Superbonus per i lavori trainati anche a chi non paga le spese dei trainanti

Via libera al superbonus per i lavori trainati anche a chi non paga le spese relative ai lavori trainanti. Non è necessario che i soggetti che sostengono i costi siano gli stessi. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco del 15 giugno 2022.

Superbonus per i lavori trainati anche a chi non paga le spese dei trainanti

Il superbonus spetta per i lavori trainati anche a chi non paga le spese per gli interventi trainanti.

Non è quindi necessario che per beneficiare dell’agevolazione vi sia corrispondenza tra chi ha sostenuto i costi per le due diverse tipologie di intervento, ma l’unica regola da seguire è il sostenimento delle spese per le quali si intende fruire dell’agevolazione.

È l’Agenzia delle Entrate a fornire nuovi chiarimenti nell’ambito del superbonus, nel corso dello speciale Telefisco, il convegno organizzato dal Sole24Ore e tenutosi il 15 giugno 2022.

Superbonus per i lavori trainati anche a chi non paga le spese dei trainanti

In caso di lavori in condominio, l’assemblea può autorizzare un solo soggetto a farsi carico di tutte le spese necessarie per i lavori trainanti che consentono di raggiungere i requisiti richiesti, senza che questo precluda l’accesso all’agevolazione per gli interventi trainati sui singoli appartamenti.

Il superbonus del 110 per cento non guarda infatti a chi si fa carico dei costi per l’esecuzione dei lavori, ma alle condizioni dell’immobile.

Se su questo sono quindi effettuati lavori trainanti si aprono le porte per l’esecuzione degli interventi trainati senza necessità che vi sia corrispondenza tra chi sostiene le spese relative alle due diverse tipologie di opere.

Dal quesito posto durante lo speciale Telefisco 2022 si evince quindi che anche i condomini che decidono di non farsi carico dei costi per la riqualificazione dell’edificio nel suo complesso potranno sfruttare la chance di accedere al superbonus per i lavori trainati nel proprio appartamento.

Si ricorda infatti che il superbonus spetta anche per gli ulteriori interventi eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei lavori principali di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o antisismici.

In merito al requisito dell’esecuzione congiunta, è necessario che le date delle spese sostenute per i lavori trainati siano ricomprese nell’intervallo di tempo previsto dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori trainanti.

Superbonus, a pagare le spese di lavori trainati e trainanti possono essere soggetti diversi

L’esecuzione congiunta di lavori trainanti e trainati ai fini del superbonus non richiede dunque che vi sia necessariamente corrispondenza tra chi paga l’una e l’altra categoria di lavori.

Un chiarimento importante nell’ambito dei lavori condominiali, ma anche nelle altre casistiche e che consente di ottimizzare anche la gestione della capienza fiscale in caso di utilizzo del superbonus e dei bonus collegati in dichiarazione dei redditi.

Come posto in evidenza dall’Agenzia delle Entrate, è quindi ad esempio possibile per i coniugi suddividersi le spese in relazione ai lavori trainanti sul condominio e ai lavori trainati sulla singola unità immobiliare.

Tra gli altri chiarimenti forniti anche quelli in merito agli errori contenuti nella comunicazione per la cessione del credito.

Entro il giorno 5 del mese successivo all’invio della comunicazione per l’esercizio dell’opzione è possibile effettuare una nuova trasmissione sostitutiva della precedente.

Per gli errori scoperti dopo i 5 giorni si dovranno seguire le istruzioni che saranno fornite da una circolare dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.

L’Agenzia ha intanto anticipato che in caso di errori formali che non incidono sull’importo del credito, ad esempio errori relativi a dati catastali, SAL e tipologia di cessionari, il contribuente non vedrà precluso l’accesso all’agevolazione ma le correzioni devono in ogni caso essere segnalate all’Agenzia delle Entrate.

Diverso è invece il caso di errori sostanziali, ovvero quelli che incidono sulla determinazione dell’importo.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate fornirà le istruzioni da seguire per i più frequenti casi.

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