Contratto d’affitto, proroga a metà per l’imposta di registro

Anna Maria D’Andrea - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Contratto d'affitto, proroga dell'imposta di registro a metà: la sospensione dal versamento si applica esclusivamente nel caso di rinvio della richiesta di registrazione. Nessuna proroga invece per le rate relative alle annualità successive. I chiarimenti nella circolare n. 8 dell'Agenzia delle Entrate pubblicata il 3 aprile 2020.

Contratto d'affitto, proroga a metà per l'imposta di registro

Contratto d’affitto, proroga per l’imposta di registro esclusivamente se il contribuente si avvale della sospensione del termine per la registrazione.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8 del 3 aprile 2020, risponde ad alcuni quesiti trasmessi da contribuenti e professionisti in merito all’applicazione delle misure previste dal Decreto Cura Italia.

Dal bonus di 100 euro per i dipendenti, fino al credito d’imposta sugli affitti di marzo, passando per i termini di emissione di fattura e scontrini elettronici, l’Agenzia delle Entrate fornisce la propria interpretazione su alcuni quesiti di natura operativa.

Uno tra questi riguarda gli adempimenti legati ai contratti d’affitto. Il versamento dell’imposta di registro è prorogato al 30 giugno 2020 esclusivamente nel caso di differimento del termine di registrazione.

L’adempimento rientra tra quelli in scadenza tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020 prorogati dal Decreto Cura Italia.

Non c’è una proroga specifica per il versamento dell’imposta di registro. Le rate delle annualità successive dovranno essere pagate entro le scadenze ordinarie.

Contratto d’affitto, proroga imposta di registro al 30 giugno 2020 solo con il rinvio della registrazione

L’articolo 62 del Decreto Cura Italia ha disposto la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall’effettuazione di ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, con scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Una proroga ampia, che si applica anche alla scadenza per la registrazione del contratto d’affitto. Se il termine è fissato nel periodo temporale sopra indicato, è possibile usufruire della sospensione e della proroga al 30 giugno 2020.

Soltanto in tal caso si applica la proroga della scadenza dell’imposta di registro. A fare la differenza è quindi la scelta del contribuente.

Proroga imposta di registro: pagamento legato alla registrazione del contratto

Il pagamento dell’imposta di registro è subordinato alla richiesta di registrazione del contratto da parte del contribuente. Se questi si avvale della sospensione, e non richiede la registrazione, non scatta quindi il presupposto impositivo.

Al contrario, se il contribuente - nonostante il beneficio della sospensione - chiede la registrazione dei contratti resta dovuto il relativo versamento dell’imposta.

Secondo quanto contenuto nella circolare n. 8 dell’Agenzia delle Entrate appare quindi evidente che non c’è una proroga specifica per il versamento dell’imposta di registro.

Lo conferma il fatto che, a chiusura della propria risposta interpretativa, l’Agenzia chiarisce che si pagano entro le scadenze ordinarie le rate successive dell’imposta di registro dovuta per i contratti già registrati.

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