Disoccupazione agricola: a chi spetta e come funziona? Le regole INPS

Alessio Mauro - Leggi e prassi

Come funziona la prestazione INPS per la disoccupazione in agricoltura? Beneficiari, requisiti, importi e domanda

Disoccupazione agricola: a chi spetta e come funziona? Le regole INPS

Nel settore agricoltura, gli operai agricoli ma anche piccoli coloni, coltivatori diretti e altre categorie di lavoratori e lavoratrici non hanno accesso alla NASpI ma all’indennità di disoccupazione agricola.

Si tratta della prestazione INPS che viene erogata in unica soluzione per i lavoratori agricoli dipendenti per le giornate in cui non si è svolta attività lavorativa per cause involontarie. Va richiesta e viene erogata nel corso dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione involontaria del rapporto e il pagamento avviene in un’unica soluzione.

Vediamo come funziona, chi può ottenerla e come richiederla all’INPS.

Cos’è e a chi è rivolta

L’indennità di disoccupazione agricola è la prestazione INPS riconosciuta ai lavoratori e alle lavoratrici agricole dipendenti e figure equiparate per le giornate in cui non si è svolta attività lavorativa per cause involontarie.

Nello specifico spetta a:

  • operai agricoli:
    • a tempo determinato, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti nell’anno di competenza della prestazione;
    • a tempo indeterminato, assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, con periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro. (Dal 2022, gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti di cooperative e consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici non accedono più alla disoccupazione agricola ma alla NASpI);
  • piccoli coloni;
  • compartecipanti familiari;
  • piccoli coltivatori diretti che integrano l’iscrizione negli elenchi nominativi con versamenti volontari fino a 51 giornate.

Per quanto riguarda i lavoratori agricoli dipendenti, l’indennità spetta in presenza dei seguenti requisiti:

  • almeno 2 anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, nel dettaglio:
    • iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli OTD o lavoro agricolo con qualifica OTI per almeno 2 anni prima della domanda;
    • iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli OTD o lavoro agricolo con qualifica OTI per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione.
  • almeno 102 contributi giornalieri nel biennio che comprende l’anno di competenza dell’indennità e l’anno precedente (possibile anche il cumulo di contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola, purché non prevalente). Sono utilizzabili anche i contributi figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale all’interno di detto biennio.

In caso di possesso dei requisiti le dimissioni non impediscono la fruizione dell’indennità per:

  • lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (300 giorni prima della data presunta del parto, dalla data di gestazione e fino al compimento del primo anno di età del bambino);
  • padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del primo anno di età del bambino.

Per i lavoratori che si dimettono per giusta causa è invece previsto il pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione.

Come indicato dall’INPS nella pagina del sito istituzionale dedicata alla prestazione, l’indennità non spetta:

  • se la domanda è presentata oltre il termine previsto;
  • agli iscritti delle gestioni autonome o della Gestione Separata (per l’intero anno o per parte dell’anno ma con un numero di giornate lavorative superiore a quelle di attività lavorativa dipendente che rientrano nel periodo di iscrizione);
  • ai titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione. In caso di pensionamento durante l’anno, l’indennità viene ricalcolata rispetto al numero di mesi precedenti la pensione;
  • se risulta prevalente l’attività di lavoro dipendente non agricolo nell’anno o nel biennio antecedente la domanda;
  • in caso di dimissioni volontarie. Con esclusione di lavoratrici madri o lavoratori padri che si dimettono nel corso del periodo successivo al parto o per giusta causa;
  • ai cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

Come funziona e quanto spetta

La durata dell’indennità è pari al numero di giornate lavorate, per un massimo di 365 giorni all’anno, al netto di giornate di lavoro:

  • dipendente agricolo e non agricolo;
  • in proprio, agricolo e non agricolo;
  • indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
  • non indennizzabili, come le giornate relative al periodo di espatrio in paese extracomunitario non convenzionato per soggiorno breve e non definitivo eccedenti i 90 giorni nell’anno di competenza della prestazione.

