La flat tax del concordato preventivo biennale per le partite IVA non va confusa con la maggiorazione richiesta per gli acconti, ecco cosa fare nella dichiarazione dei redditi 2025

Consulenti e contribuenti si stanno confrontando per la prima volta, nel modello Redditi 2025, con l’applicazione pratica del concordato preventivo biennale per le partite IVA.
Un aspetto che spesso genera incertezza e confusione è il rapporto tra la maggiorazione d’acconto richiesta lo scorso anno, a seguito dell’adesione al concordato, e la cosiddetta flat tax concordato.
Sebbene il meccanismo di calcolo appaia simile, ed in alcuni casi le percentuali da applicare siano coincidenti, la natura e la gestione in dichiarazione dei redditi sono profondamente diverse.
La “Flat Tax” sul maggior reddito concordato
La cd tassa piatta sul maggior reddito concordato, prevista dal decreto legislativo numero 13/2024, consente di scegliere se tassare ad aliquota fissa i maggiori redditi concordati per il 2024, rispetto ai corrispondenti redditi dichiarati nel 2023.
I soggetti ISA, su base opzionale, per i periodi d’imposta oggetto di concordato, potranno assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del D.Lgs. 13/2024, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese. L’aliquota applicabile varia in base al punteggio ISA conseguito nel periodo d’imposta precedente il biennio concordatario:
- ISA pari o superiore a 8: aliquota del 10%
- ISA pari o superiore a 6, ma inferiore a 8: aliquota del 12%
- ISA inferiore a 6: aliquota del 15%
Una disposizione analoga era stata introdotta per i forfettari; in questo caso l’aliquota è pari al 10% (o 3% se nuova iniziativa produttiva).
Indipendentemente dall’aliquota applicabile, la “tassa piatta concordato” è un’imposta sostitutiva che assolve le imposte dovute, per il 2024, sul reddito concordato (più precisamente, su quella parte di reddito che eccede il dichiarato nel 2023).
La maggiorazione d’acconto
La flat tax non deve essere confusa con la quota parte di acconto “aggiuntivo” il cui versamento è stato richiesto ai contribuenti che hanno espresso adesione al concordato.
Tale maggiorazione prevedeva il versamento, alla scadenza prevista per il secondo acconto, di una somma anch’essa calcolata sulla differenza tra il reddito concordato per il 2024 e quello dichiarato per il 2023.
Per i soggetti ISA la maggiorazione d’acconto era pari:
- al 10% per le imposte sui redditi;
- e 3% per l’IRAP.
Per i contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario, invece, la maggiorazione di acconto, sempre da calcolarsi sul maggior reddito concordato per il 2024 rispetto a quello dichiarato nel 2023, era da calcolarsi al 10%, oppure 3% se forfettario “start-up”.
Indipendentemente dal meccanismo di calcolo, la maggiorazione acconti è una parte degli acconti di imposta versati per il 2024, a valere sull’imposta “principale” cui si riferiscono, e quindi, per esempio, acconti IRES per le società di capitali, acconto IRPEF per le persone fisiche in regime ordinario, acconto imposta sostitutiva forfetari per i contribuenti aderenti a tale regime.
L’esposizione del modello redditi 2025
Per comprendere la logica espositiva della maggiorazione d’acconto e dell’imposta sostitutiva incrementale nel modello Redditi 2025 occorre comprendere la sostanziale differenza che sussiste nelle due voci:
- la maggiorazione d’acconto è un mero anticipo d’imposta. Essa è una quota aggiuntiva degli acconti dovuti per l’imposta sui redditi tipicamente applicabile al contribuente
- la flat tax incrementale è, invece, una vera e propria imposta sostitutiva applicata su una base imponibile specifica (il maggior reddito concordato). Su questa specifica imposta non sono stati versati acconti autonomi.
Questo significa che, nel Modello Redditi 2025, i contribuenti che hanno optato per la «flat tax» incrementale dovranno liquidare a debito tale imposta sostitutiva. Gli acconti versati, inclusa la maggiorazione d’acconto, andranno a scomputo dell’imposta sui redditi «ordinaria» (sia essa l’IRPEF, l’IRES o l’imposta sostitutiva del regime forfettario).
In sintesi:
- La flat tax concordato, se il contribuente sceglie di applicarla, non potrà che risultare a debito del contribuente stesso. Quanto alle modalità di versamento, è bene ricordare che nel caso dei soggetti trasparenti (SNC, associazioni professionali, SRL che hanno optato per la trasparenza) l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva viene fatta dal soggetto principale (società, associazione), ma il versamento della tassa piatta viene eseguito da ciascun socio o associato con la propria dichiarazione dei redditi;
- La maggiorazione d’acconti versata a novembre 2024 deve essere sempre indicata nel rigo acconti versati, in sommatoria con gli acconti ordinariamente dovuti e versati con criterio storico.
Chiaramente il contribuente può (anche a seguito della maggiorazione d’acconti versata) maturare un credito quanto al tributo principale (es. IRES, IRPEF, imposta sostitutiva forfetario); tale credito può essere utilizzato in compensazione, con le regole ed i vincoli ordinari, anche per il versamento della flat tax concordato.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Flat tax CPB e maggiorazione acconti non devono essere confusi