Coronavirus, cosa rischia chi non rispetta le norme di sicurezza sul lavoro: le sanzioni

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Coronavirus, cosa rischia chi non rispetta le norme di sicurezza sul lavoro e quali sono le sanzioni previste? Il profilo delle conseguenze in capo all'imprenditore che omette di adottare le misure previste dal Protocollo di Sicurezza è analizzato dai Consulenti del Lavoro. La violazione è punita a livello penale, non solo nei confronti dei dipendenti ma anche degli utenti esterni, come i fornitori. Facciamo il punto sull'approfondimento del 7 maggio 2020.

Coronavirus, cosa rischia chi non rispetta le norme di sicurezza sul lavoro: le sanzioni

Coronavirus, quali sono i rischi e le sanzioni previste nel caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro?

Il tema è complesso ed un’analisi delle conseguenze per l’imprenditore è contenuta nell’approfondimento pubblicato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro il 7 maggio 2020.

I cardini delle conseguenze per il datore di lavoro che non adotta le misure idonee a garantire la sicurezza del lavoratore sono contenute nell’articolo 2087 del codice civile, da leggere coordinando sanzioni e doveri ormai cristallizzati con il “telaio normativo” costituito dai decreti legge, DPCM e Protocolli condivisi emanati in considerazione dell’emergenza coronavirus.

Alle regole emanate per l’emergenza coronavirus si unisce poi il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro, che prevede sanzioni pesanti nel caso di mancata adozione delle misure per garantire la sicurezza di lavoratori, clienti e fornitori.

Nel caso di mancata adozione delle misure per il contrasto alla diffusione del coronavirus sui luoghi di lavoro le conseguenze per l’imprenditore toccano anche profili penali.

Coronavirus, cosa rischia chi non rispetta le norme di sicurezza sul lavoro: dai Consulenti del Lavoro un’analisi delle sanzioni

Non sono raccomandazione ma obblighi precisi quelli previsti dal Protocollo per la sicurezza siglato da Governo e sindacati per il contrasto alla diffusione del coronavirus sul lavoro.

Il Protocollo aggiornato il 24 aprile 2020 ed assorbito nelle linee guida INAIL alla sicurezza ai tempi del Covid-19, obbliga i datori di lavoro ad adottare le seguenti misure di sicurezza:

  • informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità;
  • regolamentare le “modalità di ingresso in azienda” dei lavoratori, dei “fornitori esterni”, dei “trasportatori” e dei “visitatori” (ad esempio, imprese di pulizie e di manutenzione);
  • effettuare “pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago”;
  • imporre che “le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani” e usino “dispositivi di protezione individuale”;
  • disciplinare l’accesso “agli spazi comuni” dell’azienda e la permanenza in essi; “gli spostamenti interni, le riunioni e gli eventi interni”, così come “l’entrata e l’uscita dei dipendenti”;
  • far proseguire “la sorveglianza sanitaria (…) perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale:sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio”.

Il mancato rispetto delle misure di sicurezza emanate per ridurre il rischio di contagio da coronavirus negli ambienti di lavoro è punito da sanzioni penali ed amministrative, disciplinate dall’ex articolo 4 del decreto legge n. 19/2020, ovvero:

  • con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 (salvo che il fatto non costituisca reato);
  • sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni nel caso di mancata adozione delle misure per garantire il rispetto della distanza interpersonale e mancata messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali nei casi di impossibilità di garantire il distanziamento.

Nel Protocollo siglato dal Governo e dai sindacati si legge inoltre che per l’impresa che non assicura adeguati livelli di protezione è prevista la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Contrasto alla diffusione del Covid-19 sui luoghi di lavoro - rischi e sanzioni per l’imprenditore
Approfondimento Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 7 maggio 2020

Coronavirus, sanzioni penali per l’impresa che non adotta le misure di sicurezza sul lavoro

L’analisi fornita dai Consulenti del Lavoro, alla quale si rimanda per un quadro completo, si sofferma in particolar modo sulle conseguenti penali per l’imprenditore.

La mancata attuazione delle misure di protezione previste nel Protocollo, evidenzia il documento, potrebbe avere riflessi di natura penale sia ai sensi del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (adottato con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successivi aggiornamenti) sia nell’ipotesi in cui da tale inosservanza derivassero conseguenze dannose ai lavoratori.

Le misure di precauzione che le imprese devono adottare secondo le indicazioni del Protocollo per la riduzione dei rischi da Covid-19 sul lavoro rientrano tra quelle previste dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, ed in particolare dal comma 1 dell’articolo 18.

La trasgressione dell’obbligo di “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale”, è punita, ai sensi dell’articolo 55, comma 5, lettera d) del medesimo decreto legislativo, con la pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.664,00 a 6.576,00 euro.

Un’altra norma del D.Lgs. n. 81/2008 prevede inoltre che “la mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione” (anche se non si è verificato alcun infortunio sul lavoro “da infezione”), portano all’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 282, cioè l’arresto da tre a sei mesi o la multa da 2.740,00 a 7.014,00 euro.

Coronavirus, responsabilità penale dell’imprenditore non solo verso dipendenti ma anche clienti e fornitore

Al Protocollo per la sicurezza e al Testo Unico n. 81/2008 si aggiunge poi il Codice Civile che, all’articolo 2087, prevede:

“l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Una norma che evidenzia la responsabilità penale del datore di lavoro che, anche in mancanza di un fatto lesivo, non abbia adottato i protocolli per la protezione e la sicurezza dei dipendenti.

Si evince quindi che l’adozione delle misure per evitare il rischio di contagio da coronavirus non è tanto una raccomandazione, ma un obbligo per il datore di lavoro, già cristallizzato dalla normativa di riferimento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Come evidenziato dai Consulenti del Lavoro:

“Non vi è, infatti, alcun dubbio che le misure sopra delineate sono da ricomprendere tra le misure antinfortunistiche che il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l’obbligo di predisporre in virtù della generale disposizione di cui all’articolo 2087 del codice civile. Ora, poiché all’imprenditore la legge attribuisce il ruolo di garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro, la mancata adozione di strumenti e di misure idonee a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro integra le fattispecie di reato contenute nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, adottato con il citato D.Lgs. n. 81/2008.”

La responsabilità dell’imprenditore non riguarda soltanto i dipendenti, ma anche tutti quei soggetti che vengano in contatto con le persone e l’ambiente in cui è svolta l’attività professionale (ad esempio i clienti e i fornitori).

L’adozione delle misure di sicurezza serve non solo a tutelare i lavoratori, ma anche soggetti terzi.

Dall’approfondimento della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro emerge quindi un aspetto di fondamentale importanza: non è il coronavirus ad aver inasprito le regole in materia di sicurezza, ma è l’insieme della normativa consolidatasi negli anni a fissare i contorni di sanzioni e conseguenze per chi non adotta misure idonee a tutelare la salute di dipendenti, clienti e fornitori.

Coronavirus, scudo penale per l’imprenditore diligente

In chiusura, non si può che evidenziare la necessità di tutelare quegli imprenditori che adottino tutte le misure idonee a garantire il rispetto delle misure di sicurezza.

Il coronavirus è una malattia nuova e poco conosciuta, e sono ancora molti i dubbi sulle modalità di contagio. Proprio per questo, e a fronte dei rischi anche penali previsti per le imprese, anche dall’INAIL è arrivata la proposta di uno scudo per i datori di lavoro diligenti, che hanno posto in essere tutte le misure per ridurre il rischio contagio.

L’apertura è arrivata dal Direttore Generale INAIL, Giuseppe Lucibello, considerando il pesante profilo di rischio sul fronte penale per gli imprenditori.

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