L’importo spettante è pagato dall’INPS in un’unica soluzione ed è pari a:

  • al 40 per cento della retribuzione di riferimento, con trattenuta del 9 per cento a titolo di contributo di solidarietà, per un massimo di 150 giorni per gli operai agricoli a tempo determinato;
  • al 30 per cento della retribuzione effettiva, senza trattenuta per contributo di solidarietà, per gli operai agricoli a tempo indeterminato.

Il pagamento della prestazione determina l’accredito di contribuzione figurativa. Al momento della presentazione della domanda, è possibile richiedere l’Assegno al Nucleo Familiare (ANF) entro il limite di prescrizione retroattiva di cinque anni, secondo i criteri illustrati dall’INPS nella citata pagina web.

Come e quando fare domanda

La domanda per la disoccupazione agricola deve essere inviata entro una specifica finestra annuale, pena la decadenza dal diritto. La richiesta, infatti, può essere presentata dall’interessato o dai suoi eredi a partire dal 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento di disoccupazione. Per gli eventi del 2025, quindi, si potrà inviare dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2026.

Se la scadenza del 31 marzo coincide con la domenica o festivi il nuovo termine slitta al primo giorno lavorativo successivo.

La domanda può essere presentata online all’INPS, accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE, CND o eIDAS.

In alternativa è possibile rivolgersi:

  • al Contact center, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
  • agli enti di patronato.

L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS con:

  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • accredito su libretto postale;
  • carta di pagamento dotata di IBAN;
  • con bonifico domiciliato presso un ufficio postale nello stesso CAP di residenza o domicilio del richiedente.

Nel caso di pagamento su conto corrente/libretto postale/carta di pagamento è necessario indicare l’IBAN, che deve essere intestato o cointestato al richiedente la prestazione.

La disoccupazione agricola per i periodi di CISOA per emergenze climatiche

Il cosiddetto decreto ex Ilva, il n. 92/2025, con “Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi” ha previsto alcune importanti novità per l’indennità di disoccupazione agricola.

Nello specifico, l’articolo 10-bis, nel disciplinare le misure di cassa integrazione per il caldo e altri eventi climatici straordinari, dispone che per le sospensioni o le riduzioni dell’attività lavorativa in agricoltura effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025, la CISOA (cassa integrazione speciale operai agricoli) per intemperie stagionali è riconosciuta agli OTI e agli OTD anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto, a prescindere dal raggiungimento del requisito di 181 giornate lavorative.

Tali periodi di CISOA, inoltre, non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate nell’anno e sono equiparati al lavoro ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola.

Nella circolare n. 149/2025, l’INPS precisa che l’equiparazione al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola si applica solamente ai casi di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.

Destinatari di tale disposizione sono in particolare gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato assunti o licenziati nel 2025. L’equiparazione al lavoro prevista dal citato decreto è utile ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di 102 giornate di lavoro svolte nel biennio.

Come detto, l’indennità di disoccupazione agricola, in presenza di tutti i prescritti requisiti, è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno di competenza, entro il limite di 365, dal quale sono detratti i periodi di lavoro agricolo e non agricolo dipendente e autonomo, le giornate indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio) e quelle non indennizzabili.

Ai fini del calcolo dell’indennità riferita all’anno 2025, dunque, alle giornate di lavoro effettivo sono aggiunti i periodi di CISOA fruiti nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025.

Dato che l’indennità può essere erogata solo in relazione alle giornate dell’anno non coperte da alcun tipo di contribuzione, l’incremento delle giornate di lavoro ottenuto sommando i periodi di CISOA a quelli di lavoro effettivo determina un beneficio in termini di giornate indennizzabili per disoccupazione agricola solo per i lavoratori per cui la predetta somma non supera il limite di 182 giornate per il 2025.

Superato tale limite, infatti, il beneficio previsto dal decreto ex Ilva viene neutralizzato. Questo perché il totale delle giornate di lavoro, sommato alle giornate già indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio) e a quelle indennizzate a titolo di disoccupazione agricola non può superare il limite di capienza di 365 giornate con riferimento al 2025.

INPS - Circolare n. 149 del 3 dicembre 2025
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