Gli orari di lavoro e riposo di colf e badanti

Rossella Quintavalle - Leggi e prassi

Quali orari di lavoro sono previsti e a quali riposi hanno diritto colf e badanti? Le regole che i datori devono rispettare e la distinzione tra lavoratori conviventi e non conviventi.

Gli orari di lavoro e riposo di colf e badanti

In riferimento all’orario di lavoro del collaboratore domestico e/o badante, occorre fare una preliminare distinzione tra lavoratori conviventi e non conviventi.

Il CCNL infatti prevede che la durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata fra le parti con un massimo di:

  • 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi;
  • 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.

Lavoratori conviventi

Per i lavoratori conviventi, ai quali il datore di lavoro ha il dovere di concedere la residenza presso la propria abitazione, l’orario di lavoro è di 54 ore settimanali in deroga alla durata media ammessa per la quasi totalità dei lavoratori subordinati e sancito dall’art. 4 del D.lgs. n. 66/2003 (per ogni periodo di sette giorni, 48 ore comprese le ore di lavoro straordinario, con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi).

Sebbene non sembrerebbe conciliabile una prestazione a tempo parziale in regime di convivenza, è tuttavia previsto che i soli lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato o da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza anche con orario part-time fino a 30 ore settimanali così distribuito:

  • interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
  • interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
  • interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali.

Per tali lavoratori conviventi part-time la retribuzione di riferimento è indicata nella Tabella B prevista dall’accordo quadro, depositato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla Commissione Nazionale per l’aggiornamento retributivo del lavoro domestico, oltre alla spettanza della retribuzione in natura di vitto e alloggio; ad esempio, se il periodo continuativo di lavoro è superiore alle 6 ore giornaliere, spetta al lavoratore la fruizione del pasto, o, in mancanza, il pagamento dell’indennità convenzionale.

Riposo giornaliero colf e badanti

Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore.

Se l’orario giornaliero non è interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00 o tra le ore 14.00 e le ore 22.00, lo stesso ha diritto ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo.

Riposo settimanale colf e badanti

Ai lavoratori conviventi spetta, in via generale, un riposo nella giornata della domenica per 24 ore, e ulteriori 12 ore da godere in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. I lavoratori che professano una fede religiosa da celebrarsi in una giornata diversa dalla domenica, si accorderanno diversamente con il proprio datore di lavoro.

L’eventuale prestazione lavorativa richiesta durante le 12 ore di riposo deve essere compensata con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, mentre il riposo delle 24 ore la domenica è irrinunciabile e, nel caso venga chiesta eccezionalmente la prestazione lavorativa, tale riposo non fruito deve essere goduto nella giornata immediatamente successiva, mentre le ore lavorate di domenica devono essere maggiorate del 60%.

Lavoro notturno Colf e badanti

Il lavoro notturno è quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00, e deve essere retribuito con una maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria.

Lavoratori non conviventi

Tra i non conviventi si annoverano più numerosi i c.d. “COLF” ad ore. Per tali lavoratori assunti per lavorare un definito numero concordato di ore settimanali, non è previsto alcun limite minimo di orario settimanale, tanto è vero che un collaboratore deve essere assicurato anche se svolge attività lavorativa per una sola ora a settimana presso un solo datore di lavoro.

In riferimento ai lavoratori “ad ore”, c’e da sottolineare che all’aumentare delle ore lavorate, segue un aumento del contributo a carico di entrambe le parti fino ad un orario settimanale di 24 ore che, una volta superato, produce un risparmio contributivo come si evince dalle tabelle pubblicate annualmente dall’INPS.

I lavoratori non conviventi, hanno diritto a 24 ore di riposo la domenica.

Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona

È possibile assumere personale non infermieristico per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna a favore di:

  • una persona autosufficiente; in tal caso il lavoratore deve essere inquadrato nel livello B super;
  • una persona non autosufficiente; in tal caso il livello di appartenenza è il C super o D super a seconda della formazione posseduta dal lavoratore.

In entrambi i casi, se la collocazione temporale della prestazione è ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00 spetta la retribuzione prevista dalla tabella D relativa al livello di inquadramento. Al personale non convivente, deve essere corrisposta la prima colazione, la cena, e una sistemazione per la notte.

È possibile, inoltre, avere necessità di assumere un lavoratore esclusivamente per garantire una presenza notturna tra le ore 21.00 e le ore 8.00.

Il lavoratore, al quale deve essere garantito un alloggio idoneo per il completo riposo notturno, deve essere inquadrato al livello E.

In caso di richiesta di intervento notturno, le ore prestate devono essere retribuite in aggiunta, sulla base delle retribuzioni previste per i lavoratori non conviventi in tabella C, limitatamente al tempo effettivamente impiegato.

Lavoro Straordinario per colf e badanti

Lo straordinario, fatto salvo diverso accordo che preveda un corrispondente riposo compensativo, è retribuito con la retribuzione globale di fatto oraria così maggiorata:

  • del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
  • del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
  • del 60%, se prestato di domenica o in una festività durante la quale dovrebbe essere osservato il completo riposo.

Relativamente alle festività, nel rapporto “ad ore” le stesse devono essere retribuite sulla base della normale paga oraria ragguagliata ad un 1/6 dell’orario settimanale.

Nel caso in cui si tratti di una festività infrasettimanale coincidente con la domenica, al lavoratore spetta il recupero del riposo in altra giornata ovvero il pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.

Per i lavoratori non conviventi, le ore eccedenti le 40 e fino alle ore 44 settimanali, purché eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00, sono compensate con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorate del 10%.

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