Emissione fattura e scontrino, termini fuori dalla sospensione: la circolare sul DL Cura Italia

Emissione fattura e scontrino, termini esclusi dalla sospensione, eccezioni previste solo per la trasmissione telematica dei corrispettivi: con la circolare numero 8 del 3 aprile 2020, l'Agenzia delle Entrate fa luce sul DL Cura Italia. Dalla proroga di versamenti e adempimenti al bonus 100 euro dipendenti: una bussola per orientarsi durante questo periodo di emergenza coronavirus dal punto di vista del Fisco.

Emissione fattura e scontrino, termini fuori dalla sospensione: la circolare sul DL Cura Italia

Emissione fattura e scontrino, termini esclusi dalla sospensione, alcuni casi di eccezione riguardano solo la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Nessuna proroga degli adempimenti collegati all’emissione dei documenti anche per tutelare l’esercizio di alcuni diritti fiscalmente riconosciuti dei contribuenti, come la detrazione dell’IVA o la deducibilità dei costi.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 8 del 3 aprile 2020. Tra gli adempimenti tributari sospesi rientra anche quello dell’emissione delle fatture o, in alternativa, è possibile appellarsi alla causa di forza maggiore che impedisce di assolvere correttamente all’obbligo?

Su questo quesito e su una serie di altri interrogativi, nati dalle novità del DL Cura Italia, il documento prova a fare luce.

Dalla proroga di versamenti e adempimenti al bonus 100 euro dipendenti, passando per il credito di imposta affitti: con la formula del botta e risposta, la circolare numero 8 del 2020 è un manuale di istruzioni per orientarsi tra gli impegni cool Fisco in questo momento di emergenza coronavirus.

Le 76 pagine di chiarimenti sono organizzate in quattro macro sezioni:

  • proroga e sospensione termini per versamenti e altri adempimenti;
  • sospensione attività enti impositori, versamento carichi affidati all’agente della riscossione e termini procedimenti tributati;
  • misure specifiche a sostegno delle imprese (bonus affitti);
  • misure specifiche a sostegno dei lavoratori (bonus 100 euro dipendenti).
Agenzia delle Entrate - Circolare numero 8 del 3 aprile 2020
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Risposte a quesiti.

Fattura elettronica e non, emissione esclusa dalla sospensione del DL Cura Italia: chiarimenti AdE nella circolare numero 8 del 2020

Dall’approvazione del DL Cura Italia, il 17 marzo, che ha previsto una sospensione degli adempimenti, in tanti si sono posti il dubbio sulla possibilità di beneficiare di una proroga anche per l’emissione della fattura, elettronica e cartacea, in particolare in caso di chiusura dell’attività.

Con la circolare numero 8 del 3 aprile 2020, arriva il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate: l’emissione delle fatture non rientra tra gli adempimenti attualmente sospesi.

Il documento, inoltre, pone l’accento sulla necessità di tutelare anche i diritti dei contribuenti che hanno bisogno dei documenti fiscali per esercitare alcuni loro diritti, come la detrazione IVA, o per adempiere ad alcuni doveri:

“Occorre rilevare che l’emissione della fattura (analogica od elettronica), in quanto documento destinato alla controparte contrattuale, è anche necessaria per adempiere a taluni obblighi nascenti dal Decreto (cfr., ad esempio, la necessità di omettere l’indicazione della ritenuta d’acconto in fattura (analogica o elettronica) prevista dall’articolo 62 del decreto, così come illustrato nella risposta n. 1.13 di cui al seguito del presente documento di prassi in tema di Ritenute compensi lavoro autonomo/provvigioni)”.

Nel motivare la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate riporta il riferimento normativo cardine, l’articolo 21, comma 4, del Decreto IVA, che fissa i tempi di emissione della fattura in 12 giorni.

Nel caso di interruzione delle attività dall’11 marzo, come previsto dal DPCM che ha disposto lo stop, con operazioni effettuate nei dodici giorni antecedenti nel caso in cui, alla data di interruzione, il cedente/prestatore non avesse ancora emesso alcuna fattura, e considerando la possibilità di fare ricorso a quella differita, l’Agenzia delle Entrate individua comunque due strade possibili per essere in regola:

  • se non obbligato alla fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio potrebbe emettere una fattura analogica o in formato elettronico (dunque anche in “.pdf” o cartacea con successiva digitalizzazione, ad esempio, tramite scanner) ed inviarla al cessionario/committente via posta elettronica, certificata o meno;
  • se tenuto alla fattura elettronica, potrebbe utilizzare uno dei software gratuiti offerti dall’Agenzia delle entrateper predisporre ed inviare il documento.

Emissione fattura in ritardo per cause di forza maggiore durante l’emergenza coronavirus? I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La domanda posta all’Agenzia delle Entrate richiama, poi, anche l’articolo 6 del decreto legislativo numero 472 del 18 dicembre 1997, secondo cui “non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”.

C’è la possibilità di beneficiare di una sorta di proroga per cause di forza maggiore in questo periodo di emergenza coronavirus?

Da questo punto di vista non c’è una chiusura totale: si ammette la possibilità di tenerne conto “qualora l’Ufficio competente alla valutazione della ricorrenza degli elementi della forza maggiore ne ravvisi la sussistenza nel caso concreto”.

Nella circolare numero 8 del 2020, l’Agenzia delle Entrate richiama la linea stabilita dalla Corte di Cassazione:

“La nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi”.

L’accento è posto sul fatto che si tratta di una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme dalla propria volontà.

Emissione scontrino elettronico fuori dalla sospensione degli adempimenti: i chiarimenti nella circolare numero 8 dell’Agenzia delle Entrate

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardano anche l’emissione dello scontrino in questo periodo di emergenza coronavirus.

La circolare innanzitutto chiarisce che trasmissione telematica dei corrispettivi, memorizzazione ed emissione del documento commerciale costituiscono un unico adempimento, a cui non si applica lo stop previsto dal DL Cura Italia.

Nel testo si legge:

“Si tratta, dunque, di una parte giuridicamente non separabile di un unico adempimento, in alcuni casi fisicamente non autonoma (si pensi alla procedura web “documento commerciale on line”) e pertanto la stessa non può essere oggetto di sospensione, prevalendo, come visto per le fatture, l’esigenza della controparte di ricevere un documento variamente utilizzabile anche ai fini fiscali”.

Ma, rispetto alla fattura elettronica, la linea appare più morbida e si ammettono delle eccezioni a cui è possibile applicare la sospensione “in un’ottica di massimo favor per i contribuenti”:

  • le ipotesi in cui, memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale del caso, la trasmissione dei corrispettivi, non contestuale, sia stata legittimamente differita ad un momento successivo, ad esempio per l’assenza di rete internet;
  • per l’adempimento di sola trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi attualmente in vigore per gli operatori con volume d’affari inferiore a 400 mila euro che non utilizzano ancora un registratore telematico ovvero la procedura web dell’Agenzia delle entrate e continuano ad emettere scontrini o ricevute fiscali.
  • i termini di 60 giorni previsto per la trasmissione telematica dei corrispettivi generati dalla gestione di distributori automatici.

In conclusione, poi, l’Agenzia delle Entrate specifica che diverso è il caso di chiusura dell’attività per cui bisogna seguire le regole standard previste per l’interruzione dell’attività.

Quando c’è un periodo di pausa il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva o anche all’ultima utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file con i dati a importo zero relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network