Concordato, il debito dell’associato blocca tutti

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazione dei redditi

Nuovi chiarimenti sul concordato preventivo biennale nel corso dello Speciale Telefisco 2026: i debiti del professionista dello studio associato, se superiori a 5.000 euro, bloccano l'accesso al patto per tutti

Concordato, il debito dell'associato blocca tutti

Il legame stretto tra soci e società nella disciplina del concordato preventivo biennale si riflette anche nella presenza di cause di esclusione.

Così è per quel che riguarda lo stop previsto in presenza di debiti di importo complessivo superiore a 5.000 euro.

Un nuovo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate fornito nell’ambito dello Speciale Telefisco 2026 stringe le maglie sulle condizioni per l’applicazione del concordato per gli associati di studi.

Associato con debiti superiori a 5.000 euro, stop al concordato per tutta la società

Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate riguarda nello specifico il caso di uno studio associato, nel quale uno professionisti che svolge la propria attività autonomamente è titolare di debiti di valore superiore a 5.000 euro.

Si ricorda in prima battuta che la presenza di pendenze con il Fisco oltre-soglia va verificata al 31 dicembre dell’anno precedente all’adesione.

In caso di sforamento del plafond, scatta la causa ostativa all’adesione al concordato preventivo biennale, con la possibilità di intervenire e superare l’ostacolo estinguendo il debito integralmente, o in misura tale da restare sotto i 5.000 euro, così come presentando domanda di rateazione.

Secondo quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nel corso del convegno organizzato dal Sole24Ore, questa condizione assume connotati particolarmente stringenti per le società, per le quali l’adesione del concordato è obbligatoria anche per i soci che ne fanno parte.

La presenza di debiti oltre soglia per uno dei professionisti che fanno parte dello studio associato agisce come sbarramento per tutti: gli altri associati, così come la società stessa, non potranno aderire al patto con il Fisco.

Si tratta di un’interpretazione del tutto nuova che arriva dall’Agenzia delle Entrate, particolarmente gravosa e con potenziali effetti anche sulle adesioni già formulate e senza la possibilità di beneficiare dei “correttivi” introdotti dal Decreto Omnibus n. 148/2026.

Decadenza ex post per il CPB, nulli gli effetti solo dal biennio 2026/2027

L’orientamento emerso nel corso dello Speciale Telefisco 2026 segna un netto cambio di passo nella gestione del concordato preventivo biennale per i professionisti, rendendo la presenza di debiti sopra-soglia da parte del singolo associato in un effetto domino capace di bloccare l’intera struttura associativa e gli altri professionisti che ne fanno parte.

Il vincolo così stringente penalizza gli studi associati rispetto alle società di persone, dove i debiti personali dei soci non precludono l’accesso al CPB per l’ente.

Va evidenziato poi che questo chiarimento arriva solo a concordato avviato, con potenziali effetti sul concordato per il biennio 2025-2026.

In caso di adesione errata da parte dei soci o dello studio associato, il patto fiscale diverrebbe inefficace e porterebbe alla decadenza, con obbligo però di versare le imposte sul reddito concordato con il Fisco.

Un rischio che non si corre per il biennio 2026/2027, tenuto conto del correttivo introdotto dall’articolo 28, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 148/2026, che ha previsto la nullità dell’adesione al concordato in assenza dei requisiti d’accesso.

In ogni caso, dal punto di vista pratico la rigidità di questo “doppio legame” rende centrale la verifica preventiva della posizione debitoria di tutti i singoli associati, primo step per ogni valutazione di convenienza.