Quando la mano sinistra non sa cosa scrive la destra

Salvatore Cuomo - Imposte

Circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 8/E del 3 aprile 2020: tante contraddizioni rispetto al decreto legge 18/2020 (“Decreto Cura Italia”) e non solo...

Quando la mano sinistra non sa cosa scrive la destra

Le contraddizioni del “Decreto Cura Italia” sono ora in replica nella circolare numero 8/e pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate.

La circolare emanata è sostanzialmente una raccolta di utili FAQ in risposta ai quesiti raccolti in questi giorni da parte della stessa Agenzia delle Entrate.

In questa sede non intendo trattare il contenuto delle stesse, che peraltro ad una prima veloce lettura appaiono per quanto possibile piuttosto circostanziate nelle risposte, dovendo queste spiegare l’applicazione pratica di disposizioni previste dal Decreto Legge 18/2020.

Decreto scritto in modo non esattamente chiaro come ci si aspetterebbe da un testo di legge anche se come ben sappiamo redatto nella fretta dettata dal momento emergenziale.

Non posso però esimermi dall’evidenziare come, nello scorrere il testo della circolare, la stessa Agenzia delle Entrate adotti due pesi e due misure nel trattare lo stesso tema, dimostrando lei stessa di non avere al proprio interno una univoca veduta circa l’effettiva portata del “famigerato” articolo 62.

È interessante notare come al punto 1.7 della circolare 8/E del 3 aprile 2020, dedicato alla “Emissione della fattura in presenza di attività per le quali è stata disposta la chiusura” si affermi che:

l’emissione delle fatture non è adempimento annoverabile tra quelli attualmente sospesi

Questo però non in virtù di una espressa previsione normativa, bensì rimarcando che non si ravvede la sussistenza di una esimente causa di forza maggiore e per non ledere il diritto ai benefici fiscali del cessionario/committente come qui riportato

... in tema di fatturazione elettronica e di termini di invio allo SdI, come indicato anche nella risposta al quesito precedente, occorre rilevare che l’emissione della fattura (analogica od elettronica), in quanto documento destinato alla controparte contrattuale, è anche necessaria per adempiere a taluni obblighi nascenti dal Decreto...

ed inoltre, sempre allo stesso punto:

... essendo il predetto documento destinato alla controparte contrattuale è funzionale all’esercizio esercizio di alcuni diritti fiscalmente riconosciuti

Con l’altra mano al successivo punto 1.12 Registro – Termini per la registrazione degli atti Privati in Termine fisso, Atti Pubblici e Scritture private autenticate, sia in modalità cartacea, sia telematica la stessa Agenzia scrive:

Secondo la previsione di cui all’articolo 62 del Decreto «Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020». Al riguardo si ritiene che, data l’ampia formulazione normativa utilizzata dal legislatore - la cui ratio è motivata anche dalla esigenza di ridurre la circolazione delle persone sul territorio nazionale durante il periodo emergenziale -, la predetta disposizione assuma portata generale

Ora, posso anche comprendere la logica delle riflessioni esternate al punto 1.7, meno come questa discorde lettura avvenga spesso a scapito del contribuente alimentando, ulteriormente il sentiment negativo nei confronti del Fisco Amico e della PA in generale, già ben ingenerato nei contribuenti.

Ribadisco anche in questa occasione, come ho già scritto in precedente intervento sullo stesso argomento, come sia urgente e necessario che il Legislatore ponga mano all’articolo 62 come ad altri dello stesso decreto per precisare meglio la sua effettiva volontà.

Questo per ricondurre, in una corretta scala di rilevanza, i documenti di prassi al ruolo che competono di spiegazione e complemento e non sostitutivi della lettura di un atto di più alto rango, fatto inammissibile in uno stato di diritto.

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