e scommesse sportive

Tommaso Gavi - Imposte

I crediti d'imposta dei bonus edilizi possono essere compensati con i debiti che derivano dalle imposte sui giochi e le scommesse sportive. Lo spiega l'Agenzia delle Entrate in due diverse risposte sull'utilizzo delle somme relative agli interventi di superbonus e di altre agevolazioni

Crediti bonus edilizi, via libera alla compensazione con le imposte su giochi e scommesse sportive

I crediti d’imposta del superbonus e dei diversi bonus edilizi possono essere compensati con i debiti derivanti dal versamento delle imposte su giochi e scommesse sportive.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate in due diverse risposte all’interpello, la numero 394 e la numero 395, del 25 luglio 2023.

Sebbene gli istanti siano due soggetti diversi, l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria resta la stessa: gli importi derivanti dalle agevolazioni edilizie rientrano tra i versamenti unitari delle imposte e contributi che prevedono la possibilità di optare per la compensazione.

I soggetti dovranno utilizzare il modello F24-Accise, seguendo le apposite istruzioni per la compilazione.

Crediti bonus edilizi, via libera alla compensazione con le imposte su giochi e scommesse sportive

È permessa la compensazione dei debiti relativi alle imposte su giochi e scommesse sportive con i crediti derivanti dal superbonus e dagli altri bonus edilizi.

Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nelle risposte all’interpello numero 394 e 395 del 25 luglio.

Lo spunto nasce dai quesiti posti dai due istanti differenti. Nel primo caso, a chiedere chiarimenti sulla compensazione, è un concessionario che opera nel settore delle scommesse sportive, soggetto passivo dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse ippiche e dell’imposta unica sui giochi di abilità a distanza con vincita in denaro.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 394 del 25 luglio 2023
Compensazione - utilizzo dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi.

Nel secondo caso, invece, i chiarimenti sono richiesti da un concessionario degli apparecchi da gioco, che versa il prelievo erariale unico, PREU.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 395 del 25 luglio 2023
Compensazione dei crediti derivanti dalle agevolazioni edilizie (superbonus, ecc.)

L’Amministrazione finanziaria sposa entrambe le soluzioni proposte dagli istanti, che prevedono la possibilità di compensazione, e richiama il contesto normativo e di prassi sul tema.

La prima norma richiamata è l’articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, che regola i:

“versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.”

Il comma 2, alla lettera h-ter) prevede tale possibilità per:

“altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore.”

Chiarimenti sul tema erano stati forniti nella precedente risposta all’interpello numero 435/2022.

Il documento precisava che possono essere riscossi con modello F24 le seguenti somme:

  • quelle incluse nell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;
  • quelle previste da un decreto ministeriale emanato ai sensi della lettera h-ter del citato comma 2;
  • quelle previste espressamente da una norma di rango primario (anche secondaria/attuativa), con una formulazione che richiama l’applicazione dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

In tali ipotesi è permesso il pagamento mediante la compensazione, ad esclusione dei casi in cui è stabilito un divieto espresso.

Crediti bonus edilizi, le istruzioni e i limiti per la compensazione con modello F24-accise

Dopo aver riepilogato quali sono le somme che possono essere oggetto di compensazione e quali gli importi con cui possono essere compensate, l’Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni sui limiti e sulle istruzioni da seguire.

Le somme di competenza dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di stato devono essere inserite nell’apposita sezione del modello F24-accise.

Come spiegato nelle risposte all’interpello n. 1/2020 e n. 406/2022, tali somme possono essere utilizzate per lao compensazione con i crediti esposti in altre sezioni dello stesso modello.

Per la compensazione orizzontale si deve tenere conto del limite di 2 milioni di euro, previsto dalla Legge di Bilancio 2022.

In base a quanto previsto dall’articolo 121 del decreto Rilancio, inoltre, non è possibile fruire negli anni successivi della quota di credito non utilizzata nell’anno. Sono quindi esclusi i rimborsi futuri.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che i crediti derivanti dai bonus edilizi possono essere portati in compensazione con i debiti derivanti dall’imposta unica sulle scommesse e dall’imposta unica sui giochi, così come con gli importi a debito dovuti a titolo di PREU (prelievo erariale unico).

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