Coronavirus e fase 2: le istruzioni INAIL sul ruolo del medico competente in azienda

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Coronavirus e fase 2, con la notizia del 5 maggio 2020 l'INAIL spiega qual è il ruolo del medico competente in azienda durante l'emergenza: la collaborazione con il datore di lavoro per la sorveglianza sanitaria e la valutazione dei rischi. I compiti sono riportati nella circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020.

Coronavirus e fase 2: le istruzioni INAIL sul ruolo del medico competente in azienda

Coronavirus e fase 2: con la notizia del 5 maggio 2020, l’INAIL spiega quali sono i compiti del medico competente in azienda.

Il ruolo del medico è fondamentale soprattutto nella ripresa delle attività soprattutto per la corretta informazione sul fenomeno virale e sulla collaborazione con il datore di lavoro per la valutazione dei rischi sul luogo di lavoro.

Le funzioni del medico sono spiegate nel dettagli dalla circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020.

Oltre alla sorveglianza sanitaria, il medico competente è un consulente globale che deve valutare anche i rischi a livello psicosociale.

Coronavirus e fase 2, le istruzioni INAIL sui compiti del medico in azienda: informazione e valutazione dei rischi

Con la fase 2 dell’emergenza sanitaria coronavirus, la riapertura di molte aziende rende ancora più importante il ruolo del medico competente.

Nella notizia del 5 maggio 2020 l’INAIL riporta i principali compiti della figura sanitaria, sulla base di quanto indicato nella circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020.

Ministero della Salute - Circolare del 29 aprile 2020
Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.

Le indicazioni della circolare nascono dall’esigenza di precisare quanto previsto già nel “Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti lavorativi”, sottoscritto con le parti sociali il 14 marzo scorso e integrato il 24 aprile.

A questo accordo si aggiunge il documento tecnico INAIL “sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, approvato il 9 aprile scorso dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile.

La figura del medico competente assume il ruolo di consulente globale del datore di lavoro.

Oltre alla tutela sanitaria delle attività ordinarie, nel periodo di emergenza coronavirus tale figura deve essere coinvolta nelle attività di informazione e formazione dei lavoratori sul rischio di contagio.

Il compito informativo di aggiornamento ha l’obiettivo di contrastare le fake news che favoriscono occasioni di contagio.

In questo senso le informazioni che devono essere fornite ai lavoratori riguardano, tra le altre, le seguenti:

  • l’obbligo di rimanere a casa in presenza di febbre superiore ai 37,5° o di altri sintomi influenzali come tosse e difficoltà respiratorie;
  • l’obbligo di comunicazione di tali condizioni al proprio medico di medicina generale;
  • l’obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avvenuti nei 14 giorni precedenti, restando al proprio domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria;
  • l’obbligo di avviso tempestivo al datore di lavoro sull’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale rilevato successivamente all’ingresso in azienda.

Il medico competente deve inoltre informare sulle misure per accedere in azienda, nello specifico riguardo ai seguenti aspetti:

  • il mantenimento della distanza di sicurezza;
  • il divieto di assembramento;
  • le regole d’igiene delle mani;
  • l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.

Coronavirus e fase 2, le istruzioni INAIL per il medico competente: sorveglianza sanitaria e rischi psicosociali

Tra i compiti del medico competente di particolare importanza per la fase 2 dell’emergenza coronavirus c’è la sorveglianza sanitaria.

La circolare del Ministero della Salute fornisce istruzioni sulle azioni da intraprendere per garantire la sicurezza.

Le visite mediche, ad esempio, dovranno essere scaglionate: i turni devono evitare i possibili assembramenti.

Devono essere osservate le misure igieniche indicate dal Ministero della Salute e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Le visite devono inoltre essere effettuate nell’infermeria aziendale o in altri ambienti con spazi adeguati e ventilati, che permettano il rispetto del distanziamento interpersonale.

Nella circolare viene ribadito l’obbligo di utilizzo di mascherine e di altri dispositivi di protezione individuale.

Deve essere data priorità alle visite urgenti ed indifferibili:

  • quelle preventive;
  • quelle su richiesta del lavoratore o effettuate in occasione del cambio di mansione;
  • la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo un’assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.

Come già anticipato tra i compiti del medico competente c’è quello della valutazione dei rischi in base all’articolo 28 del decreto legislativo 81/2008.

Tali rischi comprendono anche quelli psicosociali legati al lavoro a distanza: è previsto che il medico competente collabori con il datore di lavoro nell’individuazione di strumenti e contenuti informativi e formativi per i lavoratori, anche per contribuire a evitare l’isolamento sociale e a tutela del benessere psico-fisico.

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